Page 42 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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                 in considerazione,  e  della  ratio di tutela  che  la   Si legge infatti nella sentenza dei giudici pugliesi:
                 ispira>>. In senso conforme, del resto, precedente   <<la restrizione del campo di applicazione dell’art.
                 giurisprudenza  che ha, sul punto, osservato che   95, comma 10 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. al
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                 <<in quanto finalizzata a consentire la verifica del   solo lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. si spiega,
                 rispetto dei minimi salariali la previsione dell’art.   peraltro,  alla  luce  della  “ratio”  della  disciplina
                 95, comma 10, non può che essere estesa a tutti i   in  parola,  che  è  quella  di  assicurare  non  solo  la
                 costi che l’offerente, direttamente o indirettamente,   serietà ed affidabilità dell’offerta (che è messa in
                 sostiene  per  adempiere   alle  obbligazioni  discussione  dall’indicazione  di  costi  anomali)  ma
                 contrattualmente  assunte.  La  norma,  invero,  si   anche la tutela della posizione del prestatore
                 presterebbe  a  facili  elusioni,  se  si  consentisse  di   di lavoro che, nell’ipotesi di subordinazione, è
                 scorporare  dal  costo  totale  della  manodopera  il   di debolezza economica e giuridica. Analoghe
                 costo  sostenuto  dai  subappaltatori>>  e  ancora   esigenze  non  si  pongono,  al  contrario,  per  il
                 che  <<il  concorrente  che  intenda  avvalersi  del   lavoro  autonomo,  il  quale  si  caratterizza  ex
                 subappalto  ha  l’onere  di rendere  puntualmente   art.  2222  c.c.  per  l’“assenza  di  un  vincolo
                 edotta  l’amministrazione  dell’effettivo  costo  del   di  subordinazione”  e  che,  per  tale  ragione,  è
                 personale fornitogli dal subappaltatore, al fine di   storicamente  rimasto  estraneo  al  fitto  reticolo  di
                 consentirle un effettivo controllo della sostenibilità   leggi speciali in materia  lavoristica, rimanendo
                 economica dell’offerta>>.                      assoggettato  alla  sola  disciplina  codicistica>>.
                                                                D’altro canto, prosegue il TAR, <<è appena il caso
                 In altri termini, posto che la ratio della norma in   di ribadire che la scelta dell’operatore economico
                 esame è quella di tutelare i lavoratori dipendenti   di impiegare, nell’esecuzione del contratto oggetto
                 impiegati nell’appalto, che, per la loro condizione,   di affidamento, anche lavoratori autonomi in luogo
                 si trovano in una posizione di debolezza rispetto   di lavoratori subordinati, costituendo espressione
                 al proprio datore di lavoro, tale discorso vale sia   della  libertà  di  iniziativa  economica  ex  art.  41
                 che essi siano dipendenti dell’appaltatore sia che   Costituzione riconosciuta  a  ciascun  imprenditore
                 siano alle dipendenze del subappaltatore coinvolto   nella  definizione  del  proprio  modello  produttivo,
                 in quello stesso appalto.                      non è, in assenza di specifici divieti di legge o di
                                                                macroscopiche incongruenze, suscettibile di essere
                 Proprio alla luce di tale esigenza  di tutela  del   sindacata dalla Stazione Appaltante e dal Giudice
                 lavoratore  dipendente  inteso  come  soggetto   Amministrativo>>.
                 “debole”, recentissima giurisprudenza è approdata   Seppure il ragionamento svolto dal Giudice di merito
                 a conclusioni opposte in caso di lavoratori autonomi   appaia sul punto coerente con il dettato normativo
                 coinvolti nell’appalto.                        letterale e con la finalità perseguita dal legislatore,
                                                                resta da chiedersi se tale conclusione non presti il
                 Infatti, Il TAR Puglia  prima e, subito dopo, il TAR   fianco a possibili disparità di trattamento laddove i
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                 Sicilia   si sono  pronunciati  su  due  controversie   lavoratori autonomi impiegati nella commessa non
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                 in  cui  il contestato  costo  della  manodopera   siano professionisti liberi e realmente svincolati dalle
                 indicato dal primo classificato non contemplava il   direttive dell’appaltatore ma siano invece lavoratori
                 costo dei lavoratori autonomi che  si era  previsto   c.d.  parasubordinati,  in concreto  assoggettati  in
                 partecipassero all’esecuzione della commessa.  tutto e per tutto alle decisioni e all’organizzazione
                                                                dell’appaltatore e che finiscano per rivestire quel
                 In entrambi i casi i Giudici di merito sono giunti a   ruolo di parte debole nel rapporto di lavoro al pari
                 concludere che il costo dei lavoratori autonomi non   dei  lavoratori  dipendenti,  non  godendo  tuttavia
                 vada preso in considerazione nella quantificazione   delle tutele a questi ultimi riservate perché aventi
                 dei costi di manodopera del concorrente.       un inquadramento formalmente differente.





                 17. TAR Lombardia, Milano, 06.11.2018 n. 2515; Cons. St., Sez. V, 08.03.2018, n. 1500; Tar Friuli Venezia
                 Giulia, Sez. I, 07.10.2020, n. 348.
                 18. TAR Puglia, Lecce, sez. III, 02.11.2021, n. 1584.
                 19. TAR Sicilia, Palermo, 13.12.2021, n. 3457.

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