Page 49 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Il Punto Mediappalti
13, comma 1, lettera c), del decreto n. 183 del giustificato un limite percentuale all’esperibilità
2020, convertito con legge 26 febbraio 2021, n. del subappalto per la natura particolare delle
21. prestazioni da svolgere; a sostegno della
posizione così espressa veniva invocato l’articolo
Ciò, nel presupposto che l’aver innalzato la soglia 63, paragrafo 2, della direttiva UE n. 2014/24
massima dell’importo complessivo del contratto che stabilisce, infatti, che (anche) nel caso di
subappaltatile dal 30 al 40% potesse considerarsi appalti di lavori le amministrazioni aggiudicatrici
risolutivo del conflitto con il diritto comunitario, possono esigere che alcuni compiti essenziali siano
in specie con quanto previsto dall’articolo 71 direttamente svolti dall’offerente .
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della Direttiva 2014/24 e, conseguentemente,
dell’obbligo di automatica disapplicazione della In senso contrario chi scrive si era peraltro
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normativa nazionale che dall’accertato contrasto già espresso , da un lato osservando che nelle
necessariamente deriva. premesse della sentenza sul caso Vitali (C 63/18)
la Corte aveva considerato anche la previsione
In realtà, il più recente intervento del Tar Lazio del comma 5 dell’articolo 105 tra quelle rilevanti
riguarda non tanto il profilo generale dell’importo nell’ambito della decisione che aveva portato ad
complessivo massimo subappaltabile, di cui al affermare la contrarietà della disciplina nazionale in
comma 2 dell’articolo 105, bensì il diverso limite del materia di subappalto, ancorché ratione temporis
30%, di cui al successivo comma 5, previsto dalla relativa al testo previgente a quello attualmente
stessa legge come autonomo e fin qui interpretato in essere; dall’altro valorizzando ulteriori profili
come aggiuntivo rispetto a quello generale in sostanziali.
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quanto espressamente riferito alle opere per
le quali sono necessari lavori o componenti di Al riguardo, posto che per il diritto comunitario
notevole contenuto tecnologico non è in discussione il fatto in
o di rilevante complessità sé di poter limitare il ricorso al
tecnica, quali strutture, impianti In discussione è subappalto, laddove beninteso
e opere speciali, le cosiddette l’impianto messo questo sia il frutto di specifiche
SIOS. Tale “secondo limite” scelte adottate dalla stazione
non è stato peraltro oggetto di in campo dallo appaltante in ragione del caso
aggiustamento ad opera dello sbloccacantieri 2019 di specie, bensì la previsione
sbloccacantieri 2019. legislativa generale ed
astratta che aprioristicamente
In questo senso l’Anac3, ad esempio, aveva posto introduca limiti predeterminati, non essendo lo
in dubbio che le censure contenute nelle sentenze sbloccacantieri intervenuto sul comma 5, ma solo
rese dalla Corte di giustizia potessero ritenersi sulla previsione generale del comma 2, l’eventuale
estensibili anche alle opere superspecialistiche, effetto correttivo legato all’introduzione delle
soggette a un regime normativo speciale. Ciò in norme del 2019 per rendere la normativa nazionale
base della considerazione che, se ritenuta contraria conforme ai parametri comunitari riguarderebbe
al diritto comunitario la previsione di un limite solo la disciplina generale, non quella delle SIOS.
generale all’utilizzo dell’istituto che prescinde dal
settore economico interessato, dalla natura delle Le previsioni del comma 5, quindi, lungi dall’essere
prestazioni e dall’identità dei subappaltatori, ancora in vigore sarebbero viceversa le prime ad
l’affermazione di tale principio non esclude che essere in contrasto con la disciplina comunitaria,
in casi specifici, come quello riguardante le opere e per conseguenza a cadere sotto la scure della
superspecialistiche, non possa risultare viceversa automatica disapplicazione in base ai consolidati
2. DM 10 novembre 2016 n. 248, in G.U. 4 gennaio 2017, n.3.
3. Così Delibera Anac n.704, del 4 agosto 2020.
4. Così anche TAR Toscana, sez. II, 9 luglio 2020, n. 898, in ordine alla sentenza della Corte di Giustizia
del 26 settembre 2019
5. In questa rivista anno IX, n.8, pag.10; n.9, pag.42.
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