Page 46 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Mediappalti Il Punto
nel quale uno dei concorrenti aveva indicato risultano ostativi all’ammissione della società
un prezzo complessivo triennale della fornitura istante il principio della parità tra i concorrenti ed il
decisamente troppo basso. generale principio dell’autoresponsabilità, in base
al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze
Tale errore è stato così immediatamente rilevato di errori commessi nella formulazione dell’offerta
dal RUP, il quale ha ipotizzato che lo stesso fosse (si veda TAR Toscana, I, 16.6.2017, n. 835,
dovuto ad un errore materiale del concorrente, il riguardante un analogo caso di incertezza di
quale aveva indicato l’importo relativo al singolo contenuto dell’offerta economica). Alla stregua
anno anziché quello complessivo (triennale). Il delle circostanze fattuali emerse, della citata norma
RUP, a seguito dei chiarimenti del concorrente legislativa e di tali principi l’Amministrazione era
interessato, ha così ritenuto di poter emendare tenuta ad escludere la ricorrente dalla procedura
l’errore e mantenere il concorrente in gara. selettiva, non rilevando nel caso di specie un errore
Anche in questo caso il Collegio ha ritenuto legittima materiale di immediata percezione ed essendovi
la rettifica di tale errore, in quanto rilevabile ictu un insanabile contrasto tra l’offerta economica ed
oculi con una semplice operazione matematica. il relativo dettaglio”.
c) TAR Toscana n. 130/2018: accordo quadro, d) TAR Abruzzo, Pescara, n. 111/2019: gara
con unico operatore, relativo all’aggiudicazione per l’affidamento della fornitura in service di
di appalti aventi ad oggetto le riparazioni di sistemi diagnostici per esami di chimica clinica
impianti segnaletici verticali e orizzontali. e proteine specifiche per il Laboratori di analisi.
Nel caso esaminato dal TAR Toscana il concorrente La ricorrente riteneva inammissibile la richiesta di
è stato invece escluso per una discordanza tra chiarimenti della Commissione all’aggiudicataria
quanto indicato in offerta e quanto indicato in riguardante la documentazione tecnica presentata
dettaglio. in gara, in quanto riguardante un requisito di
minima. La ricorrente sosteneva dunque che
La stazione appaltante, rilevato che la ricorrente trattandosi di soccorso istruttorio su elementi
aveva indicato nel dettaglio dell’offerta economica tecnici dell’offerta, non sarebbe stato quindi
un importo discordante da quanto risultante dal ammissibile.
ribasso offerto, ha chiesto chiarimenti. Al contrario, il TAR Pescara ha ritenuto che con
Tuttavia, tale discordanza la richiesta di chiarimenti
non è stata ritenuta il Presidente della
spiegabile sulla base L’errore sul contenuto Commissione, non ha posto
di un errore di calcolo dell’offerta economica in essere una procedura
riconoscibile, nemmeno a non spiegabile, nemmeno di soccorso istruttorio, in
seguito di chiarimenti. violazione dell’art. 83 comma
La Stazione Appaltante ha a seguito di richiesta di 9 del d.lgs. n. 50/2016,
quindi disposto l’esclusione chiarimenti, determina con finalità integrative
della ricorrente dalla gara, l’esclusione dell’operatore dell’offerta tecnica, in quanto
stante la ravvisata incertezza economico, il quale si è limitato a chiedere
assoluta dell’offerta secondo il principio di conoscere e, quindi di
economica. dell’auto-responsabilità, indicare chiaramente in
Il TAR Toscana ha quindi sopporta le conseguenze risposta, in quale pagina
ritenuto legittima l’esclusione degli errori commessi nella (paragrafo, riga, ecc.) si
in quanto “Per tali ragioni evinca lo specifico dato
(per la ravvisata incertezza formulazione dell’offerta. tecnico richiesto dalla legge
assoluta dell’offerta n.d.r.) di gara.
trova applicazione l’art. 83, Stante la specificità della
comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui richiesta, la risposta fornita dalla controinteressata
esclude dalla possibilità del soccorso istruttorio non avrebbe potuto considerarsi un’inammissibile
le irregolarità essenziali riguardanti l’offerta “integrazione” dell’offerta tecnica, in quanto diretta
e legittima quindi l’estromissione dalla gara a specificare esclusivamente il contenuto della
dell’offerta economica di incerto contenuto. Invero, relazione progettuale allegata all’offerta tecnica.
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