Page 42 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Mediappalti Il Punto
in considerazione, e della ratio di tutela che la Si legge infatti nella sentenza dei giudici pugliesi:
ispira>>. In senso conforme, del resto, precedente <<la restrizione del campo di applicazione dell’art.
giurisprudenza che ha, sul punto, osservato che 95, comma 10 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm. al
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<<in quanto finalizzata a consentire la verifica del solo lavoro subordinato ex art. 2094 c.c. si spiega,
rispetto dei minimi salariali la previsione dell’art. peraltro, alla luce della “ratio” della disciplina
95, comma 10, non può che essere estesa a tutti i in parola, che è quella di assicurare non solo la
costi che l’offerente, direttamente o indirettamente, serietà ed affidabilità dell’offerta (che è messa in
sostiene per adempiere alle obbligazioni discussione dall’indicazione di costi anomali) ma
contrattualmente assunte. La norma, invero, si anche la tutela della posizione del prestatore
presterebbe a facili elusioni, se si consentisse di di lavoro che, nell’ipotesi di subordinazione, è
scorporare dal costo totale della manodopera il di debolezza economica e giuridica. Analoghe
costo sostenuto dai subappaltatori>> e ancora esigenze non si pongono, al contrario, per il
che <<il concorrente che intenda avvalersi del lavoro autonomo, il quale si caratterizza ex
subappalto ha l’onere di rendere puntualmente art. 2222 c.c. per l’“assenza di un vincolo
edotta l’amministrazione dell’effettivo costo del di subordinazione” e che, per tale ragione, è
personale fornitogli dal subappaltatore, al fine di storicamente rimasto estraneo al fitto reticolo di
consentirle un effettivo controllo della sostenibilità leggi speciali in materia lavoristica, rimanendo
economica dell’offerta>>. assoggettato alla sola disciplina codicistica>>.
D’altro canto, prosegue il TAR, <<è appena il caso
In altri termini, posto che la ratio della norma in di ribadire che la scelta dell’operatore economico
esame è quella di tutelare i lavoratori dipendenti di impiegare, nell’esecuzione del contratto oggetto
impiegati nell’appalto, che, per la loro condizione, di affidamento, anche lavoratori autonomi in luogo
si trovano in una posizione di debolezza rispetto di lavoratori subordinati, costituendo espressione
al proprio datore di lavoro, tale discorso vale sia della libertà di iniziativa economica ex art. 41
che essi siano dipendenti dell’appaltatore sia che Costituzione riconosciuta a ciascun imprenditore
siano alle dipendenze del subappaltatore coinvolto nella definizione del proprio modello produttivo,
in quello stesso appalto. non è, in assenza di specifici divieti di legge o di
macroscopiche incongruenze, suscettibile di essere
Proprio alla luce di tale esigenza di tutela del sindacata dalla Stazione Appaltante e dal Giudice
lavoratore dipendente inteso come soggetto Amministrativo>>.
“debole”, recentissima giurisprudenza è approdata Seppure il ragionamento svolto dal Giudice di merito
a conclusioni opposte in caso di lavoratori autonomi appaia sul punto coerente con il dettato normativo
coinvolti nell’appalto. letterale e con la finalità perseguita dal legislatore,
resta da chiedersi se tale conclusione non presti il
Infatti, Il TAR Puglia prima e, subito dopo, il TAR fianco a possibili disparità di trattamento laddove i
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Sicilia si sono pronunciati su due controversie lavoratori autonomi impiegati nella commessa non
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in cui il contestato costo della manodopera siano professionisti liberi e realmente svincolati dalle
indicato dal primo classificato non contemplava il direttive dell’appaltatore ma siano invece lavoratori
costo dei lavoratori autonomi che si era previsto c.d. parasubordinati, in concreto assoggettati in
partecipassero all’esecuzione della commessa. tutto e per tutto alle decisioni e all’organizzazione
dell’appaltatore e che finiscano per rivestire quel
In entrambi i casi i Giudici di merito sono giunti a ruolo di parte debole nel rapporto di lavoro al pari
concludere che il costo dei lavoratori autonomi non dei lavoratori dipendenti, non godendo tuttavia
vada preso in considerazione nella quantificazione delle tutele a questi ultimi riservate perché aventi
dei costi di manodopera del concorrente. un inquadramento formalmente differente.
17. TAR Lombardia, Milano, 06.11.2018 n. 2515; Cons. St., Sez. V, 08.03.2018, n. 1500; Tar Friuli Venezia
Giulia, Sez. I, 07.10.2020, n. 348.
18. TAR Puglia, Lecce, sez. III, 02.11.2021, n. 1584.
19. TAR Sicilia, Palermo, 13.12.2021, n. 3457.
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