Page 38 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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                 che  tale obbligo  sia da  intendersi  a  pena  di   Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria , secondo
                                                                                                   5
                 esclusione,  la giurisprudenza degli ultimi anni   cui la mancata indicazione separata dei costi della
                 ha  oscillato per  molto  tempo  tra  le  due  opposte   manodopera comporta l’esclusione della medesima
                 posizioni:  da  un  lato,  la  tesi                             offerta  senza  possibilità  di
                 volta a riconoscere un più ampio                                soccorso  istruttorio,  anche
                 margine  di discrezionalità alla    La verifica della           nell’ipotesi  in  cui  l’obbligo
                 stazione  appaltante,  per  cui,   congruità dei costi          di   indicare   i   suddetti
                 in  forza  del  principio  secondo   della manodopera           costi  separatamente  non
                 cui  ubi  lex  voluit  dixit,  ubi   attiene esclusivamente     fosse   specificato   nella
                 noluit taquit,  a  tale  norma,   a quelli indicati dal         documentazione  della  gara
                 in  assenza  di una  espressa   concorrente in offerta.         d’appalto.  Ciò   in   quanto
                 previsione in tal senso, non                                    il   carattere   imperativo
                 deve essere attribuito carattere   Si tratta di un controllo    e di etero  integrazione
                 di  norma   imperativa  con         obbligatorio, da            della    norma      appare
                 effetto  escludente.  Pertanto,   compiersi sempre prima        sufficientemente     chiaro
                 in  assenza  di  una  specifica   dell’aggiudicazione e         dal  suo  dettato  letterale.
                 previsione  di  esclusione  nei   a prescindere dal fatto       Tuttavia, se le disposizioni della
                 documenti  di  gara,  l’omessa   che l’offerta sottoposta       gara d’appalto non consentono
                 indicazione   in   offerta   dei   a verifica sia anomala o     agli offerenti di indicare i costi
                 costi  della  manodopera  non             meno.                 in  questione  nelle  loro  offerte
                 comporterebbe l’esclusione del                                  economiche,  la   necessaria
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                 concorrente .                                                   applicazione dei  principi di
                                                                                 trasparenza e di proporzionalità
                 Dall’alto lato vi è la tesi, poi divenuta predominante   comporta  che  si  debba  offrire  la  possibilità  ai
                 in  forza  della  sentenza  in  tal  senso  prima   concorrenti  di sanare  la loro situazione e di
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                 della  Corte  di Giustizia  europea ,  chiamata  a   ottemperare agli obblighi previsti dal Codice entro
                 pronunciarsi  sulla  compatibilità con  il diritto   un termine stabilito, mediante il sub-procedimento
                 europeo  di tale  previsione  di legge,  e  poi del   del soccorso istruttorio .
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                 3. In tal senso, TAR Emilia Romagna, sez. II, 01.03.2018, n. 193, Cons. Stato, sez. III, 02.03.2020, n.
                 1484.
                 4. Sentenza del 02.05.2019, causa C-309-18 che ha sancito che: <<I principi della certezza del diritto,
                 della parità di trattamento e di trasparenza, quali contemplati nella direttiva 2014/24/UE del Parlamento
                 europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE,
                 devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale, come quella oggetto
                 del procedimento principale, secondo la quale la mancata indicazione separata dei costi della manodopera,
                 in un’offerta economica presentata nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico,
                 comporta l’esclusione della medesima offerta senza possibilità di soccorso istruttorio, anche nell’ipotesi in
                 cui l’obbligo di indicare i suddetti costi separatamente non fosse specificato nella documentazione della
                 gara  d’appalto,  sempreché  tale condizione e  tale  possibilità  di esclusione  siano  chiaramente  previste
                 dalla normativa  nazionale  relativa  alle procedure  di appalti pubblici  espressamente  richiamata  in detta
                 documentazione. Tuttavia, se le disposizioni della gara d’appalto non consentono agli offerenti di indicare
                 i  costi  in  questione  nelle  loro  offerte  economiche,  i  principi  di  trasparenza  e  di  proporzionalità  devono
                 essere interpretati nel senso che essi non ostano alla possibilità di consentire agli offerenti di sanare la loro
                 situazione e di ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in materia entro un termine
                 stabilito dall’amministrazione aggiudicatrice>>.
                 5. Cons. Stato, Adunanza plenaria, sentenza n. 8 del 02.04.2020.
                 6. Da ultimo, in tal senso anche Cons. Stato, 11.05.2021, n. 3699, che ha precisato che se il sistema
                 telematico di e-procurement non dà la possibilità di inserire i costi della manodopera distinti dal prezzo,
                 questa condizione renderebbe potenzialmente applicabile il soccorso istruttorio. Nel caso concreto esaminato
                 dal Supremo Collegio, tuttavia, la stazione appaltante aveva apprestato un modello di offerta economica
                 che conteneva un apposito spazio per la distinta indicazione dei costi della manodopera. Da ciò è disceso il
                 diniego dell’ammissibilità del soccorso istruttorio.

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