Page 53 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti






                 “S-piaggiati” & “S-piazzati”


                 L’assegnazione delle concessioni demaniali, dalle spiagge a quelle di suolo
                 pubblico, sarà soggetto a gara. Il Consiglio di Stato, a valle di una ricca pagina

                 giurisprudenziale, anche comunitaria, ed in coerenza con la prassi AGCM,
                 ribadisce il concetto dell’illegittimità della proroga.  Ma è questa la corretta
                 interpretazione del “considerando” n. 15 della Direttiva 23/2014/UE?




                 di Emanuela Pellicciotti                                                  IL
                                                                                         PUN
                                                                                        TO











                    Premessa (semiseria)                        AS 1720, AS 1721 ed AS 1723 in cui si esplora la
                                                                disciplina di varie tipologie di “concessioni”, tra le
                 Senza  spiaggia (“S-piaggiati”) e senza  piazza   quali, anche quelle balneari e quelle di derivazione
                 commerciale  (“S-piazzati”)  e,  in  qualche  modo,   idroelettrica: tutti i pareri pervengono alla comune
                 pervasi  da  un  senso  di  abbandono  (“spiaggiati”)   conclusione che una norma che consenta il rinnovo
                 misto ad incertezza (“spiazzati”). Questo il rischio,   tacito  di  concessioni  già  in  essere  –  anche  se
                 per  molti operatori,  che  potrebbe  conseguire   motivato  da  ragioni  di  equilibrio  economico  e
                 all’applicazione   della   “Direttiva   Bolkestein”   finanziario – è comunque illegittima perché viola il
                 (2006/123/CE,  recepita  in  Italia  con  il  D.Lgs.  n.   principio di libera concorrenza.
                 59/2010,  in  limine  alla  scadenza  del  periodo
                 transitorio  per  la  sua  entrata  in  vigore).  Questa   Da  qui,  l’ulteriore  passaggio  –  comune  alle
                 Direttiva,  per  la  verità,  persegue  l’auspicabile   diverse pronunce e pareri - di ritenere necessario
                 obiettivo di promuovere il “diritto di stabilimento”,   l’espletamento  di  una  gara  pubblica  per
                 la  parità  di  professionisti  e  imprese,  residenti   l’assegnazione di tali “concessioni”.
                 nei vari Paesi, nell’accesso ai mercati dell’Unione   A questo punto, sorge la domanda se tale “necessità
                 europea;  quale  declinazione  di  questo  principio,   di gara” sia un logico ed ineludibile corollario del
                 però, si prevede che anche le concessioni possano   principio di libera  concorrenza,  oppure  sia  un
                 essere  affidate  a  privati  solo  attraverso  gare   passaggio  che  –  pur  se  animato  dalla  legittima
                 pubbliche, aperte  a  tutti gli  operatori  presenti  in   aspirazione  pro-concorrenziale  -,  risulti  infine
                 Europa.                                        “sovrabbondante”, con riguardo alle “concessioni”
                                                                di che trattasi.
                 Tale principio, più volte ribadito dalla giurisprudenza
                 comunitaria  e  nazionale,  è  stato  recentemente   Pur  partendo  da  presupposti diversi,  approda
                 ripreso  e  più volte reiterato  anche  dalla prassi   alla  stessa  conclusione  –  in  difesa  della  libera
                 AGCM; di grande risonanza mediatica è il recente   concorrenza  -  anche  la  recente  decisione  del
                 parere  AS  1720  del  15  febbraio  2021  recante:   Consiglio  di  Stato,  Sez.  IV,  16  febbraio  2021,  n.
                 “Comune di Roma – disciplina delle concessioni di   1416, da cui prende le mosse l’attuale riflessione.
                 posteggio per il commercio su area pubblica” ove   Con  questa  decisione,  è  stato  ricordato  che  “il
                 si precisa che le “concessioni di piazza”, a Roma,   mancato ricorso a procedure di selezione aperta,
                 devono essere messe in gara. Nel medesimo senso   pubblica e trasparente tra gli operatori economici
                 sono ugualmente orientati i coevi pareri AS 1714,   interessati,  determina  un  ostacolo all’ingresso

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