Page 47 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Il Punto Mediappalti
Pertanto, per tale indirizzo, nell’ottica della volta a privilegiare l’efficienza, l’economicità e la
libera concorrenza e favor partecipationis, la speditezza dell’azione amministrativa.
dimostrazione della futura disponibilità di mezzi Esso afferma che il concorrente cui è richiesto
e risorse strumentali all’espletamento del servizio dalla lex specialis un particolare mezzo, strumento
direttamente in fase di esecuzione del contratto o risorsa per l’adempimento delle prestazioni
è da preferire, in quanto l’operatore economico contrattuali è tenuto, per ragioni anche di economia
deve poter organizzare i propri mezzi, strumenti procedimentale, a dimostrare il possesso dello
o immobili all’esito della procedura in caso di stesso già in fase di presentazione dell’offerta
aggiudicazione, senza esser obbligato a sostenere o, in mancanza, a dimostrare concretamente di
anticipatamente l’onere del reperimento degli poterne acquisire la disponibilità in sede di stipula
stessi. del contratto.
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Sempre in tale ottica pro concorrenziale, il La stazione appaltante è tenuta a verificare la
Consiglio di Stato ha ritenuto legittima e sufficiente conformità dell’offerta del concorrente prima
l’offerta che prevede il semplice impegno ad della stipula del contratto, sebbene l’art. 81 del
entrare in possesso delle medesime attrezzature Codice dei contratti preveda solo la necessità
in caso di esito favorevole della procedura di gara di comprova della documentazione finalizzata
anche quando trattasi di requisito di valutazione all’ammissione alla procedura. Prima della
dell’offerta tecnica ai fini di incrementarne il stipula, la Stazione appaltante deve verificare
punteggio. non solo la documentazione richiesta ai fini
della partecipazione ma anche l’offerta tecnica
Del resto – ha chiarito il Consiglio di Stato – presentata dal concorrente. La dotazione di una
configurare il possesso di specifiche dotazioni specifica tecnica va appurata prima dell’esecuzione
quale requisito di partecipazione alla gara potrebbe del contratto perché la sua carenza non
comportare un eccessivo restringimento della consentirebbe l’adempimento delle prestazioni
platea dei soggetti ammessi a partecipare alla contrattuali.
procedura, in aperta violazione del principio del
favor partecipationis. Come ha evidenziato il Tar Lazio, Sez. II bis, 19 luglio
2021 n. 8194, “la mancanza in capo alla ricorrente
Il Consiglio di Stato, in tale occasione, ha quindi di un requisito indispensabile per lo svolgimento
avallato la legittimità di una disciplina di gara che – del servizio […] ha comportato la decadenza dalla
ferma restando la possibilità di presentare un’offerta aggiudicazione, perché la ricorrente priva del
in cui vengano individuati specifici macchinari requisito prescritto per l’effettuazione di alcune
già posseduti dal partecipante – consenta altresì attività, previste dal bando come parte integrante
di predisporre un’offerta tecnica (e di ottenere il dell’appalto non avrebbe potuto assicurare
relativo punteggio) in cui il concorrente si limiti ad un’esatta esecuzione del contratto”.
un impegno ad acquisire i medesimi macchinari in
caso di esito favorevole della procedura . Invero, i requisiti di esecuzione sono considerati
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condizioni per l’esecuzione del contratto, che
Il necessario possesso del requisito di esecuzione i concorrenti devono accettare già in fase di
anche in fase di presentazione dell’offerta potrebbe partecipazione in vista dell’aggiudicazione e
costituire un aggravio di spesa nonché un onere possedere al fine di assicurare gli standard
organizzativo che potrebbero risultare ultronei per prestazionali richiesti dal contratto. Gli strumenti,
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chi non risulta aggiudicatario . i beni le attrezzature di cui l’aggiudicatario deve
L’orientamento avallato dal TAR qui in commento si avere disponibilità per assicurare lo standard
pone in una prospettiva diametralmente opposta, realizzativo del contratto caratterizzano e integrano
6. Consiglio di Stato, V, 18 dicembre 2017, n. 5929
7. Consiglio di Stato, Sez. V, 25 marzo 2020, n. 2090
8. Tar Napoli, sez. V,12 febbraio 2019, n. 776
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