Page 45 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Il Punto Mediappalti
4. Alcuni casi pratici La sentenza è stata appellata sul presupposto
che, prevedendo la legge di gara la sanzione
Per meglio comprendere la portata dell’istituto del dell’esclusione in caso di mancata inclusione
soccorso procedimentale, si analizzano di seguito nell’offerta economica della garanzia full-risk per
alcuni casi oggetto di recenti pronunce di TAR e 48 mesi; sia, in termini più generali, ogni altra
Consiglio di Stato nei quali è stato ammesso o ipotesi di difformità dell’offerta dalle prescrizioni di
escluso il ricorso a tale istituto e quindi ritenuta minima, un tale errore avrebbe dovuto comportare
corretta o meno la rettifica dei dati riguardanti l’esclusione del concorrente dalla gara senza
l’offerta economica o tecnica. possibilità di chiarimenti e successive rettifiche.
Il Consiglio di Stato, pur rilevando che le indicazioni
a) Consiglio di Stato, sez. III, n. 1225/2021: contenute nell’offerta economica certamente
gara per la fornitura di piastre endoscopiche. contengono delle incongruenze rispetto
all’indicazione sopra riportata con riferimento alla
In tale recentissima sentenza il Consiglio di Stato durata della garanzia e alla tipologia di contratto
si è occupato di una gara la cui lex specialis considerata, ha ritenuto che l’eccentricità del
richiedeva che tutte le apparecchiature e i relativi secondo dei due dati (cioè il riferimento al noleggio
accessori avrebbero dovuto essere manutenute in luogo di fornitura) è tale da rendere del tutto
(manutenzione di tipo full-risk nulla escluso) per manifesta l’erroneità della compilazione del testo
almeno 48 mesi. e, quindi, ampiamente plausibile la tesi dell’errore
La legge di gara precisava inoltre che la fornitura materiale.
delle apparecchiature e dei relativi accessori La pronuncia ha quindi affermato che “Nel caso di
nonché del servizio di manutenzione full-risk (nulla specie, il “soccorso procedimentale” non avrebbe
escluso) dovrà avvenire senza oneri economici a violato i segnalati limiti di ammissibilità, posto
carico dell’Azienda Ospedaliera. che il chiarimento utile a dirimere il dubbio non
avrebbe costituito una modifica dell’offerta tecnica
Ebbene, uno dei concorrenti nella propria offerta presentata in gara, né vi avrebbe apportato dati
economica ha indicato una garanzia full-risk di soli correttivi o manipolativi, ma si sarebbe limitato
12 mesi, formulata con riferimento ad un contratto a confermare la portata di elementi già in essa
di noleggio, in luogo di quello di fornitura come contenuti, ovvero a fornire riscontro della “svista”
richiesto dalla legge di gara. occorsa nella compilazione
Il TAR in primo grado aveva Il Consiglio di Stato n. dell’offerta economica.
rilevato che “la circostanza Lo stesso disciplinare di
che nell’offerta economica 1225/2021 ha ritenuto gara ha contemplato la
sia stata indicata solo la legittima la rettifica “facoltà della stazione
voce garanzia del prodotto dell’importo indicato per appaltante”, al di fuori
per 12 mesi è probabilmente soli 12 mesi di garanzia full- delle ipotesi di soccorso
spiegabile se si considera risk anziché per 48 mesi, in istruttorio, di “invitare, se
che nell’offerta economica quanto l’errore era talmente necessario, i concorrenti a
doveva essere espresso il manifesto, da considerarsi fornire chiarimenti in ordine
canone annuo per il servizio errore materiale e quindi al contenuto dei certificati,
di garanzia. Inoltre, la documenti e dichiarazioni
menzione del servizio di emendabile senza incorrere presentati” (punto 13, sub
manutenzione e assistenza nel divieto di modificabilità “Soccorso istruttorio”, ultimo
tecnica per tutta la durata del dell’offerta. periodo), sicché anche da
noleggio è evidentemente questo punto di vista nulla
dovuta a un errore materiale ostava alla soluzione, a
(come dimostra il riferimento al noleggio, del mezzo di chiarimento, dell’impasse dubitativa”.
tutto incongruo rispetto alla procedura in esame),
inidoneo a incidere sulla correttezza delle b) TAR Piemonte, Torino n. 444/2020: gara
dichiarazioni contenute nell’offerta tecnica alla per la fornitura di licenze di software.
quale sola deve farsi riferimento per verificare il
rispetto della prestazione di garanzia posto appena Sulla stessa scia della pronuncia sopra analizzata si
esclusione”. colloca anche il caso esaminato dal TAR Piemonte,
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