Page 44 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Mediappalti Il Punto
– si deve ribadire la persistente opportunità del necessario bilanciamento con il principio della
di prevedere una forma di “richiesta par condicio) e la giurisprudenza negli ultimi anni
procedimentale di chiarimenti”, riferito ha individuato alcuni passaggi chiave al fine di
agli elementi essenziali dell’offerta tecnica identificare quelle fattispecie suscettibili di essere
ed economica. In questa sede, specie con rettificate.
riferimento al criterio dell’offerta economicamente
più vantaggiosa, ad evitare difficoltà interpretative, Sul punto si evidenzia infatti che secondo un pacifico
l’amministrazione, in caso di dubbi riguardanti il indirizzo giurisprudenziale l’errore materiale è
contenuto dell’offerta tecnico economico, dovrebbe rettificabile d’ufficio qualora sia riconoscibile senza
poter richiedere chiarimenti al concorrente sulla alcuna attività manipolativa (cfr. ex multis TAR
documentazione presentata. Toscana, sez. III, 24 luglio
2020, n. 970; TAR Toscana,
A rimarcare la differenza Può definirsi soccorso sez. I, 16 gennaio 2020, n.
ontologica con il “soccorso procedimentale la 35; TAR Lazio, Latina, sez.
istruttorio” si dovrebbe I, 8 novembre 2019, n.
ribadire il divieto di richiesta procedimentale 648; Cons. Stato, sez. V, 11
integrazione dell’offerta di chiarimenti riferita gennaio 2018, n. 113; TAR
tecnico-economica”. agli elementi essenziali Lombardia ,Milano, sez. IV,
dell’offerta tecnica ed 4 luglio 2018 n. 1650; Cons.
Tale orientamento è stato economica, diretti a Stato, sez. V, 16 marzo 2016,
confermato in una pronuncia chiarire dubbi interpretativi n. 1077; TAR Campania,
del Consiglio di Stato in cui può incorrere Napoli, sez. I, 1° dicembre
secondo cui “in relazione l’amministrazione 2015, n. 5530).
all’art. 83, l’opportunità di in relazione alla
conservare un ‘soccorso In altri termini, è consentita
procedimentale’, nettamente documentazione presentata la rettifica dell’errore
distinto dal ‘soccorso dall’operatore economico. materiale d’ufficio da parte
istruttorio’, in virtù del quale del RUP laddove sia possibile
possano essere richiesti, in (cumulativamente):
caso di dubbi riguardanti “gli elementi essenziali
dell’offerta tecnica ed economica”, chiarimenti 1. in primo luogo, rilevare l’errore senza
al concorrente, fermo il divieto di integrazione particolari approfondimenti, “in base a semplici e
dell’offerta. intellegibili operazioni di carattere matematico” (ci
si riferisce a semplici interventi di rettifica del dato
Si tratta, in particolare, di quei chiarimenti che, numerico non corretto);
per la giurisprudenza, sono ammessi, in quanto
finalizzati a consentire l’interpretazione delle 2. al tempo stesso, nel caso in cui risulti
offerte e ricercare l’effettiva volontà dell’impresa “palese l’effettiva volontà negoziale che lo stesso
partecipante alla gara, superandone le eventuali concorrente abbia inteso manifestare, senza
ambiguità, e a condizione di giungere a esiti certi particolari attività di verifica o di interpretazione
circa la portata dell’impegno negoziale con esse circa il contenuto dell’offerta formulata” (per
assunte (Cons. Stato, V, 27 aprile 2015, n. 2082; esempio attraverso una semplice operazione
22 ottobre 2014, n. 5196; 27 marzo 2013, n. matematica);
1487)” (Cons. Stato, sez. V, 27 gennaio 2020 n.
680). 3. “Più in particolare, una tale volontà deve
poter essere ricostruita, ossia rettificata d’ufficio,
L’apertura all’autorizzazione di una rettifica senza ricorrere ad “ausili esterni” o a fonti di
dell’offerta tecnica o economica va ricondotta al conoscenza estranee all’offerta medesima (quali
favor che l’ordinamento riserva alla sostanza sulla il soccorso istruttorio, dichiarazioni integrative o
forma, sul presupposto della necessità di garantire rettificative dell’offerente o altri supplementi di
la massima partecipazione alla gara. natura tecnica” (TAR Lazio, Roma, Sez. III Quater,
4 gennaio 2021, n. 62).
Tale possibilità è però circoscritta (sempre nell’ottica
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