Page 46 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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                 nel  quale  uno  dei  concorrenti  aveva  indicato   risultano  ostativi  all’ammissione  della  società
                 un  prezzo  complessivo  triennale  della  fornitura   istante il principio della parità tra i concorrenti ed il
                 decisamente troppo basso.                      generale principio dell’autoresponsabilità, in base
                                                                al quale ciascuno di essi sopporta le conseguenze
                 Tale  errore è  stato  così  immediatamente rilevato   di errori commessi nella formulazione dell’offerta
                 dal RUP, il quale ha ipotizzato che lo stesso fosse   (si veda TAR Toscana,  I, 16.6.2017,  n.  835,
                 dovuto ad un errore materiale del concorrente, il   riguardante  un  analogo  caso  di incertezza  di
                 quale  aveva  indicato  l’importo  relativo  al  singolo   contenuto  dell’offerta  economica).  Alla  stregua
                 anno  anziché  quello  complessivo  (triennale).  Il   delle circostanze fattuali emerse, della citata norma
                 RUP,  a  seguito  dei  chiarimenti  del  concorrente   legislativa e  di tali principi  l’Amministrazione era
                 interessato, ha  così ritenuto  di  poter  emendare   tenuta ad escludere la ricorrente dalla procedura
                 l’errore e mantenere il concorrente in gara.   selettiva, non rilevando nel caso di specie un errore
                 Anche in questo caso il Collegio ha ritenuto legittima   materiale  di  immediata  percezione  ed  essendovi
                 la rettifica di tale errore, in quanto rilevabile ictu   un insanabile contrasto tra l’offerta economica ed
                 oculi con una semplice operazione matematica.  il relativo dettaglio”.

                    c)   TAR Toscana n. 130/2018: accordo quadro,   d)   TAR Abruzzo, Pescara, n. 111/2019: gara
                    con unico operatore, relativo all’aggiudicazione   per  l’affidamento  della  fornitura  in service  di
                    di appalti  aventi ad  oggetto  le riparazioni di   sistemi diagnostici per esami di chimica clinica
                    impianti segnaletici verticali e orizzontali.  e proteine specifiche per il Laboratori di analisi.


                 Nel caso esaminato dal TAR Toscana il concorrente   La ricorrente riteneva inammissibile la richiesta di
                 è  stato  invece  escluso  per  una  discordanza  tra   chiarimenti  della Commissione  all’aggiudicataria
                 quanto  indicato  in  offerta  e  quanto  indicato  in   riguardante la documentazione tecnica presentata
                 dettaglio.                                     in  gara,  in  quanto  riguardante  un  requisito  di
                                                                minima.  La  ricorrente  sosteneva  dunque  che
                 La  stazione  appaltante,  rilevato  che  la ricorrente   trattandosi  di soccorso  istruttorio su elementi
                 aveva indicato nel dettaglio dell’offerta economica   tecnici  dell’offerta,  non  sarebbe  stato  quindi
                 un  importo  discordante  da  quanto  risultante  dal   ammissibile.
                 ribasso offerto, ha chiesto chiarimenti.       Al  contrario,  il TAR  Pescara  ha  ritenuto  che  con
                 Tuttavia,  tale  discordanza                                      la richiesta  di chiarimenti
                 non   è   stata   ritenuta                                        il    Presidente     della
                 spiegabile   sulla   base        L’errore sul contenuto           Commissione,  non  ha  posto
                 di un  errore  di calcolo       dell’offerta economica            in  essere  una  procedura
                 riconoscibile, nemmeno  a      non spiegabile, nemmeno            di  soccorso  istruttorio,  in
                 seguito di chiarimenti.                                           violazione dell’art. 83 comma
                 La  Stazione  Appaltante  ha    a seguito di richiesta di         9  del  d.lgs.  n.  50/2016,
                 quindi  disposto  l’esclusione   chiarimenti, determina           con   finalità   integrative
                 della ricorrente dalla gara,   l’esclusione dell’operatore        dell’offerta tecnica, in quanto
                 stante la ravvisata incertezza    economico, il quale             si  è  limitato  a  chiedere
                 assoluta       dell’offerta       secondo il principio            di  conoscere  e,  quindi  di
                 economica.                     dell’auto-responsabilità,          indicare  chiaramente  in
                 Il  TAR  Toscana  ha  quindi   sopporta le conseguenze            risposta,  in  quale  pagina
                 ritenuto legittima l’esclusione   degli errori commessi nella     (paragrafo,  riga,  ecc.)  si
                 in  quanto  “Per  tali ragioni                                    evinca  lo  specifico  dato
                 (per  la  ravvisata  incertezza   formulazione dell’offerta.      tecnico richiesto dalla legge
                 assoluta  dell’offerta  n.d.r.)                                   di gara.
                 trova  applicazione l’art.  83,                                   Stante  la  specificità  della
                 comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui   richiesta, la risposta fornita dalla controinteressata
                 esclude  dalla possibilità  del soccorso  istruttorio   non avrebbe potuto considerarsi un’inammissibile
                 le irregolarità  essenziali riguardanti  l’offerta   “integrazione” dell’offerta tecnica, in quanto diretta
                 e  legittima quindi l’estromissione  dalla  gara   a  specificare  esclusivamente  il  contenuto  della
                 dell’offerta economica di incerto contenuto. Invero,   relazione progettuale allegata all’offerta tecnica.

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