Page 55 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Il Punto Mediappalti
Invero, da un lato la concessione demaniale ricorso a procedure comparative per l’assegnazione
non è un bene che può “circolare”, non avendo (in tal senso si è espressa la Corte di Giustizia
le caratteristiche tipiche di una merce; dall’altro Europea che ha affermato che “l’art. 12 della Dir.
non può essere qualificata come un servizio poiché 2006/123/CE(38) osta a una misura nazionale
non ha simile attitudine. Analogamente, per che preveda l’automatica proroga del titolo
quanto attiene la libertà di stabilimento (ovvero concessorio, in assenza di qualsiasi procedura
la possibilità di costituire e gestire un’impresa o selettiva di valutazione degli operatori economici
intraprendere una qualsiasi attività economica offerenti” – cfr. sentenza 14 luglio 2016). Di
in un paese della Comunità Europea), si tratta conseguenza, qualsivoglia normativa nazionale o
di un concetto che, con specifico riferimento alla regionale deve in materia ispirarsi alle regole della
materia di cui si tratta, è del tutto inconferente Unione Europea sulla indizione delle gare, stante
non essendo vietata da nessuna norma di legge la l’efficacia diretta nell’ordinamento interno degli
possibilità per una impresa europea di richiedere Stati membri delle pronunce della Corte.“.
il rilascio di un titolo concessorio di un bene
demaniale appartenente allo Stato Italiano. Il Il Collegio sottolinea il ristretto “spazio di manovra”
sistema normativo attualmente esistente (in lasciato dalla sentenza della Consulta n. 40 del 24
attesa della emanazione del decreto legislativo di febbraio 2017 (e da quella, ancor più incisiva, n. 1
riordino della materia) sarebbe dunque già tale del 9 gennaio 2019), con la quale è stato ritenuto
da garantire il rispetto dei principi di imparzialità, costituzionalmente illegittimo l’art. 14 della
trasparenza e adeguata pubblicità, principi che la medesima L.R. Puglia n. 17/2015 che (invero,
Corte di Giustizia Europea ha ritenuto necessari per similmente ad altre norme regionali di analogo
il rilascio di nuovi titoli concessori laddove prevede contenuto) consentiva di confermare a favore
un’articolata e trasparente procedura per il rilascio degli originari concessionari la titolarità di almeno
delle concessioni (es. art. 3 del regolamento il 50 per cento delle aree demaniali già attribuite
recante disciplina del procedimento di concessione in concessione; pertanto “è del tutto evidente che
di beni del demanio marittimo per la realizzazione non può aversi dubbio circa la correttezza dell’art.
di strutture dedicate alla nautica da diporto – artt. 8, l. reg. Puglia n. 17 del 2015 che invece prescrive
5, 6, 18 e 19 del reg. nav. mar.).“. il ricorso alle procedure di evidenza pubblica e
Secondo il Consiglio di Stato, tuttavia, il ricorso non l’assegnazione diretta delle aree demaniali.”,
è da respingersi perché infondato. Infatti, “In che appare rispettoso dei “principi della libera
tema di concessioni di aree demaniali marittime, concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti
il mancato ricorso a procedure di selezione aperta, dalla normativa comunitaria e nazionale” (cfr.
pubblica e trasparente tra gli operatori economici sentenza n. 213 del 2011), principi nello specifico
interessati, tale da determinare un ostacolo salvaguardati dalle procedure indicate dal citato
all’ingresso di nuovi soggetti nel mercato, ove art. 8.”.
previsto dalla legislazione regionale comporta non
solo l’invasione della competenza esclusiva statale
in materia di tutela della concorrenza, in violazione 2. Il “nodo” del riferimento alla
dell’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., ma “concessione”: la Direttiva
anche il contrasto con l’art. 117, primo comma, Concessioni
Cost., per lesione dei principi di derivazione
europea nella medesima materia; tali principi È interessante ripercorrere le tesi dell’appellante,
si estendono anche alle concessioni demaniali raffrontandole con quelle del Collegio, in particolare
marittime con finalità turistico ricreative le quali al fine di poter valutare l’intrinseco riferimento alla
hanno come oggetto un bene/servizio limitato nel fattispecie delle “concessioni”, con riguardo al caso
numero e nell’estensione a causa della scarsità di specie – ed altri, numerosi, consimili -.
delle risorse naturali; la spiaggia è infatti un
bene pubblico demaniale (art. 822 c.c.) e perciò Vi è da precisare che, per ragioni di coordinamento
inalienabile e impossibilitato a formare oggetto temporale, molte delle Leggi regionali in materia
di diritti a favore di terzi (art. 823 c.c.), sicché di concessioni demaniali – dalla cui applicazione
proprio la limitatezza nel numero e nell’estensione, discende l’ampia pagina giurisprudenziale - non
oltre che la natura prettamente economica della sono perfettamente allineate alla Direttiva n.
gestione (fonte di indiscussi guadagni), giustifica il 23/2014/UE (“Direttiva Concessioni”); per le
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