Page 37 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Il Punto Mediappalti
2. Le conseguenze dell’omessa nel senso che gli operatori sono comunque tenuti
quantificazione dei costi della ad indicare i costi della manodopera in sede di
manodopera offerta>>.
Come detto sopra, l’omessa quantificazione dei Come a dire che la stazione appaltante ha
costi della manodopera porta a conseguenze l’onere, sì, di indicare il costo medio stimato
differenti a seconda di chi si renda responsabile di della manodopera, ma tale indicazione è distinta
tale inadempienza. ed indipendente dai costi di manodopera propri
del concorrente da indicare in offerta, per i quali
Se si tratta dei costi della manodopera che la stazione esiste un obbligo dichiarativo previsto da norma
appaltante ha l’onere di stimare ed indicare nei di carattere imperativo, come vedremo più avanti;
documenti di gara e non lo fa, la giurisprudenza non l’eventuale omissione della stazione appaltante
è univoca nel ritenere tale omissione sanzionabile non inficia la gara in quanto l’obbligo in capo ai
con l’annullabilità del bando. A fronte, infatti, di concorrenti resta intatto. Peraltro, trattandosi di
alcune pronunce più rigorose una stima media presunta,
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che interpretano la mancata finalizzata alla costruzione della
quantificazione di tali costi in Le conseguenze della base d’asta e non a tutelare
fase di progettazione della gara mancata evidenziazione direttamente i lavoratori del
come obbligo cogente per la dei costi di manodopera concorrente, quale è invece il
stazione appaltante tanto che sono differenti a fine dell’indicazione dei costi
la mancata indicazione degli della manodopera in offerta,
stessi nella documentazione di seconda dei casi: la loro è pacificamente possibile che
gara ne comporta l’illegittimità, omessa indicazione i costi indicati dal concorrente
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ve ne sono altre più recenti per in offerta da parte in offerta si discostino da
cui <<l’omessa indicazione, in del concorrente è quelli stimati dalla Stazione
violazione dell’art. 23 del D. Lgs senza dubbio causa di appaltante. Tale ultima
n. 50/2016, dell’analisi dei costi esclusione dalla gara, considerazione andrebbe
della manodopera, non merita fatta salva la possibilità proprio a vantaggio della
positivo apprezzamento. Al di soccorso istruttorio, a sostenibilità della tesi della
riguardo, infatti, a prescindere non imperatività della norma
dalla natura dell’appalto certe limitate condizioni; contenuta nel citato art. 23,
in oggetto (di forniture, o sulle conseguenze della comma 16.
misto di forniture e servizi), mancata indicazione
sia sufficiente considerare degli stessi nella Discorso differente va fatto
che la mancata riproduzione documentazione di gara per quanto concerne l’obbligo,
dell’obbligo di indicare il costo da parte della stazione posto dall’art. 95, comma
della manodopera nel bando appaltante, invece, la 10 in capo al concorrente, di
e nel capitolato della gara non giurisprudenza non ha indicare nell’offerta economica
ne determina l’illegittimità, - distintamente dal prezzo - i
in quanto da tale lacuna non assunto una posizione propri costi della manodopera.
deriva l’inoperatività degli univoca. In merito, posto che il Codice
obblighi dichiarativi anzidetti, non prevede espressamente
1. Si veda TAR Campania, Napoli, sez. I, 01.03.2018, n. 1334, secondo cui il contestato mancato
inserimento di clausole sociali nella documentazione di gara è da leggersi come assenza, a livello istruttorio,
di qualsivoglia verifica dei presupposti per tale inserimento e, segnatamente, di mancata valutazione sulla
natura non intellettuale del servizio e sulla prevalenza della manodopera in termini di valore economico ed
<<è altresì determinativa della violazione della disposizione di cui all’art. 23, comma 16, ultimo periodo del
d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50>>, considerato cogente per la stazione appaltante e quindi causa di annullabilità
del bando.
2. TAR Puglia, 17.07.2019, n. 1038.
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