Page 36 - MediAppalti, Anno XI - N. 2
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Mediappalti                                                                              Il Punto






                 In  pratica  ciò  significa  che  le  amministrazioni   riferirsi  alla  procedura  di  aggiudicazione  in  corso
                 aggiudicatrici non sono tenute a disporre di prove   oppure  se  possano  riferirsi  ad  altre  procedure
                 della collusione in una procedura di aggiudicazione   (passate  o  in corso),  a  procedure  in un  settore
                 in corso, in quanto ciò sarebbe in contraddizione   economico  diverso  o  a  procedure  di  appalto
                 con  la  lettera  della  direttiva.  Pertanto  una   effettuate per il settore privato.
                 normativa  nazionale  che  richieda  una  decisione
                 di un’autorità  garante  della  concorrenza  o  una   L’articolo 57, paragrafo 5, secondo comma, della
                 sentenza di un organo giurisdizionale che confermi il   direttiva  conferma  invece  esplicitamente  che
                 comportamento collusivo dell’operatore economico   l’amministrazione  aggiudicatrice  può  tener  conto
                 in questione in una procedura di aggiudicazione in   di «atti compiuti o omessi prima o nel corso della
                 corso  prima  che  l’amministrazione  aggiudicatrice   procedura».
                 possa  rifiutare  l’offerta  a  norma  dell’articolo  57,
                 paragrafo  4,  lettera  d),  della  direttiva  solleva   Pertanto una decisione precedentemente adottata
                 dubbi riguardo  alla  sua conformità  alla     da   un’altra  amministrazione  aggiudicatrice
                 direttiva,  in  quanto  tale  decisione  costituisce  di   per  escludere  l’operatore  da  una  procedura  di
                 fatto una prova del comportamento collusivo.   aggiudicazione, oppure  una  decisione adottata
                                                                da  un’autorità  garante  della concorrenza  o una
                 Nella recente  sentenza  dell’11  giugno  2020   sentenza pronunciata da un giudice nazionale, in
                 nella  causa  C-472/19  (Vert  Marine),  la  Corte  di   virtù della quale l’operatore o un membro della sua
                 giustizia  ha  sottolineato inoltre la necessità  che   dirigenza o del suo  personale  sia stato  giudicato
                 le condizioni  di applicazione adottate  dagli Stati   colpevole di collusione nell’ambito di procedure
                 membri siano compatibili con i termini imposti   di  aggiudicazione  precedenti,  può  essere
                 dalla procedura di aggiudicazione, in maniera   presa  in  considerazione  da  un’amministrazione
                 da non privare le disposizioni della direttiva   aggiudicatrice  nel  valutare  l’affidabilità  di  un
                 della loro sostanza (interessanti i punti 36 e 38).   offerente nel contesto della procedura in corso.

                 Ciò  limiterebbe  indebitamente  il  potere  conferito   Tuttavia,  il coinvolgimento  dell’operatore  in  un
                 alle amministrazioni aggiudicatrici dalla direttiva di   precedente caso di collusione non è di per sé un
                 escludere  un  offerente  avvalendosi  di  indicazioni   motivo  per  escludere  l’operatore  dalla  procedura
                 sufficientemente  plausibili  di  collusione  anziché   di aggiudicazione  in corso, dato  che,  secondo
                 di elementi di prova. Potrebbe essere considerata   la  giurisprudenza  della  Corte  (sentenza  Delta
                 un’indicazione  di  collusione,  ad  esempio,  Antrepriză,  punto  27,  e  l’ordinanza  CNS,  punto
                 l’informazione  di  cui  sia  venuta  a  conoscenza   34.), le decisioni adottate da altre amministrazioni
                 un’amministrazione  aggiudicatrice  in  merito  a   in  casi  precedenti  non  pregiudicano  il giudizio
                 un’indagine  avviata  dall’autorità  garante  della   dell’amministrazione  che  svolge  la  procedura  di
                 concorrenza  o ad  accuse  penali mosse  contro  la   aggiudicazione.
                 dirigenza  dell’operatore  per  presunta  collusione
                 nella  procedura  di aggiudicazione  in corso  o  in   Lo  stesso  vale  qualora,  in  un  caso  precedente,
                 altre procedure di aggiudicazione.             un offerente sia stato sospettato di collusione ma
                                                                i  sospetti  siano  stati  infine  respinti  o  l’offerente,
                 In  secondo luogo, nel valutare  l’integrità o   indipendentemente  da  ciò, non  sia stato  escluso
                 l’affidabilità  di  un  offerente  ai  sensi  dell’articolo   dalla procedura.
                 57,  paragrafo  4,  lettera  d),  della  direttiva,
                 l’amministrazione  aggiudicatrice  ha  il diritto   Nello svolgimento della procedura di aggiudicazione,
                 di  tener  conto  di  qualsiasi  fatto  che  indichi  un   l’amministrazione  aggiudicatrice  non  è  vincolata
                 comportamento   anticoncorrenziale  da  parte  da  alcuna  decisione  di  questo  tipo  adottata  in
                 dell’offerente, indipendentemente dal fatto che ciò   precedenza  e  mantiene  il diritto di valutare
                 riguardi la procedura di aggiudicazione in corso o   l’esclusione  di  un  offerente  dalla  procedura  se  il
                 un’altra procedura presente o passata.         comportamento da questi tenuto in passato solleva
                                                                dubbi credibili e giustificabili per l’amministrazione
                 L’articolo 57, paragrafo 4, lettera d), della direttiva   aggiudicatrice riguardo all’integrità e all’affidabilità
                 non specifica se i fatti che danno luogo a indicazioni   dell’offerente  nel  contesto  della  procedura  di
                 sufficientemente  plausibili  di  collusione  debbano   aggiudicazione in corso.

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