Page 50 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Mediappalti                                                                              Il Punto






                 principi  interpretativi,  come  nei  fatti  molte   appaltante,  risulta  peraltro  pedissequamente
                 amministrazioni hanno in questi mesi operato.  confermata  da  quella  resa  dalla  terza  sezione
                                                                quater  dello  stesso  TAR  Lazio  il  successivo  3
                 Questa è la tesi seguita, da ultimo, anche dal Tar   novembre, con il numero 11304.
                 del Lazio che, pur con l’ulteriore distinguo legato
                 alla differente operatività del contrasto comunitario
                 nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia di   3. Gli effetti dei più recenti orientamenti
                 applicazione delle Direttive comunitarie, incidente   del Tar Lazio
                 sulla soluzione del caso portato alla sua attenzione,
                 sul piano  della  portata  generale  della norma   Ciò  posto,  la  decisione  che  qui  si  commenta
                 introduce  senz’altro  un  elemento  fortemente   potrebbe  anche  leggersi,  in  prima  battuta,  come
                 evolutivo nell’interpretazione che della più recente   coerente  rispetto  ai  citati  precedenti;  ciò  nella
                 disciplina dell’istituto avevano fin qui dato gli stessi   misura in cui il comma 2, dell’articolo 105, ritoccato
                 giudici romani.                                al rialzo dallo sbloccacantieri, per questa ragione
                                                                sarebbe in linea con le indicazioni comunitarie; il
                                                                comma 5, proprio perché non interessato da tale
                     2. La ritenuta compatibilità comunitaria   modifica, no.
                        della soluzione dello “sbloccacantieri”
                                                                Già  questa  più  limitata  lettura  presenterebbe
                 Questi ultimi, infatti, erano finora da considerare   caratteri di novità degni di nota, nell’ambito delle
                 tra i più accreditati sostenitori della tesi favorevole   interpretazioni  di rilievo  riguardanti  l’attuale
                 al superamento ad opera dello sbloccacantieri delle   disciplina del subappalto.
                 obiezioni comunitarie legate non solo alle evocate   Ma  l’effetto  della  sentenza  1575/21  sembra
                 decisioni  ma  anche  alla  procedura  di  infrazione   andare ben oltre, nel senso di travolgere non solo
                 n.2273/2018,  avviata  con  nota  del  24  gennaio   l’immutata  disciplina  del comma  5,  ma  anche  la
                 2019.                                          soluzione tampone riferita al comma 2.

                 In questo senso, è la sentenza della prima sezione   In tal senso valga considerare come la decisione
                 del TAR Lazio,  in data  24  aprile 2020,  n.  4183,   affermi  che  dal  riferito quadro giurisprudenziale
                 che  muovendo,  peraltro,  dalla (sola)  decisione   deve inferirsi l’illegittimità, per contrasto con l’art.
                 della Corte  di Giustizia  sul caso Vitali, evidenzia   71  della  direttiva  2014/24,  delle  sopra  riportate
                 che  pur  avendo  la Corte  censurato  il limite  al   disposizioni  dell’art.  105  del  d.lgs.  50/2016  e,
                 subappalto previsto dal diritto interno nella soglia   in generale,  delle ulteriori norme  nazionali che
                 del 30% dei lavori, ciò non esclude la compatibilità   prevedano  dei  limiti  generalizzati  al  subappalto
                 con il diritto dell’Unione di limiti superiori, da cui   delle prestazioni contrattuali,  fermo  restando
                 la  conseguenza  che  in  contrasto  con  le  direttive   il potere  della stazione  appaltante  di valutare
                 comunitarie in materia è il limite fissato senza con   e  adeguatamente  motivare,  in relazione  alla
                 ciò  escludere  che  il legislatore  nazionale  possa   specificità  del  caso,  la  previsione  di  eventuali
                 individuare  comunque,  al  fine  di  evitare  ostacoli   limiti  proporzionati  allo  specifico  obiettivo  da
                 al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al   raggiungere.
                 subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo,
                 giungendo alla conclusione che non può ritenersi   Il  doppio  riferimento  contenuto  nell’evidenziato
                 contrastante  con  il diritto comunitario  l’attuale   passaggio,   riguardante   tanto   il   “quadro
                 limite pari al 40% delle opere, previsto dall’art. 1,   giurisprudenziale”,  del  quale  fanno  parte  le
                 comma 18, della legge n. 55/2019.              decisioni  della  quinta  Sezione  del  Consiglio  di
                                                                Stato  16  gennaio  2020,  n.  389  e  17  dicembre
                 Tale  decisione,  che  peraltro  poteva  fors’anche   2020,  n.  810,  nonché  quella  del  Tar  Toscana,  9
                 spendere  l’argomento  basato  sull’inserimento   luglio  2020,  n.  898,  piuttosto che  i precedenti
                 nel testo di legge, ad opera dello sbloccacantieri,   dello stesso Tar Lazio come viceversa era accaduto
                 dell’obbligo di prevedere il subappalto nel bando di   in  precedenza,  quanto,  e  soprattutto,  il  richiamo
                 gara, da leggersi quale precondizione per il ricorso   alle “ulteriori norme  nazionali che  prevedano  dei
                 ad esso nella misura da fissare, a valle dell’esercizio   limiti  generalizzati”,  sembrano  decisivi  in  questa
                 dell’opzione, da  parte  della singola stazione   direzione.

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