Page 33 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Il Punto Mediappalti
riguarda «tutti gli accordi tra imprese, tutte le dalla procedura.
decisioni di associazioni di imprese e tutte le
pratiche concordate che possano pregiudicare il Secondo la Commissione, l’aggiunta del motivo
commercio tra Stati membri e che abbiano per di esclusione per collusione all’articolo 57,
oggetto o per effetto di impedire, restringere o paragrafo 4, lettera d), è stata concepita come
falsare il gioco della concorrenza all’interno del uno strumento più specifico che amplia le
mercato interno». opzioni a disposizione delle amministrazioni
aggiudicatrici per affrontare situazioni di
Sicché secondo la Commissione, interpretando collusione.
la direttiva in modo coerente con il Trattato, gli
Stati membri dovrebbero poter considerare, in La differenza fondamentale tra le due disposizioni
sede di recepimento, che non solo gli accordi, ma sembra essere il grado di certezza richiesto
anche le pratiche concordate in materia di all’amministrazione aggiudicatrice per
appalti pubblici volte a falsare la concorrenza escludere un offerente dalla procedura.
possono giustificare l’applicazione di questo Per avvalersi dell’articolo 57, paragrafo 4, lettera
motivo di esclusione. In alternativa, secondo la c), l’amministrazione aggiudicatrice deve
Commissione, gli Stati membri «dimostrare con mezzi
potrebbero considerare tali adeguati che l’operatore
altre forme di violazione Per disporre l’esclusione economico si è reso
delle norme in materia di ai sensi dell’articolo colpevole di gravi illeciti
concorrenza come gravi illeciti 57, paragrafo 4, lettera professionali». Per contro,
professionali, che giustificano d) occorre che vi l’articolo 57, paragrafo
l’eventuale esclusione di un siano «indicazioni 4, lettera d), consente
operatore economico ai sensi sufficientemente plausibili all’amministrazione
dell’articolo 57, paragrafo 4, aggiudicatrice di prendere
lettera c), della direttiva. per concludere che in considerazione
l’operatore economico ha l’esclusione di un
Secondo la Commissione sottoscritto accordi con offerente anche qualora
possono altresì sorgere altri operatori economici vi siano «indicazioni
interrogativi sulla differenza intesi a falsare la sufficientemente plausibili
tra il motivo di esclusione concorrenza» per concludere che
per collusione di cui l’operatore economico ha
all’articolo 57, paragrafo sottoscritto accordi con
4, lettera d), della direttiva altri operatori economici
e il motivo di esclusione per gravi illeciti intesi a falsare la concorrenza».
professionali di cui all’articolo 57, paragrafo
4, lettera c), della stessa direttiva. Spetta, dunque, all’amministrazione aggiudicatrice
valutare, caso per caso, quale dei due motivi possa
Come si è accennato, fino all’entrata in vigore essere considerato applicabile, fermo restando che
delle direttive del 2014 quest’ultima disposizione nulla nella direttiva osta a che un’amministrazione
fungeva da base per l’esclusione di un operatore aggiudicatrice escluda un offerente dalla procedura
economico da una procedura di aggiudicazione sulla base di più di un motivo di esclusione.
nei casi di violazione delle norme in materia di
concorrenza. L’articolo 57, paragrafo 4, della direttiva
attribuisce alle amministrazioni aggiudicatrici
Entrambi i motivi di esclusione possono ancora un ampio margine di discrezionalità nel decidere
essere applicati per lo stesso fine (come confermato se escludere o no un offerente dalla procedura,
dal considerando 101 della direttiva, che qualifica qualora sussistano indicazioni sufficientemente
chiaramente le violazioni delle norme in materia plausibili di collusione.
di concorrenza come forme di grave violazione dei
doveri professionali), entrambi sono facoltativi per L’intenzione del legislatore dell’UE è stata quella
le amministrazioni aggiudicatrici e producono lo di consentire alle amministrazioni aggiudicatrici
stesso effetto, ovvero l’esclusione di un offerente di valutare, caso per caso, se siano rispettate
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