Page 54 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Mediappalti Il Punto
di nuovi soggetti nel mercato … Tale principio si 1. La decisione del Consiglio di Stato,
estende anche alle concessioni demaniali marittime Sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1416
con finalità turistico ricreative le quali hanno come
oggetto un bene/servizio limitato nel numero e Oggetto della disamina del Consiglio di Stato è una
nell’estensione a causa della scarsità delle risorse situazione abbastanza ricorrente: una persona
naturali. … sicché proprio la limitatezza nel numero chiede il rilascio di una concessione (nello specifico,
e nell’estensione, oltre che la natura prettamente una concessione demaniale marittima), che ha
economica della gestione (fonte di indiscussi ad oggetto “l’occupazione di un’area demaniale
guadagni), giustifica il ricorso a procedure marittima … di cui mq 4.831,40 di specchio
comparative per l’assegnazione.”. acqueo, mq 519,00 per pontili galleggianti di facile
Analizziamo, quindi, più approfonditamente rimozione per ormeggio imbarcazioni e mq 16 per
la decisione ora citata, sia in quanto si pone la installazione di una piccola struttura precaria in
quale più recente sintesi dell’elaborazione legno per la guardiania e circa un metro quadro
giurisprudenziale in materia, sia perché viene in per appoggio basolato delle passerelle di accesso.”.
essere in un periodo del tutto particolare, in cui Di fronte al silenzio sull’istanza, serbato dal
più in generale i principi pro-concorrenziali sono Comune, la richiedente ottiene dal TAR Puglia,
in qualche modo limitati – o, meglio – “equilibrati” Sezione di Lecce, una sentenza che obbliga il
da un contrapposto andamento protezionistico che Comune stesso ad emettere un provvedimento
si propone di fronteggiare l’emergenza economica espresso – e così, il Comune nega la concessione,
post-pandemica. sul presupposto della “necessità dell’espletamento
di una procedura di evidenza pubblica per il
Viene spontaneo, infatti, osservare che il periodo rilascio della concessione (procedimento previsto
in cui la Direttiva Bolkestein è nata e si è sviluppata dalla legge regionale della Puglia n. 177/2016 e
era ben diverso da quello attuale, in cui la pandemia dai principi affermati in materia di concessioni
ha di molto frustrato le legittime aspirazioni demaniali marittime dalla Corte di Giustizia con
imprenditoriali, per così dire “anestetizzandole” sentenza del 14 luglio 2016).”.
per oltre un lungo anno, creando così un mercato L’istante impugna il diniego innanzi al
del tutto “innaturale”, in cui si avverte una forte medesimo TAR Puglia, che respinge il ricorso
esigenza di protezione – che passa addirittura per inammissibilità poiché: “il provvedimento
per una proposta governativa di disapplicazione impugnato, fra le ragioni del diniego, ha richiamato
temporanea del Codice Appalti -. quanto rilevato dal Tar lecce nell’ordinanza
Beninteso, si tratta di un protezionismo 34/2017 del 27.1.2017 con cui, in caso analogo,
“contingente”, che nasce e si promana ha ribadito il necessario ricorso al procedimento ex
esclusivamente dalla situazione post-pandemica, art. 8 della L.R. 1772016, procedimento a maggior
cercando di contenerne i danni sotto il profilo ragione applicabile anche a ipotesi di cui all’art. 9
economico, attraverso una sorta di “(de) richiamato dal ricorrente, tenuto conto dei principi
regolamentazione di emergenza” – dunque, un affermati in materia di concessioni demaniali
protezionismo più moderno e critico, che mira a marittime dalla Corte di Giustizia con sentenza
ristabilire una situazione “a regime”, in cui poi del 14 luglio 2016. Per quanto sopra, confermate
si possa tornare ad applicare corrette regole di tutte le ragioni ostative così come preannunciate
mercato -. nel preavviso di diniego, si comunica il diniego
Ciò non nondimeno, l’applicazione di un principio definitivo delle istanze di che trattasi. In ordine
così risoluto come quello della Direttiva Bolkestein a tale ragione, sufficiente a reggere la legittimità
in un panorama di mercato reso così diverso del provvedimento impugnato, parte ricorrente
dagli eventi, rispetto a quello in cui la Direttiva non ha espresso alcuna censura, sicché la stessa
era stata emanata, impone alcune riflessioni: non potrebbe trarre alcuna utilità dall’eventuale
in primis sull’opportunità di provvedere ad una accoglimento del ricorso”.
regolamentazione espressa (e ormai indifferibile)
del “mercato dell’emergenza” – magari, partendo Pertanto, la richiedente si rivolge al Consiglio
proprio dal sistema delle concessioni, in cui è forse di Stato, obiettando che: “il rilascio e l’uso dei
più evidente il beneficio del soggetto pubblico, beni demaniali marittimi non può essere attratto
giacché per definizione il rischio di mercato grava nell’ambito della circolazione dei servizi, non
sul soggetto privato -. avendo nessuna attinenza con tale concetto.
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