Page 42 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Mediappalti Il Punto
la documentazione e le dichiarazioni mancanti rispetto delle regole di concorrenza, verificando la
relative esclusivamente a requisiti di partecipazione sussistenza dei requisiti tecnici, economici, morali
già sussistenti, e questo anche nei in casi in cui e professionali dell’aggiudicatario. In questo
la lex specialis non lo prevedeva e comminava senso, dunque, l’istituto del soccorso istruttorio
espressamente l’esclusione dalla gara (cfr. Parere tende ad evitare che irregolarità e inadempimenti
di Precontenzioso n. 606 del 31 maggio 2017; meramente estrinseci possano pregiudicare
Parere di Precontenzioso n. 1340 del 20 dicembre gli operatori economici più meritevoli, anche
2017). nell’interesse del seggio di gara, che potrebbe
perdere l’opportunità di selezionare il concorrente
Con l’istituto del soccorso istruttorio quindi migliore, per vizi procedimentali facilmente
il legislatore ha inteso privilegiare l’aspetto emendabili” (Cons. Stato, Sez. III, 2 marzo 2017,
sostanziale dell’effettivo possesso dei requisiti n. 975).
in capo agli operatori economici partecipanti alla
gara, ritenendo invece recessivo il semplice dato
formalistico rappresentato dalla mera correttezza 2. Il principio di immodificabilità
documentale delle dichiarazioni rese in gara. dell’offerta
In concreto, tale istituto normativo consente la L’istituto del soccorso istruttorio come sopra
sanatoria degli elementi o dichiarazioni essenziali delineato trova però come limite quello delle
mancanti o irregolari, purché l’operatore economico carenze relative all’offerta tecnica od economica.
sia in effettivo possesso, entro il termine ultimo Come evincibile dalla stessa lettera dell’articolo 83
di presentazione dell’offerta, dei requisiti richiesti comma 9 sopra richiamato, di regola, sono infatti
per l’ammissione alla gara e, al tempo stesso, sottratte alla disciplina del soccorso istruttorio le
ottemperi alle richieste di integrazione della carenze “afferenti all’offerta economica e all’offerta
stazione appaltante entro il termine perentorio tecnica”.
(non superiore a dieci giorni) da quest’ultima Tale esclusione è strettamente connessa al c.d.
fissato. principio dell’immodificabilità dell’offerta.
Come anticipato, il principio di immodificabilità
Il soccorso istruttorio si ispira al principio di e non ambiguità dell’offerta costituisce
tassatività delle cause di esclusione e dunque alla il corollario dei principi di imparzialità, buon
necessità che il concorrente possa essere escluso andamento, trasparenza dell’azione amministrativa
da una procedura ad evidenza pubblica solo per un e tutela della par condicio.
difetto effettivo dei requisiti sostanziali e non per
un mero vizio afferente alla documentazione di tali La ratio di tale principio è quella di escludere che il
requisiti. concorrente possa modificare ex post il contenuto
della propria offerta, per ragioni di convenienza e
I vizi meramente formali vengono quindi totalmente quindi per avere maggiori opportunità di ottenere
“dequotati” a semplici irregolarità sanabili, anche l’aggiudicazione dell’appalto.
in caso di radicale mancanza. La tutela di tale principio risulta quindi strettamente
Tale favor della sostanza sulla forma è confermato connessa a quella della par condicio tra i concorrenti,
da l’ormai consolidata giurisprudenza del Consiglio i quali tutti devono avere le stesse possibilità di
di Stato “la quale ha delineato la portata oggettiva e accesso alla procedura di aggiudicazione, gli stessi
sistematica della disciplina del soccorso istruttorio, poteri competitivi e quindi le stesse chance di
la quale, attuando nell’ordinamento nazionale aggiudicazione.
un istituto del diritto europeo dei contratti
pubblici a recepimento facoltativo, ha enfatizzato Sul tema è utile ricordare la pronuncia del TAR
l’impostazione sostanzialistica delle procedure di Abruzzo Pescara del 29 maggio 2018 n. 178, la
affidamento. La disciplina della procedura di gara quale si è pronunciata su un ricorso con cui si
non deve essere concepita come una sorta di contestava l’esclusione di un’offerta con marcatura
corsa ad ostacoli fra adempimenti formali imposti temporale diversa nel numero di serie, identificativo
agli operatori economici e all’amministrazione univoco, precedentemente comunicato al sistema.
aggiudicatrice, ma deve mirare ad appurare, in A sostegno del ricorso veniva dedotta la violazione
modo efficiente, quale sia l’offerta migliore, nel del favor partecipationis e del principio di tassatività
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