Page 40 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Mediappalti Il Punto
Sarà quindi ben possibile che La giurisprudenza ha Le tabelle ministeriali, frutto
il costo specifico indicato dal chiarito che, ai fini della di una elaborazione statistica,
concorrente – discendente verifica di congruità, esprimono un costo del lavoro
da specifiche condizioni occorre prendere medio che non rappresenta
organizzative dello stesso, un limite inderogabile per
dalla possibilità di accedere in in considerazione gli operatori economici
concreto a sgravi, detrazioni, il contratto vigente partecipanti a procedure di
ecc. - si discosti dalla al momento in cui affidamento di contratti pubblici
quantificazione effettuata dalla la si effettua; ciò in <<ma solo un parametro di
stazione appaltante, la quale quanto sarà comunque valutazione della congruità
ha carattere indicativo. quel contratto, e dell’offerta, con la conseguenza
non il precedente che lo scostamento da esse,
In tal senso si è pronunciata eventualmente preso in specie se di lieve entità, non
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anche recente giurisprudenza , considerazione in sede legittima di per sé un giudizio
che, in linea con quanto già di anomalia>>.
espresso da un consolidato di quantificazione dei
orientamento , ha ribadito che costi di manodopera, a Recente giurisprudenza ha
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<<occorre infatti distinguere il dover essere applicato anche chiarito che la verifica
concetto di “minimi salariali”, nella fase di esecuzione di congruità debba sempre
indicati nelle apposite tabelle dell’appalto. e comunque concludersi
ministeriali (cd. trattamento con un provvedimento
retributivo minimo), da quello “esplicito” : <<quanto,
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di “costo orario medio del poi, alla configurabilità di
lavoro” risultante dalle tabelle ministeriali. un provvedimento “implicito” di valutazione del
costo della manodopera, preme ricordare che
Soltanto per il primo, in caso di sua violazione, l’amministrazione deve – di regola – adottare
vale la sanzione dell’esclusione dell’offerta stabilita provvedimenti espressi di conclusione del
dall’art. 97, comma 5, del d.lgs. n. 50/2016, in procedimento (cfr. l’art. 2 comma 1 della legge n.
quanto l’offerta che non rispetti i suddetti minimi 241/1990) e che un provvedimento amministrativo
salariali è considerata ex lege anormalmente implicito si configura soltanto allorché
bassa. E la diversità dei due concetti si coglie l’amministrazione «ne determina univocamente i
nel fatto che quello di trattamento retributivo contenuti sostanziali attraverso un comportamento
minimo ha carattere “originario”, in quanto viene conseguente ovvero determinandosi in una
desunto direttamente dal pertinente contratto direzione, a cui non può essere ricondotto altro
collettivo nazionale e non abbisogna, per la sua volere che quello equivalente al contenuto del
enucleazione, di alcuna operazione di carattere provvedimento formale» (…); fermo restando
statistico-elaborativo, mentre il concetto di “costo che (…) un’attività amministrativa “implicita”
medio orario del lavoro” è il frutto dell’attività non appare pienamente compatibile con la citata
di elaborazione del Ministero, che lo desume previsione della legge n. 241/1990 ed in genere
dall’analisi e dall’aggregazione di dati molteplici e con i principi della medesima, sicché le ipotesi di
inerenti a molteplici istituti contrattuali>>. provvedimenti impliciti devono reputarsi residuali
e circoscritte>>.
9. Da ultimo, TAR Piemonte, sez. I, 23.11.2020, n. 754.
10. Consiglio di Stato, sez. V, 06.02.2017, n. 501; altresì, sez. III, 13.03.2018, n. 1609; sez. III, 21.07.2017
n. 3623; 25.11.2016, n. 4989; Cons. Stato, Sez. III, 21.09.2018, n. 5492; T.A.R. Venezia, (Veneto) sez.
I, 04.12.2018, n. 1115), T.A.R. Calabria-Catanzaro, sez. I, 12.09.2020, n. 1448.
11. Si veda la già citata TAR Lombardia n. 2634/2020, nella quale il Giudice di merito confuta la pretesa
dell’amministrazione resistente a vedersi riconosciuta come legittima la propria condotta omissiva di
qualunque verifica sulla congruità dei costi della manodopera, sostenendo che potesse essere interpretata
come un provvedimento “implicito” di valutazione della congruità.
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