Page 38 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Mediappalti Il Punto
definitiva, l’operatore economico ha il diritto di offerenti (sezione 2 dell’allegato);
presentare misure di autodisciplina per dimostrare • individuare potenziali collusioni in fase
la propria affidabilità (cfr. la sentenza Vert Marine, di valutazione delle offerte (sezione 3
punto 18). Di conseguenza tale disposizione non dell’allegato);
osta a che un’amministrazione aggiudicatrice • reagire a un caso di sospetta collusione
consenta di continuare a partecipare alla procedura (sezione 4 dell’allegato).
all’operatore economico che si sia manifestato nel
corso della stessa e abbia ammesso accordi illegali
con altri offerenti, abbia collaborato attivamente 3. Osservazioni conclusive
con l’amministrazione aggiudicatrice per chiarire
la situazione e abbia adottato tutte le misure La Comunicazione, come si è accennato senza
necessarie per prevenire ulteriori illeciti. pretesa di esaustività, oltre ad effettuare una
ricognizione puntuale della normativa europea,
illustra taluni strumenti che la Commissione intende
2. Orientamenti per le amministrazioni mobilitare per aiutare efficacemente gli Stati
aggiudicatrici riguardanti le modalità membri e le loro amministrazioni aggiudicatrici a
di applicazione del motivo di contrastare il problema della collusione negli appalti
esclusione per collusione pubblici. Tali strumenti mirano, in particolare, a:
In considerazione della rilevanza del fenomeno • aiutare gli Stati membri e le amministrazioni
della collusione e dell’importanza strategica aggiudicatrici a sviluppare le capacità per
degli appalti nella fase post emergenziale che affrontare il problema, in particolare mediante
attende i Paese Membri della Unione europea la l’integrazione di metodi per scoraggiare,
Commissione europea fornisce al paragrafo 5, della rilevare e affrontare la collusione nelle
suddetta Comunicazione importanti indicazioni di iniziative di professionalizzazione che la
taglio pratico, che possono guidare i funzionari Commissione sta realizzando nel settore degli
delle singole stazioni appaltanti. appalti pubblici. Tali metodi comprendono
il miglioramento della conoscenza del
Spesso la collusione emerge da piccoli dettagli che mercato, l’adeguamento delle procedure per
passano solitamente inosservati, ma che possono incoraggiare la massima partecipazione degli
fornire indicazioni plausibili del fatto che talune operatori economici e limitare il rischio di
offerte sono state preparate dalla stessa persona collusione, e la sensibilizzazione (cfr. sezione
o coordinate tra gli offerenti. Prestare attenzione a 3 della Comunicazione);
quanto segue: • promuovere la cooperazione tra le autorità
centrali nazionali responsabili degli appalti
• identici errori, anche ortografici, in offerte pubblici e quelle garanti della concorrenza
diverse; al fine di assicurare un sostegno efficace e
• offerte diverse redatte con carattere tipografico continuo alle amministrazioni aggiudicatrici
o calligrafia simili; (cfr. sezione 4 della Comunicazione).
• offerte nelle quali figurano l’intestazione o i
dati di contatto di un altro offerente; Ciò che emerge è che in alcuni Stati membri
• offerte diverse che contengono gli stessi errori le suddette autorità hanno stabilito (o stanno
di calcolo o metodologie identiche per la stima stabilendo) le condizioni per una più stretta
del costo di alcune voci; cooperazione nella lotta alla collusione nell’ambito
• offerte presentate dalla stessa persona o in cui di un accordo ad hoc.
figurano persone con gli stessi dati di contatto. Tali accordi promuovono nella pratica lo scambio
di informazioni, esperienze e buone pratiche per
Per assistere i funzionari responsabili degli appalti combattere i comportamenti anticoncorrenziali
in tale compito, la Commissione ha elaborato una nel settore degli appalti pubblici. Interessante
serie concisa di consigli su come: è notare che in Svezia e in Germania, l’autorità
garante della concorrenza svolge anche un ruolo
• progettare le procedure di aggiudicazione in di supervisione dell’applicazione delle norme in
modo tale da scoraggiare la collusione tra gli materia di appalti pubblici.
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