Page 54 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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                 di nuovi soggetti  nel mercato  … Tale principio  si   1. La  decisione del Consiglio  di  Stato,
                 estende anche alle concessioni demaniali marittime    Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1416
                 con finalità turistico ricreative le quali hanno come
                 oggetto  un  bene/servizio limitato nel  numero  e   Oggetto della disamina del Consiglio di Stato è una
                 nell’estensione a causa della scarsità delle risorse   situazione  abbastanza  ricorrente:  una  persona
                 naturali. … sicché proprio la limitatezza nel numero   chiede il rilascio di una concessione (nello specifico,
                 e nell’estensione, oltre che la natura prettamente   una  concessione  demaniale  marittima),  che  ha
                 economica  della gestione  (fonte  di indiscussi   ad  oggetto “l’occupazione  di un’area  demaniale
                 guadagni),  giustifica  il  ricorso  a  procedure   marittima  … di cui  mq  4.831,40  di specchio
                 comparative per l’assegnazione.”.              acqueo, mq 519,00 per pontili galleggianti di facile
                 Analizziamo,   quindi,   più   approfonditamente   rimozione per ormeggio imbarcazioni e mq 16 per
                 la  decisione  ora  citata,  sia  in  quanto  si  pone   la installazione di una piccola struttura precaria in
                 quale   più   recente   sintesi   dell’elaborazione   legno  per  la  guardiania  e  circa  un  metro  quadro
                 giurisprudenziale in materia,  sia perché  viene  in   per appoggio basolato delle passerelle di accesso.”.
                 essere  in  un  periodo  del  tutto  particolare,  in  cui   Di  fronte  al  silenzio  sull’istanza,  serbato  dal
                 più in generale i principi  pro-concorrenziali sono   Comune,  la  richiedente  ottiene  dal  TAR  Puglia,
                 in qualche modo limitati – o, meglio – “equilibrati”   Sezione  di Lecce,  una  sentenza  che  obbliga il
                 da un contrapposto andamento protezionistico che   Comune  stesso  ad  emettere  un  provvedimento
                 si propone di fronteggiare l’emergenza economica   espresso – e così, il Comune nega la concessione,
                 post-pandemica.                                sul presupposto della “necessità dell’espletamento
                                                                di una  procedura  di evidenza pubblica per  il
                 Viene spontaneo, infatti, osservare che il periodo   rilascio della concessione  (procedimento previsto
                 in cui la Direttiva Bolkestein è nata e si è sviluppata   dalla legge  regionale  della Puglia  n.  177/2016  e
                 era ben diverso da quello attuale, in cui la pandemia   dai  principi affermati  in materia  di concessioni
                 ha  di  molto  frustrato  le  legittime  aspirazioni   demaniali  marittime  dalla  Corte  di  Giustizia  con
                 imprenditoriali, per  così dire “anestetizzandole”   sentenza del 14 luglio 2016).”.
                 per oltre un lungo anno, creando così un mercato   L’istante  impugna  il  diniego  innanzi  al
                 del  tutto  “innaturale”,  in  cui  si  avverte  una  forte   medesimo  TAR Puglia, che  respinge  il ricorso
                 esigenza  di protezione  –  che  passa  addirittura   per  inammissibilità poiché:  “il provvedimento
                 per  una proposta governativa  di disapplicazione   impugnato, fra le ragioni del diniego, ha richiamato
                 temporanea del Codice Appalti -.               quanto  rilevato  dal Tar  lecce  nell’ordinanza
                 Beninteso,   si   tratta   di   un   protezionismo   34/2017 del 27.1.2017 con cui, in caso analogo,
                 “contingente”,  che  nasce  e  si  promana     ha ribadito il necessario ricorso al procedimento ex
                 esclusivamente  dalla situazione  post-pandemica,   art. 8 della L.R. 1772016, procedimento a maggior
                 cercando  di  contenerne  i  danni  sotto  il  profilo   ragione applicabile anche a ipotesi di cui all’art. 9
                 economico, attraverso  una sorta  di “(de)     richiamato dal ricorrente, tenuto conto dei principi
                 regolamentazione  di  emergenza”  –  dunque,  un   affermati  in materia  di concessioni demaniali
                 protezionismo  più  moderno  e  critico,  che  mira  a   marittime dalla  Corte  di Giustizia  con  sentenza
                 ristabilire una  situazione  “a  regime”,  in  cui  poi   del 14 luglio 2016. Per quanto sopra, confermate
                 si possa tornare  ad applicare corrette  regole di   tutte le ragioni ostative così come preannunciate
                 mercato -.                                     nel  preavviso  di diniego,  si comunica  il diniego
                 Ciò non nondimeno, l’applicazione di un principio   definitivo  delle  istanze  di  che  trattasi.  In  ordine
                 così risoluto come quello della Direttiva Bolkestein   a tale ragione, sufficiente a reggere la legittimità
                 in  un  panorama  di mercato  reso  così diverso   del provvedimento  impugnato,  parte  ricorrente
                 dagli  eventi,  rispetto  a  quello  in  cui  la  Direttiva   non ha espresso alcuna censura, sicché la stessa
                 era  stata  emanata,  impone  alcune  riflessioni:   non  potrebbe  trarre  alcuna  utilità dall’eventuale
                 in primis sull’opportunità  di provvedere  ad  una   accoglimento del ricorso”.
                 regolamentazione  espressa  (e  ormai  indifferibile)
                 del “mercato dell’emergenza” – magari, partendo   Pertanto,  la  richiedente  si  rivolge  al  Consiglio
                 proprio dal sistema delle concessioni, in cui è forse   di Stato,  obiettando  che:  “il rilascio e  l’uso  dei
                 più  evidente  il  beneficio  del  soggetto  pubblico,   beni demaniali marittimi non può essere attratto
                 giacché per definizione il rischio di mercato grava   nell’ambito  della  circolazione  dei  servizi,  non
                 sul soggetto privato -.                        avendo  nessuna  attinenza  con  tale  concetto.

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