Page 47 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Tra l’altro, nel caso  di specie,  la legge di gara   poter rilevare l’errore materiale.
                 riconosceva  espressamente  alla  Commissione  la   In altri termini, l’errore deve risultare riconoscibile
                 facoltà di invitare le imprese concorrenti a fornire   e  “tale  riconoscibilità deve  comunque  essere
                 chiarimenti  limitatamente  alla  documentazione  e   valutata e valutabile ex ante”, il che significa che
                 dichiarazioni presentate nell’ambito degli elaborati   a  prescindere  poi dalle eventuali spiegazioni  del
                 tecnici.                                       concorrente,  essa  deve  risultare  palese  fin  da
                 Sul  punto  quindi  il  TAR  Pescara  ha  ritenuto  che   subito.
                 “nelle procedure di gara occorre tener nettamente   In  particolare,  il  TAR  specifica  che  “ciò  significa
                 distinto  un  “soccorso procedimentale”  dal   che l’offerente sia incorso in una svista rilevabile,
                 “soccorso istruttorio”,  sicché  la stazione   ictu oculi ossia senza svolgere sul punto particolari
                 appaltante  possa richiedere,  in caso di      approfondimenti.  Il tutto in base  a  semplici  e
                 dubbi  riguardanti  il  contenuto  dell’offerta,   intellegibili  operazioni  di  carattere  matematico
                 chiarimenti  e  giustificazioni  al  concorrente,   (ossia meri interventi di rettifica del dato numerico
                 fermo restando  il  divieto  di integrazione   non corretto)”.
                 dell’offerta tecnico-economica”.               Non solo, al fine di non incorrere nel limite della
                 Ed  inoltre,  tale  ricostruzione  è  ricavabile  dalla   immodificabilità  dell’offerta,  è  necessario  che
                 ”legge  delega  n.11/2016  che,  all’art.  1,  comma   risulti “palese  l’effettiva  volontà  negoziale che  lo
                 1,  lett.  z),  prevede  la  necessaria  “integrazione   stesso concorrente abbia inteso manifestare, senza
                 documentale non onerosa di qualsiasi elemento di   particolari  attività  di  verifica  o  di  interpretazione
                 natura formale della domanda, purché non attenga   circa  il contenuto  dell’offerta  formulata”,  con  la
                 agli  elementi  oggetto  di valutazioni sul  merito   conseguenza  che  se invece  la volontà negoziale,
                 dell’offerta”, e da ciò se ne desume l’esperibilità   attraverso la rettifica dell’errore, è destinata a subire
                 di un soccorso procedimentale sub specie di    modifiche, anche l’offerta muta e questo, come più
                 “richiesta di  chiarimenti”,  fermo  restando  il   volte ribadito, resta  vietato  dall’ordinamento, in
                 rispetto ineludibile del principio della par condicio   virtù della tutela della par condicio.
                 tra  i concorrenti ostativo  a  qualunque  forma  di   Il  TAR  precisa  infine  che  “una  tale  volontà  deve
                 integrazione  e/o  alterazione  dell’offerta  tecnica   poter essere ricostruita, ossia rettificata d’ufficio,
                 o  economica,  nonché  di precisazione  postuma  di   senza  ricorrere  ad  “ausili  esterni”  o  a  fonti  di
                 offerte dal contenuto equivoco; trattandosi la prima   conoscenza  estranee  all’offerta  medesima  (quali
                 di una specificazione relativa a dati ed informazioni   il soccorso  istruttorio, dichiarazioni integrative  o
                 già  presenti in gara,  mentre  la seconda  da   rettificative  dell’offerente  o  altri  supplementi  di
                 intendersi come la produzione di documenti nuovi   natura tecnica).
                 che, sebbene volti ad integrare quelli già presenti
                 nel  procedimento,  rappresentano  comunque  fatti   Non deve in altre parole rinvenirsi alcuna “attività
                 ed elementi di novità rispetto alla documentazione   manipolativa”, da parte della stazione appaltante,
                 già in essere”.                                onde correggere il suddetto errore materiale”.
                                                                Come  visto,  sono  ammesse  delle richieste  di
                                                                chiarimenti,  purché  specifiche  e  limitate  alla
                    5. Conclusioni                              documentazione già prodotta in gara.
                                                                Dal  percorso  che  segue  il  RUP  per  rettificare
                 Tutte  le pronunce  sopra  analizzate  seguono  lo   l’errore materiale contenuto nell’offerta di uno dei
                 “schema”  delineato  dalla recentissima pronuncia   concorrenti non deve quindi mai emergere alcuna
                 del TAR Lazio, Roma,  Sez.  III Quater, 4 gennaio   modifica dell’offerta economica globalmente intesa,
                 2021, n. 62.                                   il  cui  valore  va  dunque  mantenuto  inalterato,  in
                 Come  già riportato,  in tale  sentenza  sono  stati   ossequio al predetto principio di immodificabilità.
                 indicati gli elementi  idonei  a  consentire  la
                 rettifica  dell’errore  materiale  anche  riguardante   Il  soccorso  procedimentale  costituisce  però  uno
                 il  contenuto  tecnico  ed  economico  dell’offerta,   strumento  di  fondamentale  importanza  che  se
                 ma  senza  addivenire  ad  una  illegittima  modifica   utilizzato, entro  i limiti  sopra  delineati, consente
                 dell’offerta presentata.                       di rendere effettiva l’impostazione sostanzialistica
                                                                delle  procedure  di  affidamento,  attraverso  cui
                 Al  fine  di  procedere  a  tale  rettifica  è  infatti   individuare  il  contraente  migliore  a  beneficio
                 fondamentale che il RUP si trovi nella condizione di   dell’interesse pubblico.

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