Page 55 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Invero,  da  un lato la concessione  demaniale   ricorso a procedure comparative per l’assegnazione
                 non  è  un  bene  che  può  “circolare”,  non  avendo   (in  tal  senso  si  è  espressa  la  Corte  di  Giustizia
                 le  caratteristiche  tipiche di una  merce;  dall’altro   Europea che ha affermato che “l’art. 12 della Dir.
                 non può essere qualificata come un servizio poiché   2006/123/CE(38)  osta  a  una  misura nazionale
                 non  ha  simile  attitudine.  Analogamente,  per   che  preveda  l’automatica  proroga  del titolo
                 quanto  attiene  la libertà  di stabilimento (ovvero   concessorio,  in  assenza  di qualsiasi  procedura
                 la possibilità  di costituire e  gestire  un’impresa  o   selettiva  di valutazione  degli operatori  economici
                 intraprendere  una  qualsiasi  attività  economica   offerenti”  –  cfr.  sentenza  14  luglio 2016).  Di
                 in un paese  della Comunità Europea),  si tratta   conseguenza,  qualsivoglia  normativa  nazionale  o
                 di un concetto che, con specifico riferimento alla   regionale deve in materia ispirarsi alle regole della
                 materia  di cui si tratta,  è  del tutto inconferente   Unione Europea sulla indizione delle gare, stante
                 non essendo vietata da nessuna norma di legge la   l’efficacia  diretta  nell’ordinamento  interno  degli
                 possibilità per una impresa europea di richiedere   Stati membri delle pronunce della Corte.“.
                 il rilascio  di un  titolo concessorio  di un  bene
                 demaniale  appartenente  allo  Stato  Italiano.  Il   Il Collegio sottolinea il ristretto “spazio di manovra”
                 sistema  normativo  attualmente  esistente  (in   lasciato dalla sentenza della Consulta n. 40 del 24
                 attesa della emanazione del decreto legislativo di   febbraio 2017 (e da quella, ancor più incisiva, n. 1
                 riordino  della  materia)  sarebbe  dunque  già  tale   del 9 gennaio 2019), con la quale è stato ritenuto
                 da garantire il rispetto dei principi di imparzialità,   costituzionalmente  illegittimo  l’art.  14  della
                 trasparenza e adeguata pubblicità, principi che la   medesima  L.R.  Puglia  n.  17/2015  che  (invero,
                 Corte di Giustizia Europea ha ritenuto necessari per   similmente ad altre  norme  regionali di analogo
                 il rilascio di nuovi titoli concessori laddove prevede   contenuto)  consentiva  di  confermare  a  favore
                 un’articolata e trasparente procedura per il rilascio   degli originari concessionari la titolarità di almeno
                 delle concessioni  (es.  art.  3  del  regolamento   il 50 per cento delle aree demaniali già attribuite
                 recante disciplina del procedimento di concessione   in concessione; pertanto “è del tutto evidente che
                 di beni del demanio marittimo per la realizzazione   non può aversi dubbio circa la correttezza dell’art.
                 di strutture dedicate alla nautica da diporto – artt.   8, l. reg. Puglia n. 17 del 2015 che invece prescrive
                 5, 6, 18 e 19 del reg. nav. mar.).“.           il ricorso  alle procedure  di evidenza  pubblica e
                 Secondo  il Consiglio  di Stato,  tuttavia,  il ricorso   non l’assegnazione diretta delle aree demaniali.”,
                 è  da  respingersi  perché  infondato.  Infatti,  “In   che  appare  rispettoso  dei  “principi  della  libera
                 tema di concessioni di aree demaniali marittime,   concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti
                 il mancato ricorso a procedure di selezione aperta,   dalla  normativa  comunitaria  e  nazionale”  (cfr.
                 pubblica e trasparente tra gli operatori economici   sentenza n. 213 del 2011), principi nello specifico
                 interessati,  tale  da  determinare  un  ostacolo   salvaguardati  dalle  procedure  indicate  dal  citato
                 all’ingresso  di  nuovi  soggetti  nel  mercato,  ove   art. 8.”.
                 previsto dalla legislazione regionale comporta non
                 solo l’invasione della competenza esclusiva statale
                 in materia di tutela della concorrenza, in violazione   2.  Il  “nodo”  del  riferimento  alla
                 dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma   “concessione”:       la     Direttiva
                 anche  il  contrasto  con  l’art.  117,  primo comma,   Concessioni
                 Cost.,  per  lesione dei principi di derivazione
                 europea  nella  medesima  materia;  tali principi   È interessante ripercorrere le tesi dell’appellante,
                 si  estendono  anche  alle  concessioni  demaniali   raffrontandole con quelle del Collegio, in particolare
                 marittime  con  finalità  turistico  ricreative  le  quali   al fine di poter valutare l’intrinseco riferimento alla
                 hanno  come  oggetto  un  bene/servizio limitato nel   fattispecie delle “concessioni”, con riguardo al caso
                 numero  e nell’estensione  a  causa  della scarsità   di specie – ed altri, numerosi, consimili -.
                 delle  risorse  naturali;  la  spiaggia  è  infatti  un
                 bene  pubblico  demaniale  (art.  822  c.c.) e perciò   Vi è da precisare che, per ragioni di coordinamento
                 inalienabile e  impossibilitato  a  formare  oggetto   temporale, molte delle Leggi regionali in materia
                 di diritti  a  favore  di terzi (art.  823  c.c.),  sicché   di concessioni  demaniali  –  dalla  cui  applicazione
                 proprio la limitatezza nel numero e nell’estensione,   discende  l’ampia  pagina  giurisprudenziale  -  non
                 oltre che  la natura  prettamente  economica  della   sono  perfettamente  allineate  alla  Direttiva  n.
                 gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il   23/2014/UE  (“Direttiva  Concessioni”);  per  le

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