Page 57 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 temporanea  del possesso”, ovvero  la “locazione”   3. Breve excursus: epigoni e seguaci della
                 di spazi pubblici, con i connessi diritti ed obblighi   decisione  del Consiglio  di Stato, Sez.
                 gestorii,  senza  che  a  ciò  segua  l’espletamento   IV, 16 febbraio 2021, n. 1416
                 di un “servizio”  di interesse pubblico o  generale,
                 è  corretto  applicare  il  quadro  normativo  delle   Per  contribuire  alla  comune  riflessione  su  questi
                 “concessioni”  –  a  partire  dalla  parte  afferente   interrogativi,  è  d’uopo  analizzare  il  panorama
                 l’assegnazione mediante gara -?                giurisprudenziale – seppur brevemente, per motivi
                                                                editoriali -, citando alcuni arresti significativi.
                 E  forse,  proprio  dal  “contratto”  occorrerebbe   In essi, per la verità, si nota che l’obbligo di gara
                 partire, per valutare se nei casi di che trattasi si   viene  evocato  solo  quale  estremo  bilanciamento
                 possa  e  debba  parlare  di “concessioni”,  ovvero   rispetto alla normativa  nazionale  che  si pone
                 di “accordi aventi  per  oggetto  il  diritto di un   all’estremo  opposto – consentendo  la proroga
                 operatore economico di gestire determinati beni o   automatica sino alla fine del 2033 delle concessioni
                 risorse del demanio pubblico, in regime di diritto   demaniali  marittime  in essere  -: non  si indaga,
                 privato  o pubblico  … mediante  i quali lo Stato   dunque,  sull’oggetto  delle  “concessioni”  per
                 oppure  l’amministrazione  aggiudicatrice  o  l’ente   verificarne   l’assoggettamento   alla   Direttiva
                 aggiudicatore  fissa  unicamente  le  condizioni   n.  23/2014/UE,  ma  sull’effetto  delle  proroghe
                 generali  d’uso  senza  acquisire  lavori  o  servizi   automatiche, distorsivo della concorrenza.
                 specifici”, che “concessioni” non sono.

                 Nell’ipotesi della concessione demaniale marittima   4. La  sentenza della  Consulta  n. 1  del  9
                 ad uso ricreativo, prospettata al Consiglio di Stato   gennaio 2019
                 – così come in quella delle “concessioni di piazza”
                 –  l’”uso”  del  demanio  consiste  nell’installarvi   Con la sentenza n. 1 del 9 gennaio 2019 la Consulta
                 un’attività  economica  che   non   richiede   ha  avuto  occasione  di  esprimersi  nuovamente
                 l’approntamento  di  “lavori  o  servizi  specifici”   in  tema  di concessioni  demaniali  marittime
                 a  favore  del  concedente,  ma  solo  la  facoltà  di   ad  uso  ricreativo:  in  particolare,  ha  dichiarato
                 “sfruttare”  l’area  in  sé:  per  le  spiagge  come  in   costituzionalmente  illegittima la L.R.  Liguria  n.
                 una sorta di “sub-locazione” (magari, con servizi   26/2017 nella parte in cui (artt. 2 comma 2 e 4
                 ancillari)  a  favore  dei  bagnanti,  per  i  “posteggi   comma  1)  si prevedeva  l’estensione  a  30  anni
                 di  piazza”  per  posizionarvi  manufatti  transitori   della  durata  delle  concessioni  demaniali  vigenti
                 (“banchi”) per esporvi la merce.               al momento dell’entrata in vigore della medesima
                                                                legge.
                 La “rimozione dei requisiti che influenzano l’accesso
                 all’attività di servizi o il suo esercizio”, in tal caso,   Detta disposizione, secondo la Corte Costituzionale,
                 potrebbe  legittimamente  essere  interpretata   violava il riparto di competenza fra Stato e Regioni
                 come  un’indicazione  normativa  che  va  nel  senso   in materia di tutela della concorrenza, ex art. 117,
                 di un diniego alla proroga automatica (e sempre   comma  2,  lett. e) della Costituzione; secondo  la
                 nel rispetto di  quanto stabilito dal “contratto”, in   Regione  Liguria,  invece  la  normativa  regionale  si
                 ossequio  al  principio  del  legittimo  affidamento),   muoveva  nel  solco del  dibattito (ancora  aperto,
                 ma  può  spingersi –  altrettanto  legittimamente  –   all’epoca)  sulla  corretta  attuazione  dell’art.  49
                 sino a negare la “concessione” sul presupposto di   TFUE  (all’epoca,  art.  43  Trattato  dell’Unione)  –
                 un obbligo di gara?                            che  doveva  essere  armonizzato  con  l’art.  37  del
                                                                Codice della Navigazione, in cui si prevedeva,
                 Alla  luce  dei  citati  passaggi  della  Direttiva   al momento  della scadenza delle concessioni
                 Concessioni,  ci  si  chiede  se  non  sia  sufficiente   demaniali  marittime,  un  diritto  di  preferenza  per
                 garantire  a  tutti gli  operatori comunitari  –  a   il concessionario uscente, a garanzia del “diritto di
                 parità di condizioni - la possibilità di aggiudicarsi   affidamento” dei concessionari già esistenti -.
                 una    “concessione”   demaniale,    magari
                 regolamentandone   l’accesso  con  parametri   Tale previsione  del Codice nazionale,  tuttavia,
                 oggettivi o predisponendo uno schema-quadro in   era  stata  oggetto  di  una  procedura  di  infrazione
                 cui sono dettagliate “le condizioni generali d’uso”?   (n. 2008/4908),  che  si era  conclusa  solo con
                                                                l’emanazione  della Legge  comunitaria  2010  (L.

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