Page 34 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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                 le  condizioni  per  l’esclusione  di  un  offerente   plausibili di collusione.
                 per  tale  motivo,  evitando  di introdurre  norme
                 eccessivamente prescrittive. La natura facoltativa   In secondo  luogo,  a  norma  dell’articolo  57,
                 di  questa  causa  di  esclusione                               paragrafo  6,  della  direttiva,
                 implica che le amministrazioni      Le risposte che la          un  offerente  può  dimostrare
                 aggiudicatrici        sono                                      la     propria    affidabilità
                 autorizzate  a permettere a         Commissione ha              fornendo  all’amministrazione
                 un offerente di continuare a     ricevuto al questionario       aggiudicatrice le prove indicate
                 partecipare a una procedura         del febbraio 2019           in  tale  paragrafo  volte  a
                 di  aggiudicazione   anche        indicano che, in sede         dimostrare che detto operatore
                 se   vi  sono   indicazioni       di recepimento delle          ha  adottato  misure  correttive
                 sufficientemente  plausibili       direttive del 2014, la       sufficienti  a  porre  rimedio
                 di collusione (a meno che le    maggior parte degli Stati       alle  conseguenze  negative
                 amministrazioni aggiudicatrici     membri ha scelto di          dei propri illeciti (o misure  di
                 non siano tenute ad escludere                                   autodisciplina). Il considerando
                 l’offerente  in  conformità  al   mantenere facoltativo il      102  della  direttiva  recita:
                 diritto nazionale).             motivo di esclusione per        «Qualora  tali misure offrano
                                                le proprie amministrazioni       garanzie sufficienti, l’operatore
                 La  CGUE ha  costantemente            aggiudicatrici            economico   interessato  non
                 confermato  che,  a  norma                                      dovrebbe  più  essere  escluso
                 dell’articolo   57,   paragrafo                                 solo sulla base di tali motivi».
                 4,  della  direttiva,  spetta  all’amministrazione
                 aggiudicatrice  valutare  in  maniera  indipendente   L’amministrazione  aggiudicatrice  è  tenuta  a
                 se un operatore economico debba essere escluso   esaminare  tali prove  tenendo  conto  della gravità
                 da una determinata procedura di aggiudicazione:   o delle particolari circostanze del reato e a fornire
                 «[t]ale facoltà … è destinata in modo particolare   una motivazione se ritiene che le prove non siano
                 a  permettere  all’amministrazione aggiudicatrice   sufficienti per consentire all’offerente di continuare
                 interessata  di  valutare  l’integrità  e  l’affidabilità   a partecipare alla procedura.
                 di  ciascuno  degli  offerenti»,  soprattutto  al  fine
                 di  garantire  «l’affidabilità  del[l’aggiudicatario   In terzo  luogo,  il principio di proporzionalità,
                 dell’appalto], sulla quale si fonda la fiducia che in   che  riguarda  tutte  le  fasi  della  procedura  di
                 esso  ripone  [l’amministrazione  aggiudicatrice]»   aggiudicazione,  si  applica  anche  alla  fase  di
                 (Sentenza  della Corte di giustizia  del 3  ottobre   valutazione di un eventuale caso di collusione. Ciò
                 2019, Delta Antrepriză de Construcții și Montaj 93   è confermato dal considerando 101 della direttiva,
                 SA contro Compania Națională de Administrare a   che  recita:  «Nell’applicare  motivi di esclusione
                 Infrastructurii Rutiere SA, C-267/18, punti da 25   facoltativi,  le  amministrazioni  aggiudicatrici
                 a 29).                                         dovrebbero  prestare  particolare  attenzione  al
                                                                principio di proporzionalità.»
                 Sicché le amministrazioni dispongono di un ampio
                 margine  di  discrezionalità  quando  si  tratta  di   L’amministrazione  aggiudicatrice  deve  agire  in
                 escludere un offerente per presunta collusione.  modo proporzionato anche nel valutare le misure
                                                                di  autodisciplina  addotte  dall’offerente.  L’articolo
                 Occorre tuttavia evidenziare che sussistono alcuni   57,  paragrafo  6,  della  direttiva  stabilisce  quanto
                 limiti stabiliti nella direttiva.              segue:  «Le  misure  adottate  dagli operatori
                                                                economici sono valutate considerando la gravità e
                 In primo luogo, in sede di recepimento, gli Stati   le particolari circostanze del reato o dell’illecito.»
                 membri possono obbligare le loro amministrazioni   Ai  fini  dell’applicazione  di  tale  motivo  di
                 aggiudicatrici  ad  applicare  i  motivi  facoltativi   esclusione,  il  principio di  proporzionalità
                 di  esclusione  di  cui  all’articolo  57,  paragrafo  4,   generalmente  impone  all’amministrazione
                 della direttiva e, nel caso previsto all’articolo 57,   aggiudicatrice  di  svolgere  una  valutazione
                 paragrafo 4, lettera d), della stessa, ad escludere   specifica  e  concreta  dell’operatore  economico
                 un offerente dalla procedura di aggiudicazione se   interessato,  indipendentemente  dalle decisioni
                 sono  in  possesso  di  indicazioni  sufficientemente   precedentemente adottate da altre autorità e nel

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