Page 47 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Il Punto Mediappalti
Tra l’altro, nel caso di specie, la legge di gara poter rilevare l’errore materiale.
riconosceva espressamente alla Commissione la In altri termini, l’errore deve risultare riconoscibile
facoltà di invitare le imprese concorrenti a fornire e “tale riconoscibilità deve comunque essere
chiarimenti limitatamente alla documentazione e valutata e valutabile ex ante”, il che significa che
dichiarazioni presentate nell’ambito degli elaborati a prescindere poi dalle eventuali spiegazioni del
tecnici. concorrente, essa deve risultare palese fin da
Sul punto quindi il TAR Pescara ha ritenuto che subito.
“nelle procedure di gara occorre tener nettamente In particolare, il TAR specifica che “ciò significa
distinto un “soccorso procedimentale” dal che l’offerente sia incorso in una svista rilevabile,
“soccorso istruttorio”, sicché la stazione ictu oculi ossia senza svolgere sul punto particolari
appaltante possa richiedere, in caso di approfondimenti. Il tutto in base a semplici e
dubbi riguardanti il contenuto dell’offerta, intellegibili operazioni di carattere matematico
chiarimenti e giustificazioni al concorrente, (ossia meri interventi di rettifica del dato numerico
fermo restando il divieto di integrazione non corretto)”.
dell’offerta tecnico-economica”. Non solo, al fine di non incorrere nel limite della
Ed inoltre, tale ricostruzione è ricavabile dalla immodificabilità dell’offerta, è necessario che
”legge delega n.11/2016 che, all’art. 1, comma risulti “palese l’effettiva volontà negoziale che lo
1, lett. z), prevede la necessaria “integrazione stesso concorrente abbia inteso manifestare, senza
documentale non onerosa di qualsiasi elemento di particolari attività di verifica o di interpretazione
natura formale della domanda, purché non attenga circa il contenuto dell’offerta formulata”, con la
agli elementi oggetto di valutazioni sul merito conseguenza che se invece la volontà negoziale,
dell’offerta”, e da ciò se ne desume l’esperibilità attraverso la rettifica dell’errore, è destinata a subire
di un soccorso procedimentale sub specie di modifiche, anche l’offerta muta e questo, come più
“richiesta di chiarimenti”, fermo restando il volte ribadito, resta vietato dall’ordinamento, in
rispetto ineludibile del principio della par condicio virtù della tutela della par condicio.
tra i concorrenti ostativo a qualunque forma di Il TAR precisa infine che “una tale volontà deve
integrazione e/o alterazione dell’offerta tecnica poter essere ricostruita, ossia rettificata d’ufficio,
o economica, nonché di precisazione postuma di senza ricorrere ad “ausili esterni” o a fonti di
offerte dal contenuto equivoco; trattandosi la prima conoscenza estranee all’offerta medesima (quali
di una specificazione relativa a dati ed informazioni il soccorso istruttorio, dichiarazioni integrative o
già presenti in gara, mentre la seconda da rettificative dell’offerente o altri supplementi di
intendersi come la produzione di documenti nuovi natura tecnica).
che, sebbene volti ad integrare quelli già presenti
nel procedimento, rappresentano comunque fatti Non deve in altre parole rinvenirsi alcuna “attività
ed elementi di novità rispetto alla documentazione manipolativa”, da parte della stazione appaltante,
già in essere”. onde correggere il suddetto errore materiale”.
Come visto, sono ammesse delle richieste di
chiarimenti, purché specifiche e limitate alla
5. Conclusioni documentazione già prodotta in gara.
Dal percorso che segue il RUP per rettificare
Tutte le pronunce sopra analizzate seguono lo l’errore materiale contenuto nell’offerta di uno dei
“schema” delineato dalla recentissima pronuncia concorrenti non deve quindi mai emergere alcuna
del TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater, 4 gennaio modifica dell’offerta economica globalmente intesa,
2021, n. 62. il cui valore va dunque mantenuto inalterato, in
Come già riportato, in tale sentenza sono stati ossequio al predetto principio di immodificabilità.
indicati gli elementi idonei a consentire la
rettifica dell’errore materiale anche riguardante Il soccorso procedimentale costituisce però uno
il contenuto tecnico ed economico dell’offerta, strumento di fondamentale importanza che se
ma senza addivenire ad una illegittima modifica utilizzato, entro i limiti sopra delineati, consente
dell’offerta presentata. di rendere effettiva l’impostazione sostanzialistica
delle procedure di affidamento, attraverso cui
Al fine di procedere a tale rettifica è infatti individuare il contraente migliore a beneficio
fondamentale che il RUP si trovi nella condizione di dell’interesse pubblico.
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