Page 37 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                    2.    Le    conseguenze      dell’omessa    nel senso che gli operatori sono comunque tenuti
                         quantificazione   dei   costi   della   ad  indicare  i  costi della  manodopera  in  sede  di
                         manodopera                             offerta>>.

                 Come  detto  sopra,  l’omessa  quantificazione  dei   Come  a  dire  che  la  stazione  appaltante  ha
                 costi della manodopera  porta  a  conseguenze   l’onere,  sì,  di indicare  il costo  medio  stimato
                 differenti a seconda di chi si renda responsabile di   della  manodopera,  ma  tale  indicazione è  distinta
                 tale inadempienza.                             ed  indipendente  dai costi di manodopera  propri
                                                                del concorrente da indicare in offerta, per i quali
                 Se si tratta dei costi della manodopera che la stazione   esiste  un  obbligo dichiarativo  previsto  da  norma
                 appaltante  ha  l’onere  di stimare  ed  indicare  nei   di carattere imperativo, come vedremo più avanti;
                 documenti di gara e non lo fa, la giurisprudenza non   l’eventuale  omissione  della  stazione  appaltante
                 è univoca nel ritenere tale omissione sanzionabile   non  inficia  la  gara  in  quanto  l’obbligo  in  capo  ai
                 con  l’annullabilità  del  bando.  A  fronte,  infatti,  di   concorrenti  resta  intatto.  Peraltro,  trattandosi  di
                 alcune  pronunce  più rigorose                                  una  stima  media  presunta,
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                 che  interpretano  la  mancata                                  finalizzata alla costruzione della
                 quantificazione  di  tali  costi  in   Le conseguenze della     base  d’asta  e  non  a  tutelare
                 fase di progettazione della gara   mancata evidenziazione       direttamente  i lavoratori  del
                 come  obbligo cogente  per  la   dei costi di manodopera        concorrente,  quale  è  invece  il
                 stazione  appaltante  tanto  che    sono differenti a           fine  dell’indicazione  dei  costi
                 la  mancata  indicazione degli                                  della  manodopera  in  offerta,
                 stessi nella documentazione di   seconda dei casi: la loro      è  pacificamente  possibile  che
                 gara ne comporta l’illegittimità,   omessa indicazione          i costi indicati dal  concorrente
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                 ve ne sono altre più recenti  per   in offerta da parte         in  offerta  si  discostino  da
                 cui <<l’omessa indicazione, in     del concorrente è            quelli  stimati  dalla  Stazione
                 violazione dell’art. 23 del D. Lgs   senza dubbio causa di      appaltante.   Tale   ultima
                 n. 50/2016, dell’analisi dei costi   esclusione dalla gara,     considerazione     andrebbe
                 della  manodopera,  non  merita   fatta salva la possibilità    proprio  a  vantaggio  della
                 positivo  apprezzamento.  Al   di soccorso istruttorio, a       sostenibilità della  tesi  della
                 riguardo, infatti, a prescindere                                non  imperatività  della norma
                 dalla   natura   dell’appalto  certe limitate condizioni;       contenuta  nel  citato  art.  23,
                 in  oggetto  (di  forniture,  o   sulle conseguenze della       comma 16.
                 misto  di  forniture  e  servizi),   mancata indicazione
                 sia   sufficiente   considerare    degli stessi nella           Discorso  differente  va  fatto
                 che  la  mancata  riproduzione   documentazione di gara         per quanto concerne l’obbligo,
                 dell’obbligo di indicare il costo   da parte della stazione     posto  dall’art.  95,  comma
                 della manodopera nel bando       appaltante, invece, la         10  in  capo  al  concorrente,  di
                 e nel capitolato della gara non   giurisprudenza non ha         indicare  nell’offerta  economica
                 ne  determina  l’illegittimità,                                 -  distintamente  dal  prezzo  -  i
                 in  quanto  da  tale  lacuna  non   assunto una posizione       propri costi della manodopera.
                 deriva  l’inoperatività  degli          univoca.                In  merito,  posto  che  il Codice
                 obblighi dichiarativi anzidetti,                                non  prevede  espressamente





                 1.  Si  veda  TAR  Campania,  Napoli,  sez.  I,  01.03.2018,  n.  1334,  secondo  cui  il  contestato  mancato
                 inserimento di clausole sociali nella documentazione di gara è da leggersi come assenza, a livello istruttorio,
                 di qualsivoglia verifica dei presupposti per tale inserimento e, segnatamente, di mancata valutazione sulla
                 natura non intellettuale del servizio e sulla prevalenza della manodopera in termini di valore economico ed
                 <<è altresì determinativa della violazione della disposizione di cui all’art. 23, comma 16, ultimo periodo del
                 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50>>, considerato cogente per la stazione appaltante e quindi causa di annullabilità
                 del bando.
                 2. TAR Puglia, 17.07.2019, n. 1038.

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