Page 33 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 riguarda  «tutti gli accordi tra  imprese, tutte le   dalla procedura.
                 decisioni di associazioni di imprese  e  tutte  le
                 pratiche  concordate  che  possano  pregiudicare  il   Secondo  la Commissione,  l’aggiunta  del motivo
                 commercio  tra  Stati  membri e  che  abbiano  per   di  esclusione  per  collusione  all’articolo  57,
                 oggetto  o  per  effetto  di impedire,  restringere  o   paragrafo 4, lettera d), è stata concepita come
                 falsare  il gioco  della concorrenza  all’interno  del   uno  strumento  più  specifico  che  amplia  le
                 mercato interno».                              opzioni a disposizione delle amministrazioni
                                                                aggiudicatrici per affrontare situazioni  di
                 Sicché  secondo  la Commissione,  interpretando   collusione.
                 la  direttiva  in  modo  coerente  con  il Trattato,  gli
                 Stati  membri  dovrebbero  poter  considerare,  in   La differenza fondamentale tra le due disposizioni
                 sede di recepimento, che non solo gli accordi, ma   sembra essere il grado di certezza richiesto
                 anche le  pratiche concordate  in  materia  di   all’amministrazione  aggiudicatrice   per
                 appalti pubblici volte a falsare la concorrenza   escludere un offerente dalla procedura.
                 possono giustificare l’applicazione di questo   Per avvalersi dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera
                 motivo di esclusione. In alternativa, secondo la   c),  l’amministrazione  aggiudicatrice  deve
                 Commissione, gli Stati membri                                    «dimostrare  con mezzi
                 potrebbero  considerare  tali                                    adeguati che l’operatore
                 altre  forme  di  violazione   Per disporre l’esclusione         economico    si   è  reso
                 delle norme  in materia  di       ai sensi dell’articolo         colpevole  di gravi illeciti
                 concorrenza come gravi illeciti   57, paragrafo 4, lettera       professionali». Per contro,
                 professionali, che giustificano     d) occorre che vi            l’articolo  57, paragrafo
                 l’eventuale  esclusione  di un     siano «indicazioni            4, lettera d), consente
                 operatore economico ai sensi   sufficientemente plausibili       all’amministrazione
                 dell’articolo  57,  paragrafo  4,                                aggiudicatrice di prendere
                 lettera c), della direttiva.      per concludere che             in         considerazione
                                                l’operatore economico ha          l’esclusione    di     un
                 Secondo   la  Commissione       sottoscritto accordi con         offerente anche  qualora
                 possono   altresì  sorgere     altri operatori economici         vi   siano    «indicazioni
                 interrogativi sulla differenza     intesi a falsare la           sufficientemente plausibili
                 tra il motivo di esclusione           concorrenza»               per     concludere    che
                 per   collusione  di  cui                                        l’operatore  economico ha
                 all’articolo  57, paragrafo                                      sottoscritto  accordi con
                 4, lettera d), della direttiva                                   altri  operatori  economici
                 e il motivo  di esclusione  per gravi illeciti   intesi a falsare la concorrenza».
                 professionali di cui all’articolo 57, paragrafo
                 4, lettera c), della stessa direttiva.         Spetta, dunque, all’amministrazione aggiudicatrice
                                                                valutare, caso per caso, quale dei due motivi possa
                 Come  si  è  accennato,  fino  all’entrata  in  vigore   essere considerato applicabile, fermo restando che
                 delle  direttive  del  2014 quest’ultima disposizione   nulla nella direttiva osta a che un’amministrazione
                 fungeva da base per l’esclusione di un operatore   aggiudicatrice escluda un offerente dalla procedura
                 economico  da  una  procedura  di aggiudicazione   sulla base di più di un motivo di esclusione.
                 nei  casi  di  violazione  delle  norme  in  materia  di
                 concorrenza.                                   L’articolo   57,   paragrafo   4,   della   direttiva
                                                                attribuisce  alle  amministrazioni aggiudicatrici
                 Entrambi  i motivi di esclusione  possono  ancora   un  ampio  margine  di discrezionalità nel  decidere
                 essere applicati per lo stesso fine (come confermato   se  escludere  o  no  un  offerente  dalla  procedura,
                 dal considerando 101 della direttiva, che qualifica   qualora  sussistano  indicazioni  sufficientemente
                 chiaramente  le violazioni  delle norme  in materia   plausibili di collusione.
                 di concorrenza come forme di grave violazione dei
                 doveri professionali), entrambi sono facoltativi per   L’intenzione  del  legislatore  dell’UE  è  stata  quella
                 le amministrazioni aggiudicatrici e  producono  lo   di consentire  alle amministrazioni  aggiudicatrici
                 stesso effetto, ovvero l’esclusione di un offerente   di valutare,  caso per  caso, se  siano  rispettate

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