Page 49 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 13,  comma  1,  lettera  c),  del  decreto  n.  183  del   giustificato  un  limite  percentuale  all’esperibilità
                 2020,  convertito  con  legge  26  febbraio  2021,  n.   del  subappalto  per  la  natura  particolare  delle
                 21.                                            prestazioni  da  svolgere;  a  sostegno  della
                                                                posizione così espressa  veniva  invocato  l’articolo
                 Ciò, nel presupposto che l’aver innalzato la soglia   63,  paragrafo  2,  della  direttiva  UE  n.  2014/24
                 massima  dell’importo  complessivo  del  contratto   che  stabilisce,  infatti,  che  (anche)  nel  caso  di
                 subappaltatile dal 30 al 40% potesse considerarsi   appalti di lavori le amministrazioni aggiudicatrici
                 risolutivo  del  conflitto  con  il  diritto  comunitario,   possono esigere che alcuni compiti essenziali siano
                 in  specie  con  quanto  previsto  dall’articolo  71   direttamente svolti dall’offerente .
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                 della  Direttiva  2014/24  e,  conseguentemente,
                 dell’obbligo  di automatica  disapplicazione della   In  senso  contrario  chi  scrive  si era  peraltro
                                                                            5
                 normativa  nazionale  che  dall’accertato  contrasto   già  espresso , da  un  lato osservando  che  nelle
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                                                                la Corte  aveva  considerato  anche  la previsione
                 In  realtà,  il più  recente  intervento  del  Tar  Lazio   del comma 5 dell’articolo 105 tra quelle rilevanti
                 riguarda non tanto il profilo generale dell’importo   nell’ambito  della decisione che  aveva  portato  ad
                 complessivo  massimo  subappaltabile,  di cui  al   affermare la contrarietà della disciplina nazionale in
                 comma 2 dell’articolo 105, bensì il diverso limite del   materia di subappalto, ancorché ratione temporis
                 30%, di cui al successivo comma 5, previsto dalla   relativa  al  testo  previgente  a  quello  attualmente
                 stessa legge come autonomo e fin qui interpretato   in  essere;  dall’altro  valorizzando  ulteriori  profili
                 come  aggiuntivo  rispetto  a  quello  generale  in   sostanziali.
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                 quanto  espressamente  riferito  alle  opere  per
                 le  quali  sono  necessari  lavori  o  componenti  di   Al riguardo,  posto che  per  il diritto comunitario
                 notevole  contenuto  tecnologico                               non  è  in  discussione  il  fatto  in
                 o   di  rilevante  complessità                                 sé  di poter  limitare  il ricorso  al
                 tecnica, quali strutture, impianti   In discussione è          subappalto,  laddove  beninteso
                 e  opere  speciali,  le cosiddette   l’impianto messo          questo  sia  il  frutto  di  specifiche
                 SIOS.  Tale  “secondo  limite”                                 scelte adottate  dalla stazione
                 non  è  stato  peraltro  oggetto  di   in campo dallo          appaltante  in ragione  del caso
                 aggiustamento  ad  opera  dello   sbloccacantieri 2019         di specie,  bensì  la  previsione
                 sbloccacantieri 2019.                                          legislativa  generale     ed
                                                                                astratta  che  aprioristicamente
                 In questo senso l’Anac3, ad esempio, aveva posto   introduca  limiti predeterminati, non  essendo  lo
                 in dubbio che le censure contenute nelle sentenze   sbloccacantieri intervenuto sul comma 5, ma solo
                 rese  dalla Corte  di giustizia  potessero  ritenersi   sulla previsione generale del comma 2, l’eventuale
                 estensibili anche  alle  opere  superspecialistiche,   effetto  correttivo  legato  all’introduzione  delle
                 soggette  a  un  regime  normativo  speciale.  Ciò in   norme del 2019 per rendere la normativa nazionale
                 base della considerazione che, se ritenuta contraria   conforme  ai  parametri  comunitari  riguarderebbe
                 al  diritto  comunitario  la  previsione di un  limite   solo la disciplina generale, non quella delle SIOS.
                 generale all’utilizzo dell’istituto che prescinde dal
                 settore  economico  interessato, dalla natura  delle   Le previsioni del comma 5, quindi, lungi dall’essere
                 prestazioni e dall’identità dei subappaltatori,   ancora in vigore sarebbero viceversa le prime ad
                 l’affermazione  di  tale  principio  non  esclude  che   essere in contrasto con la disciplina comunitaria,
                 in casi specifici, come quello riguardante le opere   e  per  conseguenza  a  cadere  sotto la scure  della
                 superspecialistiche, non possa risultare viceversa   automatica  disapplicazione  in base  ai consolidati



                 2. DM 10 novembre 2016 n. 248, in G.U. 4 gennaio 2017, n.3.
                 3. Così Delibera Anac n.704, del 4 agosto 2020.
                 4. Così anche TAR Toscana, sez. II, 9 luglio 2020, n. 898, in ordine alla sentenza della Corte di Giustizia
                 del 26 settembre 2019
                 5. In questa rivista anno IX, n.8, pag.10; n.9, pag.42.

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