Page 50 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Mediappalti Il Punto
principi interpretativi, come nei fatti molte appaltante, risulta peraltro pedissequamente
amministrazioni hanno in questi mesi operato. confermata da quella resa dalla terza sezione
quater dello stesso TAR Lazio il successivo 3
Questa è la tesi seguita, da ultimo, anche dal Tar novembre, con il numero 11304.
del Lazio che, pur con l’ulteriore distinguo legato
alla differente operatività del contrasto comunitario
nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia di 3. Gli effetti dei più recenti orientamenti
applicazione delle Direttive comunitarie, incidente del Tar Lazio
sulla soluzione del caso portato alla sua attenzione,
sul piano della portata generale della norma Ciò posto, la decisione che qui si commenta
introduce senz’altro un elemento fortemente potrebbe anche leggersi, in prima battuta, come
evolutivo nell’interpretazione che della più recente coerente rispetto ai citati precedenti; ciò nella
disciplina dell’istituto avevano fin qui dato gli stessi misura in cui il comma 2, dell’articolo 105, ritoccato
giudici romani. al rialzo dallo sbloccacantieri, per questa ragione
sarebbe in linea con le indicazioni comunitarie; il
comma 5, proprio perché non interessato da tale
2. La ritenuta compatibilità comunitaria modifica, no.
della soluzione dello “sbloccacantieri”
Già questa più limitata lettura presenterebbe
Questi ultimi, infatti, erano finora da considerare caratteri di novità degni di nota, nell’ambito delle
tra i più accreditati sostenitori della tesi favorevole interpretazioni di rilievo riguardanti l’attuale
al superamento ad opera dello sbloccacantieri delle disciplina del subappalto.
obiezioni comunitarie legate non solo alle evocate Ma l’effetto della sentenza 1575/21 sembra
decisioni ma anche alla procedura di infrazione andare ben oltre, nel senso di travolgere non solo
n.2273/2018, avviata con nota del 24 gennaio l’immutata disciplina del comma 5, ma anche la
2019. soluzione tampone riferita al comma 2.
In questo senso, è la sentenza della prima sezione In tal senso valga considerare come la decisione
del TAR Lazio, in data 24 aprile 2020, n. 4183, affermi che dal riferito quadro giurisprudenziale
che muovendo, peraltro, dalla (sola) decisione deve inferirsi l’illegittimità, per contrasto con l’art.
della Corte di Giustizia sul caso Vitali, evidenzia 71 della direttiva 2014/24, delle sopra riportate
che pur avendo la Corte censurato il limite al disposizioni dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016 e,
subappalto previsto dal diritto interno nella soglia in generale, delle ulteriori norme nazionali che
del 30% dei lavori, ciò non esclude la compatibilità prevedano dei limiti generalizzati al subappalto
con il diritto dell’Unione di limiti superiori, da cui delle prestazioni contrattuali, fermo restando
la conseguenza che in contrasto con le direttive il potere della stazione appaltante di valutare
comunitarie in materia è il limite fissato senza con e adeguatamente motivare, in relazione alla
ciò escludere che il legislatore nazionale possa specificità del caso, la previsione di eventuali
individuare comunque, al fine di evitare ostacoli limiti proporzionati allo specifico obiettivo da
al controllo dei soggetti aggiudicatari, un limite al raggiungere.
subappalto proporzionato rispetto a tale obiettivo,
giungendo alla conclusione che non può ritenersi Il doppio riferimento contenuto nell’evidenziato
contrastante con il diritto comunitario l’attuale passaggio, riguardante tanto il “quadro
limite pari al 40% delle opere, previsto dall’art. 1, giurisprudenziale”, del quale fanno parte le
comma 18, della legge n. 55/2019. decisioni della quinta Sezione del Consiglio di
Stato 16 gennaio 2020, n. 389 e 17 dicembre
Tale decisione, che peraltro poteva fors’anche 2020, n. 810, nonché quella del Tar Toscana, 9
spendere l’argomento basato sull’inserimento luglio 2020, n. 898, piuttosto che i precedenti
nel testo di legge, ad opera dello sbloccacantieri, dello stesso Tar Lazio come viceversa era accaduto
dell’obbligo di prevedere il subappalto nel bando di in precedenza, quanto, e soprattutto, il richiamo
gara, da leggersi quale precondizione per il ricorso alle “ulteriori norme nazionali che prevedano dei
ad esso nella misura da fissare, a valle dell’esercizio limiti generalizzati”, sembrano decisivi in questa
dell’opzione, da parte della singola stazione direzione.
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