Page 53 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Il Punto Mediappalti
“S-piaggiati” & “S-piazzati”
L’assegnazione delle concessioni demaniali, dalle spiagge a quelle di suolo
pubblico, sarà soggetto a gara. Il Consiglio di Stato, a valle di una ricca pagina
giurisprudenziale, anche comunitaria, ed in coerenza con la prassi AGCM,
ribadisce il concetto dell’illegittimità della proroga. Ma è questa la corretta
interpretazione del “considerando” n. 15 della Direttiva 23/2014/UE?
di Emanuela Pellicciotti IL
PUN
TO
Premessa (semiseria) AS 1720, AS 1721 ed AS 1723 in cui si esplora la
disciplina di varie tipologie di “concessioni”, tra le
Senza spiaggia (“S-piaggiati”) e senza piazza quali, anche quelle balneari e quelle di derivazione
commerciale (“S-piazzati”) e, in qualche modo, idroelettrica: tutti i pareri pervengono alla comune
pervasi da un senso di abbandono (“spiaggiati”) conclusione che una norma che consenta il rinnovo
misto ad incertezza (“spiazzati”). Questo il rischio, tacito di concessioni già in essere – anche se
per molti operatori, che potrebbe conseguire motivato da ragioni di equilibrio economico e
all’applicazione della “Direttiva Bolkestein” finanziario – è comunque illegittima perché viola il
(2006/123/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. principio di libera concorrenza.
59/2010, in limine alla scadenza del periodo
transitorio per la sua entrata in vigore). Questa Da qui, l’ulteriore passaggio – comune alle
Direttiva, per la verità, persegue l’auspicabile diverse pronunce e pareri - di ritenere necessario
obiettivo di promuovere il “diritto di stabilimento”, l’espletamento di una gara pubblica per
la parità di professionisti e imprese, residenti l’assegnazione di tali “concessioni”.
nei vari Paesi, nell’accesso ai mercati dell’Unione A questo punto, sorge la domanda se tale “necessità
europea; quale declinazione di questo principio, di gara” sia un logico ed ineludibile corollario del
però, si prevede che anche le concessioni possano principio di libera concorrenza, oppure sia un
essere affidate a privati solo attraverso gare passaggio che – pur se animato dalla legittima
pubbliche, aperte a tutti gli operatori presenti in aspirazione pro-concorrenziale -, risulti infine
Europa. “sovrabbondante”, con riguardo alle “concessioni”
di che trattasi.
Tale principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza
comunitaria e nazionale, è stato recentemente Pur partendo da presupposti diversi, approda
ripreso e più volte reiterato anche dalla prassi alla stessa conclusione – in difesa della libera
AGCM; di grande risonanza mediatica è il recente concorrenza - anche la recente decisione del
parere AS 1720 del 15 febbraio 2021 recante: Consiglio di Stato, Sez. IV, 16 febbraio 2021, n.
“Comune di Roma – disciplina delle concessioni di 1416, da cui prende le mosse l’attuale riflessione.
posteggio per il commercio su area pubblica” ove Con questa decisione, è stato ricordato che “il
si precisa che le “concessioni di piazza”, a Roma, mancato ricorso a procedure di selezione aperta,
devono essere messe in gara. Nel medesimo senso pubblica e trasparente tra gli operatori economici
sono ugualmente orientati i coevi pareri AS 1714, interessati, determina un ostacolo all’ingresso
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