Page 45 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                    4. Alcuni casi pratici                      La  sentenza  è  stata  appellata  sul  presupposto
                                                                che,  prevedendo  la  legge  di gara  la  sanzione
                 Per meglio comprendere la portata dell’istituto del   dell’esclusione  in  caso  di  mancata  inclusione
                 soccorso procedimentale, si analizzano di seguito   nell’offerta  economica  della  garanzia  full-risk  per
                 alcuni  casi  oggetto  di recenti  pronunce  di TAR  e   48  mesi; sia,  in termini  più generali, ogni altra
                 Consiglio  di  Stato  nei  quali  è  stato  ammesso  o   ipotesi di difformità dell’offerta dalle prescrizioni di
                 escluso  il  ricorso  a  tale  istituto  e  quindi  ritenuta   minima, un tale errore avrebbe dovuto comportare
                 corretta  o  meno  la  rettifica  dei  dati  riguardanti   l’esclusione  del concorrente  dalla  gara  senza
                 l’offerta economica o tecnica.                 possibilità di chiarimenti e successive rettifiche.
                                                                Il Consiglio di Stato, pur rilevando che le indicazioni
                    a)   Consiglio di Stato, sez. III, n. 1225/2021:   contenute  nell’offerta  economica  certamente
                    gara per la fornitura di piastre endoscopiche.  contengono  delle  incongruenze  rispetto
                                                                all’indicazione sopra riportata con riferimento alla
                 In tale recentissima sentenza il Consiglio di Stato   durata della garanzia e alla tipologia di contratto
                 si  è  occupato  di  una  gara  la  cui  lex specialis   considerata,  ha  ritenuto  che  l’eccentricità  del
                 richiedeva che tutte le apparecchiature e i relativi   secondo dei due dati (cioè il riferimento al noleggio
                 accessori  avrebbero  dovuto  essere  manutenute   in  luogo di  fornitura) è tale da rendere del tutto
                 (manutenzione di  tipo  full-risk nulla escluso) per   manifesta l’erroneità della compilazione del testo
                 almeno 48 mesi.                                e, quindi, ampiamente plausibile la tesi dell’errore
                 La legge di gara precisava inoltre che la fornitura   materiale.
                 delle apparecchiature  e  dei relativi accessori   La pronuncia ha quindi affermato che “Nel caso di
                 nonché del servizio di manutenzione full-risk (nulla   specie, il “soccorso procedimentale” non avrebbe
                 escluso) dovrà  avvenire  senza  oneri  economici a   violato i segnalati  limiti  di ammissibilità,  posto
                 carico dell’Azienda Ospedaliera.               che  il chiarimento  utile a  dirimere  il dubbio non
                                                                avrebbe costituito una modifica dell’offerta tecnica
                 Ebbene, uno dei concorrenti nella propria offerta   presentata in  gara, né  vi  avrebbe  apportato  dati
                 economica ha indicato una garanzia full-risk di soli   correttivi  o  manipolativi, ma  si sarebbe  limitato
                 12 mesi, formulata con riferimento ad un contratto   a  confermare  la  portata  di elementi  già  in  essa
                 di noleggio,  in  luogo  di  quello  di  fornitura  come   contenuti, ovvero a fornire riscontro della “svista”
                 richiesto dalla legge di gara.                                    occorsa  nella compilazione
                 Il TAR in primo grado aveva      Il Consiglio di Stato n.         dell’offerta economica.
                 rilevato  che  “la  circostanza                                   Lo  stesso  disciplinare di
                 che  nell’offerta  economica     1225/2021 ha ritenuto            gara  ha  contemplato la
                 sia stata  indicata solo la       legittima la rettifica          “facoltà   della   stazione
                 voce  garanzia  del prodotto   dell’importo indicato per          appaltante”,  al  di  fuori
                 per 12 mesi è probabilmente   soli 12 mesi di garanzia full-      delle ipotesi  di soccorso
                 spiegabile  se  si considera   risk anziché per 48 mesi, in       istruttorio,  di  “invitare,  se
                 che  nell’offerta  economica   quanto l’errore era talmente       necessario,  i concorrenti  a
                 doveva  essere  espresso  il   manifesto, da considerarsi         fornire  chiarimenti in  ordine
                 canone annuo per il servizio   errore materiale e quindi          al  contenuto  dei  certificati,
                 di  garanzia.  Inoltre,  la                                       documenti e  dichiarazioni
                 menzione  del servizio di    emendabile senza incorrere           presentati”  (punto  13,  sub
                 manutenzione  e  assistenza   nel divieto di modificabilità       “Soccorso istruttorio”, ultimo
                 tecnica per tutta la durata del        dell’offerta.              periodo),  sicché  anche  da
                 noleggio  è  evidentemente                                        questo  punto  di vista  nulla
                 dovuta a un errore materiale                                      ostava  alla  soluzione,  a
                 (come  dimostra  il riferimento  al  noleggio,  del   mezzo di chiarimento, dell’impasse dubitativa”.
                 tutto incongruo rispetto alla procedura in esame),
                 inidoneo a incidere sulla correttezza  delle      b)   TAR Piemonte, Torino n. 444/2020: gara
                 dichiarazioni contenute  nell’offerta  tecnica  alla   per la fornitura di licenze di software.
                 quale  sola  deve  farsi  riferimento  per  verificare  il
                 rispetto della prestazione di garanzia posto appena   Sulla stessa scia della pronuncia sopra analizzata si
                 esclusione”.                                   colloca anche il caso esaminato dal TAR Piemonte,

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