Page 52 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Mediappalti Il Punto
quantitativi ma non solo , rappresenta, del resto, 5. Prospettive legate a possibili ulteriori
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il punto più delicato che il processo di verifica interventi “in deroga”
degli ulteriori aggiustamenti alla disciplina in corso
presso il Ministero delle Infrastrutture si trova oggi In quest’ottica, infatti, escluse in quanto non
a dover gestire. condivisibili le interpretazioni abrogative rese
in ordine alle riferite previsioni del decreto
Ciò anche per il fatto che il rispetto delle semplificazioni, si è viceversa dell’avviso che
“disposizioni in materia di subappalto” costituisce l’applicazione delle disposizioni ivi dettate, a
uno dei limiti alla facoltà delle amministrazioni di cominciare da quelle di cui al comma 4 dell’articolo
operare in deroga alla disciplina 2, siano ben in grado di risolvere
del codice dei contratti, prevista tutte le esigenze acceleratorie,
dal comma 4 dell’articolo 2 del Subappalto e anche in ottica 2026, perseguite.
decreto 16 luglio 2020, n.76, normativa “in
cosiddetto semplificazioni. deroga” nel decreto Basti pensare ai contenuti degli
semplificazioni articoli 21 e 23 per rilevare
Al riguardo non è chiaro se il che la responsabilità per danno
legislatore, nell’operare tale erariale è ora circoscritta ai
eccezione intendesse riferirsi soli casi di dolo accertato o di
alle disposizioni recate dal Codice dei contratti inattività del funzionario pubblico, mentre il reato
oppure a quelle di cui alla Direttiva 2014/24. La di abuso d’ufficio risulta riformulato e ricondotto
lettura maggiormente in linea con la ratio legis ad ambiti di comportamento certi e predittibili.
sembrerebbe essere la prima, ma è pur vero che, Nello stesso senso le norme che introducono
se così fosse, sarebbe stato più chiaro richiamare precise tempistiche per l’aggiudicazione dei
l’articolo 105 del Codice dei contratti, come in contratti, 6 mesi nel massimo, da rispettare, qui
realtà è stato fatto nel caso degli articoli 30, 34 e si a pena di responsabilità erariale, l’obbligo di
42 del decreto legislativo n. 50/2016, che vengono procedere comunque con il contratto ed i lavori
espressamente indicati; non averlo fatto lascia in caso di mancata concessione della sospensiva
comunque aperto il dubbio che andrebbe senz’altro del provvedimento di aggiudicazione in ipotesi
chiarito. impugnato, la generalizzazione dell’avvio dei lavori
anche in pendenza della stipula del contratto, i
Ciò anche in considerazione del fatto che le collegi consultivi tecnici per evitarne la sospensione
riferite previsioni del comma 4 che consentono, o operarne lo sblocco.
per un’ampia tipologia di interventi, di operare
in deroga, sembrano risolutive di molte delle Trattasi di strumenti, indispensabili per dare
questioni che in questi giorni agitano il dibattito attuazione agli investimenti finanziati a mezzo del
politico istituzionale ipotizzando, o rigettando da Recovery Fund; la domanda che a questo punto è
parte di chi vi si oppone, l’idea di sospendere, lecito porsi è che senso ha parlare di sospensione
anche solo in via temporanea, l’applicazione del del Codice dei contratti; semmai è la questione
Codice. è come mai questi elementi restano ignorati o
peggio espressamente disattesi nelle attività in
corso ed assenti dal dibattito di questi giorni su
come intervenire.
7. Oltre alla previsione di tetti prefissati in termini generali ed astratti rispetto all’entità di prestazioni
affidabili in subappalto, rilevano in sede comunitaria: il divieto di subappalto cosiddetto “a cascata”;
l’obbligo di indicazione di una terna di possibili subappaltatori; il tetto massimo di scostamento tra i prezzi
contrattuali e quelli praticati al subappaltatore divieto assoluto per l’offerente di divenire subappaltatore di
altro offerente della medesima gara. Così procedura di Infrazione n. 2018/2273 avverso lo Stato Italiano.
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