Page 58 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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                 n.  217/2011),  che  aveva  delegato  al  Governo   46/2019  che,  all’art.  1  parimenti  consentiva  la
                 l’adozione di “una normativa improntata al rispetto   proroga delle concessioni demaniali marittime già
                 dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento,   in essere – ma in questo caso, vale notare come,
                 di garanzia  dell’esercizio, dello sviluppo,  della   medio tempore,  sia stata  ribadita  la scelta  del
                 valorizzazione delle  attività  imprenditoriali e  di   Legislatore italiano, nonostante il contrasto con le
                 tutela degli investimenti”.                    norme comunitarie, con la citata disposizione del
                                                                Decreto Rilancio -. Sul punto, è altresì opportuno
                 Questa  delega,  però,  aveva  sortito  in  un  certo   ricordare  che,  sebbene  la  Corte  Costituzionale,
                 senso  l’effetto  opposto,  giacché  (grazie  alla   in  numerose  sentenze,  abbia  affermato  che  il
                 L.  n.  179/2012)  aveva  garantito  una  proroga   legislatore  gode  della  più  ampia  discrezionalità,
                 automatica del termine di durata delle concessioni   al tempo stesso ha  anche  evidenziato che  “tale
                 a  uso  turistico ricreativo  sino  al  31  dicembre   discrezionalità trova  limite  fondamentale  nel
                 2020. Tale proroga ex lege, poi, è stata addirittura   rispetto del principio di ragionevolezza” (sentenza
                 estesa  sino  al  31  dicembre  2033  per  effetto   6 luglio 2004 n. 219, ex multis) – evidentemente
                 dell’art.  1,  comma  682  L.  n.  145/2018  e,  in   ritenuto  ormai  eluso  in considerazione  del lungo
                 seguito, grazie all’art. 182, comma 2 L. n. 77/2020   tempo trascorso per addivenire alla “risistemazione
                 (cioè,  il  recentissimo  “decreto  Rilancio”),  ove  è   della materia”.
                 stata  prevista  la  sospensione  dei procedimenti   Si  noti,  comunque,  l’interessante  parallelismo
                 amministrativi volti  alla nuova  assegnazione   per  cui –  in situazione  di grave  crisi economica
                 delle concessioni demaniali  marittime  o alla   o  finanziaria  (nel  2020/2021,  così  come  nel
                 riacquisizione  al  patrimonio  pubblico  delle  aree   2010/2012) – viene ri-editata una norma che tende
                 demaniali, appunto sino alla fine del 2033. Anche   a “proteggere” gli investimenti dei “concessionari”
                 nel caso del Decreto Rilancio, comunque, si registra   già  esistenti,  quale  strumento  di  sviluppo  e
                 la “reazione” comunitaria, che si è tradotta nella   sostegno rispetto ad un “aggravamento del rischio”
                 decisione della Commissione europea, assunta in   che discende da cause del tutto inopinate.
                 data  3 dicembre  2020,  che  ha  deciso di inviare
                 “una  lettera  di costituzione in mora  all’Italia in
                 merito al rilascio di autorizzazioni relative all’uso   5. La sentenza della Corte di Giustizia UE
                 del demanio marittimo per il turismo balneare e i    del 14 luglio 2016, nelle cause riunite
                 servizi ricreativi (concessioni balneari).”.         C-458/14 e C-67/15

                 Dunque,  la  “normativa  –  ponte”  che,  dalla   La sentenza della Corte di Giustizia, richiamata dalla
                 L.  n.  179/2012  avrebbe  dovuto  portare  ad   Consulta,  merita  anch’essa  un  breve  commento.
                 una  “risistemazione  della materia”  in senso   Si  tratta  della  decisione  su  due  cause  riunite,
                 comunitariamente orientato, proprio per evitare la   aventi ad oggetto il comune  denominatore  della
                 procedura  di  infrazione  comunitaria,  si  è  di  fatto   verifica  pregiudiziale  di  compatibilità  comunitaria
                 cristallizzata per 9 anni.                     riferita alla proroga automatica di due concessioni
                 A  tale  produzione  normativa  (si  intende,  demaniali ad uso ricreativo.
                 ovviamente,  la  L.  n.  179/2012)  ha  fatto  seguito
                 l’intuibile  reazione  comunitaria,  affidata  alla   La V Sezione della Corte Europea, in particolare,
                 decisione della Corte di Giustizia  su due cause   ha  stabilito che  la proroga  automatica  delle
                 “parallele”  (cause  C-458/2014  e  C-67/2015),  in   concessioni demaniali  marittime  e  lacuali ad  uso
                 cui si dichiarava la normativa italiana incompatibile   turistico e  ricreativo contrasta  palesemente  con
                 con quella eurounitaria -.                     il divieto  imposto  con  l’art.  12,  comma  2  della
                 In tale contesto, dunque, la Consulta non poteva   Direttiva Bolkestein (che, infatti, esclude il rinnovo
                 che  dare  applicazione  ai  principi stabiliti dalla   automatico  delle “autorizzazioni”)  e,  in ultima
                 Corte  di Giustizia –  declinandoli sotto  l’aspetto   analisi,  con  l’art.  49  TFUE  (del  quale  la  Direttiva
                 del conflitto di competenze fra Stato e Regioni in   Bolkestein  si  propone  come  attuazione)  ove  si
                 materia di concorrenza -. Del resto, alle medesime   sancisce  la cd. “libertà di stabilimento” delle
                 considerazioni e  motivazioni si appoggia  anche   Imprese,  senza  restrizioni  da  parte  dei singoli
                 la recentissima sentenza della Consulta n. 10 del   Paesi.
                 29  gennaio  2021  con  la  quale  viene  dichiarata   Tale sentenza, che è stata confermata da successive
                 costituzionalmente  illegittima  la L.R.  Calabria  n.   decisioni  del  Consiglio  di  Stato  (fra  le  quali,  si

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