Page 58 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
P. 58
Mediappalti Il Punto
n. 217/2011), che aveva delegato al Governo 46/2019 che, all’art. 1 parimenti consentiva la
l’adozione di “una normativa improntata al rispetto proroga delle concessioni demaniali marittime già
dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, in essere – ma in questo caso, vale notare come,
di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della medio tempore, sia stata ribadita la scelta del
valorizzazione delle attività imprenditoriali e di Legislatore italiano, nonostante il contrasto con le
tutela degli investimenti”. norme comunitarie, con la citata disposizione del
Decreto Rilancio -. Sul punto, è altresì opportuno
Questa delega, però, aveva sortito in un certo ricordare che, sebbene la Corte Costituzionale,
senso l’effetto opposto, giacché (grazie alla in numerose sentenze, abbia affermato che il
L. n. 179/2012) aveva garantito una proroga legislatore gode della più ampia discrezionalità,
automatica del termine di durata delle concessioni al tempo stesso ha anche evidenziato che “tale
a uso turistico ricreativo sino al 31 dicembre discrezionalità trova limite fondamentale nel
2020. Tale proroga ex lege, poi, è stata addirittura rispetto del principio di ragionevolezza” (sentenza
estesa sino al 31 dicembre 2033 per effetto 6 luglio 2004 n. 219, ex multis) – evidentemente
dell’art. 1, comma 682 L. n. 145/2018 e, in ritenuto ormai eluso in considerazione del lungo
seguito, grazie all’art. 182, comma 2 L. n. 77/2020 tempo trascorso per addivenire alla “risistemazione
(cioè, il recentissimo “decreto Rilancio”), ove è della materia”.
stata prevista la sospensione dei procedimenti Si noti, comunque, l’interessante parallelismo
amministrativi volti alla nuova assegnazione per cui – in situazione di grave crisi economica
delle concessioni demaniali marittime o alla o finanziaria (nel 2020/2021, così come nel
riacquisizione al patrimonio pubblico delle aree 2010/2012) – viene ri-editata una norma che tende
demaniali, appunto sino alla fine del 2033. Anche a “proteggere” gli investimenti dei “concessionari”
nel caso del Decreto Rilancio, comunque, si registra già esistenti, quale strumento di sviluppo e
la “reazione” comunitaria, che si è tradotta nella sostegno rispetto ad un “aggravamento del rischio”
decisione della Commissione europea, assunta in che discende da cause del tutto inopinate.
data 3 dicembre 2020, che ha deciso di inviare
“una lettera di costituzione in mora all’Italia in
merito al rilascio di autorizzazioni relative all’uso 5. La sentenza della Corte di Giustizia UE
del demanio marittimo per il turismo balneare e i del 14 luglio 2016, nelle cause riunite
servizi ricreativi (concessioni balneari).”. C-458/14 e C-67/15
Dunque, la “normativa – ponte” che, dalla La sentenza della Corte di Giustizia, richiamata dalla
L. n. 179/2012 avrebbe dovuto portare ad Consulta, merita anch’essa un breve commento.
una “risistemazione della materia” in senso Si tratta della decisione su due cause riunite,
comunitariamente orientato, proprio per evitare la aventi ad oggetto il comune denominatore della
procedura di infrazione comunitaria, si è di fatto verifica pregiudiziale di compatibilità comunitaria
cristallizzata per 9 anni. riferita alla proroga automatica di due concessioni
A tale produzione normativa (si intende, demaniali ad uso ricreativo.
ovviamente, la L. n. 179/2012) ha fatto seguito
l’intuibile reazione comunitaria, affidata alla La V Sezione della Corte Europea, in particolare,
decisione della Corte di Giustizia su due cause ha stabilito che la proroga automatica delle
“parallele” (cause C-458/2014 e C-67/2015), in concessioni demaniali marittime e lacuali ad uso
cui si dichiarava la normativa italiana incompatibile turistico e ricreativo contrasta palesemente con
con quella eurounitaria -. il divieto imposto con l’art. 12, comma 2 della
In tale contesto, dunque, la Consulta non poteva Direttiva Bolkestein (che, infatti, esclude il rinnovo
che dare applicazione ai principi stabiliti dalla automatico delle “autorizzazioni”) e, in ultima
Corte di Giustizia – declinandoli sotto l’aspetto analisi, con l’art. 49 TFUE (del quale la Direttiva
del conflitto di competenze fra Stato e Regioni in Bolkestein si propone come attuazione) ove si
materia di concorrenza -. Del resto, alle medesime sancisce la cd. “libertà di stabilimento” delle
considerazioni e motivazioni si appoggia anche Imprese, senza restrizioni da parte dei singoli
la recentissima sentenza della Consulta n. 10 del Paesi.
29 gennaio 2021 con la quale viene dichiarata Tale sentenza, che è stata confermata da successive
costituzionalmente illegittima la L.R. Calabria n. decisioni del Consiglio di Stato (fra le quali, si
58