Page 38 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Mediappalti Il Punto
che tale obbligo sia da intendersi a pena di Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria , secondo
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esclusione, la giurisprudenza degli ultimi anni cui la mancata indicazione separata dei costi della
ha oscillato per molto tempo tra le due opposte manodopera comporta l’esclusione della medesima
posizioni: da un lato, la tesi offerta senza possibilità di
volta a riconoscere un più ampio soccorso istruttorio, anche
margine di discrezionalità alla La verifica della nell’ipotesi in cui l’obbligo
stazione appaltante, per cui, congruità dei costi di indicare i suddetti
in forza del principio secondo della manodopera costi separatamente non
cui ubi lex voluit dixit, ubi attiene esclusivamente fosse specificato nella
noluit taquit, a tale norma, a quelli indicati dal documentazione della gara
in assenza di una espressa concorrente in offerta. d’appalto. Ciò in quanto
previsione in tal senso, non il carattere imperativo
deve essere attribuito carattere Si tratta di un controllo e di etero integrazione
di norma imperativa con obbligatorio, da della norma appare
effetto escludente. Pertanto, compiersi sempre prima sufficientemente chiaro
in assenza di una specifica dell’aggiudicazione e dal suo dettato letterale.
previsione di esclusione nei a prescindere dal fatto Tuttavia, se le disposizioni della
documenti di gara, l’omessa che l’offerta sottoposta gara d’appalto non consentono
indicazione in offerta dei a verifica sia anomala o agli offerenti di indicare i costi
costi della manodopera non meno. in questione nelle loro offerte
comporterebbe l’esclusione del economiche, la necessaria
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concorrente . applicazione dei principi di
trasparenza e di proporzionalità
Dall’alto lato vi è la tesi, poi divenuta predominante comporta che si debba offrire la possibilità ai
in forza della sentenza in tal senso prima concorrenti di sanare la loro situazione e di
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della Corte di Giustizia europea , chiamata a ottemperare agli obblighi previsti dal Codice entro
pronunciarsi sulla compatibilità con il diritto un termine stabilito, mediante il sub-procedimento
europeo di tale previsione di legge, e poi del del soccorso istruttorio .
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3. In tal senso, TAR Emilia Romagna, sez. II, 01.03.2018, n. 193, Cons. Stato, sez. III, 02.03.2020, n.
1484.
4. Sentenza del 02.05.2019, causa C-309-18 che ha sancito che: <<I principi della certezza del diritto,
della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE,
devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto
del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera,
in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico,
comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in
cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della
gara d’appalto, sempreché tale condizione e tale possibilità di esclusione siano chiaramente previste
dalla normativa nazionale relativa alle procedure di appalti pubblici espressamente richiamata in detta
documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare
i costi in questione nelle loro offerte economiche, i principi di trasparenza e di proporzionalità devono
essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro
situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine
stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice>>.
5. Cons. Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 8 del 02.04.2020.
6. Da ultimo, in tal senso anche Cons. Stato, 11.05.2021, n. 3699, che ha precisato che se il sistema
telematico di e-procurement non dà la possibilità di inserire i costi della manodopera distinti dal prezzo,
questa condizione renderebbe potenzialmente applicabile il soccorso istruttorio. Nel caso concreto esaminato
dal Supremo Collegio, tuttavia, la stazione appaltante aveva apprestato un modello di offerta economica
che conteneva un apposito spazio per la distinta indicazione dei costi della manodopera. Da ciò è disceso il
diniego dell’ammissibilità del soccorso istruttorio.
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