Page 52 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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                 quantitativi ma non solo , rappresenta, del resto,   5. Prospettive legate a possibili ulteriori
                                      7
                 il  punto  più  delicato  che  il  processo  di  verifica   interventi “in deroga”
                 degli ulteriori aggiustamenti alla disciplina in corso
                 presso il Ministero delle Infrastrutture si trova oggi   In  quest’ottica,  infatti,  escluse  in  quanto  non
                 a dover gestire.                               condivisibili  le interpretazioni abrogative rese
                                                                in  ordine  alle  riferite  previsioni  del  decreto
                 Ciò  anche  per  il  fatto  che  il  rispetto  delle   semplificazioni,  si  è  viceversa  dell’avviso  che
                 “disposizioni in materia di subappalto” costituisce   l’applicazione delle disposizioni  ivi dettate,  a
                 uno dei limiti alla facoltà delle amministrazioni di   cominciare da quelle di cui al comma 4 dell’articolo
                 operare in deroga alla disciplina                              2, siano ben in grado di risolvere
                 del codice dei contratti, prevista                             tutte  le esigenze  acceleratorie,
                 dal  comma  4  dell’articolo 2  del   Subappalto e             anche in ottica 2026, perseguite.
                 decreto  16  luglio  2020,  n.76,     normativa “in
                 cosiddetto semplificazioni.       deroga” nel decreto          Basti  pensare  ai  contenuti  degli
                                                     semplificazioni            articoli 21  e  23  per  rilevare
                 Al  riguardo  non  è  chiaro  se  il                           che  la responsabilità  per  danno
                 legislatore,  nell’operare  tale                               erariale  è  ora  circoscritta  ai
                 eccezione  intendesse  riferirsi                               soli casi  di  dolo  accertato  o  di
                 alle  disposizioni recate  dal  Codice  dei  contratti   inattività del funzionario pubblico, mentre il reato
                 oppure  a  quelle  di  cui  alla  Direttiva  2014/24.  La   di  abuso  d’ufficio  risulta  riformulato  e  ricondotto
                 lettura  maggiormente  in  linea  con  la  ratio  legis   ad  ambiti di comportamento  certi  e  predittibili.
                 sembrerebbe essere la prima, ma è pur vero che,   Nello stesso  senso  le norme  che  introducono
                 se così fosse, sarebbe stato più chiaro richiamare   precise  tempistiche  per  l’aggiudicazione dei
                 l’articolo 105  del Codice dei contratti, come  in   contratti, 6 mesi nel massimo, da rispettare, qui
                 realtà è stato fatto nel caso degli articoli 30, 34 e   si  a  pena  di  responsabilità  erariale,  l’obbligo di
                 42 del decreto legislativo n. 50/2016, che vengono   procedere  comunque  con  il  contratto  ed  i  lavori
                 espressamente  indicati;  non  averlo  fatto  lascia   in  caso  di  mancata  concessione  della  sospensiva
                 comunque aperto il dubbio che andrebbe senz’altro   del provvedimento  di aggiudicazione in ipotesi
                 chiarito.                                      impugnato, la generalizzazione dell’avvio dei lavori
                                                                anche  in pendenza  della stipula del contratto,  i
                 Ciò  anche  in  considerazione  del  fatto  che  le   collegi consultivi tecnici per evitarne la sospensione
                 riferite  previsioni  del  comma  4  che  consentono,   o operarne lo sblocco.
                 per  un’ampia  tipologia  di interventi, di operare
                 in deroga,  sembrano  risolutive  di molte  delle   Trattasi  di strumenti,  indispensabili per  dare
                 questioni  che  in  questi  giorni  agitano  il  dibattito   attuazione agli investimenti finanziati a mezzo del
                 politico istituzionale  ipotizzando,  o  rigettando  da   Recovery Fund; la domanda che a questo punto è
                 parte  di chi  vi  si oppone,  l’idea  di sospendere,   lecito porsi è che senso ha parlare di sospensione
                 anche  solo in via temporanea,  l’applicazione del   del  Codice  dei  contratti;  semmai  è  la  questione
                 Codice.                                        è  come  mai  questi  elementi  restano  ignorati  o
                                                                peggio  espressamente  disattesi  nelle  attività  in
                                                                corso  ed  assenti  dal  dibattito  di  questi  giorni  su
                                                                come intervenire.










                 7.  Oltre  alla  previsione  di  tetti  prefissati  in  termini  generali  ed  astratti  rispetto  all’entità  di  prestazioni
                 affidabili  in  subappalto,  rilevano  in  sede  comunitaria:  il  divieto  di  subappalto  cosiddetto  “a  cascata”;
                 l’obbligo di indicazione di una terna di possibili subappaltatori; il tetto massimo di scostamento tra i prezzi
                 contrattuali e quelli praticati al subappaltatore divieto assoluto per l’offerente di divenire subappaltatore di
                 altro offerente della medesima gara. Così procedura di Infrazione n. 2018/2273 avverso lo Stato Italiano.

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