Page 44 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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                 La  giurisprudenza  ha  nel  tempo  avuto  modo   in  questione  non  avrebbe  dovuto  ottenere  alcun
                 di sottolineare  come  sia indispensabile che  il   punteggio, non avendo la stessa fornito indicazioni
                 concorrente, che ne sia sprovvisto, dia comunque   relative alla localizzazione  delle S.O.R. né  agli
                 prova di poterne acquisire la disponibilità in fase   operatori chiamati a svolgere il servizio.
                 di esecuzione del contratto  (o,  meglio,  della sua
                 stipulazione).                                 Il ricorrente  nell’atto  introduttivo  del ricorso
                 Muovendo da questo assunto, il presente contributo   evidenziava che in ragione di tali carenze l’offerta
                 mira ad emarginare l’arresto emesso dal TAR Lazio   tecnica  dell’aggiudicatario,  che  non  conteneva
                 Roma,  sez.  II-bis,  28  dicembre  2021  n.  13569,   neppure la “mera promessa di acquisire in futuro
                 onde  meglio sviscerare  le  concrete  modalità   la disponibilità di dette strutture sul territorio”, non
                 operative atte  a  comprovare  il  possesso  di tale   consentiva il calcolo del parametro della “distanza
                 peculiare requisito, come strumento di tutela della   media dai luoghi di intervento” e, pertanto, era da
                 par condicio.                                  ritenere  inaffidabile,  a  differenza  di  quella  della
                                                                ricorrente che conteneva una precisa elencazione
                                                                delle sedi e delle dotazioni di mezzi e risorse.
                    1. La vicenda processuale
                                                                Alla luce di tali censure,  il  TAR ha  accolto il
                 La pronuncia in rassegna trae origine da un ricorso   ricorso  principale,  valutando  l’offerta  tecnica
                 per l’annullamento della determina dirigenziale di   dell’aggiudicatario,   non   verificabile   e   non
                 un comune con la quale si affidava in concessione   attendibile.  Pertanto,  la  valutazione  della
                 il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza   Commissione   giudicatrice   sull’offerta   tecnica
                 stradale  e di reintegra  delle matrici ambientali   dell’aggiudicatario risultava palesemente illogica e
                 compromesse.                                   irragionevole.

                 Il ricorrente censurava la violazione degli artt. 80   Sulla base del ragionamento, di cui si dirà meglio
                 comma 5 e 95 comma 1 del Codice dei Contratti   infra, il TAR adìto ha espresso il seguente principio
                 in relazione al criterio A2 della lettera d’invito che   di  diritto:  “Quand’anche  si  giunga  a  qualificare
                 attribuiva al massimo 10 punti per “il numero delle   un  dato  elemento  dell’offerta  come  “requisito  di
                 strutture  operative  sul  territorio,  con  particolare   esecuzione”, è indispensabile che il concorrente, che
                 riferimento  alla distanza  media  dai luoghi   ne sia sprovvisto, dia comunque prova di poterne
                 d’intervento”  per  il  quale  la  controinteressata  si   acquisire  la  disponibilità  in  fase  di  esecuzione
                 era vista assegnare ben 9,66 punti.            del  contratto  (o,  meglio,  della  sua  stipulazione).
                                                                Solo a questa condizione, d’altronde, l’offerta può
                 Precisamente,  il  ricorrente  secondo  classificato   stimarsi realmente seria ed attendibile; potendo,
                 eccepiva    che     l’aggiudicatario  avesse   altrimenti,  ciascun  operatore  dichiarare  al  rialzo
                 illegittimamente ottenuto  un  punteggio  molto   sugli altri la disponibilità di mezzi e strumenti (sia
                 elevato,  atteso  che  nella  propria  offerta  aveva   pur,  per  così  dire,  esecutivi),  accaparrandosi  in
                 esclusivamente  dichiarato  di  disporre  di  “n.  4   questo modo un più alto punteggio, salvo poi non
                 di strutture  operative  S.O.R.”  (Stazioni  Radio   esserne realmente in grado di impiegarli, con grave
                 Operative) e di una sola unità “di I livello e di 3   pregiudizio all’efficienza ed economicità dell’azione
                 di  II  livello”,  omettendo  di  indicare  informazioni   amministrativa,  ove  la  stazione  appaltante  si
                 fondamentali quali la ragione sociale, l’ubicazione   vedesse costretta alla revoca dell’aggiudicazione”.
                 e i suoi rapporti giuridici con tali strutture.


                 Ad avviso della ricorrente, l’aggiudicatario avrebbe   2.  I  requisiti  di  esecuzione.  Il  quadro
                 dovuto essere escluso a monte dalla partecipazione    normativo
                 alla gara  non  avendo  di dimostrato  di essere  in
                 possesso delle strutture  anzidette e già attive   La  sentenza  in  commento  verte  non  tanto  sulla
                 sul territorio, né di accordi già in essere con terzi   qualificazione del possesso delle strutture operative
                 operatori  del settore.  E seppur  il  possesso  delle   (S.O.R.) come requisito di esecuzione ex art. 100 del
                 strutture fosse stato qualificato come requisito di   Codice dei Contratti, ormai pacifico approdo della
                 esecuzione  del contratto  ex  art.  100  del Codice   recente  giurisprudenza  amministrativa,  quanto
                 dei  Contratti  e  non  di  partecipazione,  l’offerta   sulla necessità di comprovare  concretamente  il

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