Page 45 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Il Punto Mediappalti
futuro possesso del requisito di esecuzione del della presentazione dell’offerta – ciò varrebbe
contratto al fine di presentare un’offerta seria, a distinguerli dai requisiti di partecipazione –
affidabile e meritevole di un punteggio adeguato. ma al momento della esecuzione o meglio della
stipulazione del contratto, che non sarebbe
Come noto, la distinzione tra “requisiti di esecuzione” possibile ove se ne constati la mancanza, per cui
del contratto e “requisiti di partecipazione” alla potrebbero essere definiti come “condizioni” per la
gara è sancita all’art. 100 del Codice dei contratti stipulazione del contratto d’appalto .
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che ha recepito la normativa eurounitaria,
segnatamente, l’art. 70 della direttiva 2014/24 e Ciò giustifica la previsione dei citati requisiti
l’art. 87 della direttiva 2014/25 che autorizzano nell’ambito dell’art. 100, collocato fra le disposizioni
le stazioni appaltanti a richiedere agli operatori relative all’esecuzione del contratto e separato dai
concorrenti, in aggiunta al possesso dei “requisiti” requisiti speciali ex artt. 83 e 84, quali requisiti di
e delle “capacità” oggetto di valutazione selettiva partecipazione.
di cui all’art. 83, ulteriori “requisiti particolari”. Tali
requisiti devono, tuttavia, soddisfare le seguenti Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere
condizioni: condizioni particolari in merito all’esecuzione
a) che siano rispettosi degli ordinari canoni di dell’appalto, purché collegate all’oggetto dell’appalto
“parità di trattamento, non e indicate nell’avviso di
discriminazione, trasparenza, indizione di una gara o nei
proporzionalità, innovazione” Le amministrazioni documenti di gara. Dette
che ispirano le procedure aggiudicatrici condizioni non sono afferenti
evidenziali, nella logica della possono esigere all’operatore economico
garanzia di compatibilità “con il condizioni particolari e alle sue caratteristiche
diritto europeo”; in merito all’esecuzione soggettive ma alla prestazione
b) che siano individuati ed oggettivamente considerata,
indicati con precisione, come tali dell’appalto, purché che l’Amministrazione considera
(cioè, come distinti dai requisiti collegate all’oggetto essenziali per il raggiungimento
speciali di partecipazione) nel dell’appalto e indicate dei previsti livelli prestazionali
corpo della lex specialis di nell’avviso di indizione e possono comprendere
procedura. Ovvero, che siano di una gara o nei considerazioni economiche,
precisate” nel bando, nell’invito documenti di gara legate all’innovazione, di ordine
o, in alternativa, nel “capitolato ambientale, sociale o relative
d’oneri”; all’occupazione.
c) che gli operatori economici
si impegnino, già in sede di formalizzazione La giurisprudenza ha inserito nell’alveo delle
dell’offerta e con espressa dichiarazione di condizioni di esecuzione del contratto ex art. 100
accettazione, a garantirne il possesso “nell’ipotesi la clausola sociale, il possesso della sede operativa
in cui risulteranno aggiudicatari . e di centri di cottura, mentre all’esito di un ampio
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dibattito l’iscrizione all’Albo dei Gestori Ambientali
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Dunque, i requisiti di esecuzione sono rappresentati e l’attestazione SOA sono stati piuttosto qualificati
da quei mezzi, strumenti e attrezzature essenziali come requisiti di partecipazione perché attinenti
per la corretta e integrale esecuzione della alle caratteristiche soggettive del concorrente .
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prestazione promessa alla stazione appaltante,
con la precisazione che la disponibilità degli L’ANAC, con comunicato n. 484 del 2020, ha
stessi è richiesta al concorrente non al momento specificato che i requisiti di esecuzione di cui
1. Cons. Stato, Sez. V, 25 marzo 2021, n.2523
2. Cons. Stato, Sez. V, 30 settembre 2020 n. 5734
3. Anac, Delibera n. 1173 del 15 novembre 2017.
4. Cons. Stato, Sez. V, 19 aprile 2017, n. 1825. Così, come Anac, Comunicato del 29 agosto 2017.
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