Page 32 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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                 di  riferimento  applicabile  anche  all’affidamento   termine  (minimo)  di  presentazione  delle  offerte,
                 diretto comparativo nell’art. 79 d.lgs. n. 50/2016,   gli  interpreti  considerino  dei  riferimenti  aliunde
                 che,  al  primo  comma,  afferma  il  fondamentale   rinvenibili  nel  Codice,  se  non  quali  parametri
                 principio  per  cui  “Nel  fissare  i  termini  per  la   invalicabili in senso assoluto, almeno in termini di
                 ricezione delle domande di partecipazione e delle   riferimento che, ragionevolmente, dovrebbe essere
                 offerte,  le  amministrazioni aggiudicatrici tengono   rispettato e che, in ogni caso, se rispettato preclude
                 conto in particolare della complessità dell’appalto e   in  radice  qualsivoglia  eccezione  di  illegittimità.
                 del tempo necessario per preparare le offerte, fatti   Al  riguardo,  stante  l’identità  della  struttura  del
                 salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61,   procedimento  selettivo,  quanto  meno  nella  fase
                 62, 64 e 65”. La disposizione è del resto coerente   a  valle dell’individuazione dei competitors,  nella
                 con  quanto  previsto  dall’art.  47  della  Direttiva   procedura negoziata si dovrebbe fare riferimento
                 2014/24/UE.                                    al  termine  previsto  (per  la  procedura  ristretta)
                                                                dall’art. 61, co. 6, lett. b), che consente, in caso di
                 A base del proprio ragionamento il TAR ripone le   urgenza, la riduzione dei termini di ricezione delle
                 seguenti  considerazioni.  L’art.  79  non  menziona   offerte fino a dieci giorni .
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                 le  procedure  negoziate.  La  disciplina  dettata  dal
                 Codice circa i termini minimi per la presentazione   Con  riguardo  agli  affidamenti  sotto  soglia,
                 delle offerte per le procedure negoziate è difatti da   inoltre,  occorre  ulteriormente  considerare  la
                 individuarsi nell’art. 63, che non detta specifiche   facoltà  di  dimidiazione  prevista  dall’art.  36,  co.
                 disposizioni  sui termini  per  la  ricezione  delle   9  D.Lgs.n.50/2016,  confermata  e  generalizzata,
                 offerte  (a  differenza  di  quanto  prevedeva  l’art.   nel  regime  transitorio  che  opera  fino  al  30.6.23,
                 70  del  D.Lgs.n.163/2006,  che,  al  comma  5,  per   dall’art.8,  co.1,  lett.  c)  L.n.120/2020;  ne
                 le  negoziate  senza  bando,  indicava  il termine  di   discende  che,  nella  negoziata  senza  bando  sotto
                 venti  giorni e,  al  comma  12,  in caso  di urgenza   soglia,  il  termine  di  cinque  giorni  costituisce,
                 improcrastinabile, non fissava un termine minimo   indicativamente, il termine minimo assegnabile agli
                 assoluto  imponendo  comunque,  con  la  clausola   operatori economici interpellati per la presentazione
                 “ove  possibile”,  il  rispetto  dei  principi  generali   dell’offerta. D’altra parte, ragionando a contrario,
                 in tema  di complessità dell’appalto e tempo   se nelle procedure ristrette (che costituiscono una
                 necessario alla predisposizione delle offerte).  tipologia di procedura ordinaria, e quindi sempre
                                                                utilizzabili dalla stazione appaltante), il legislatore
                 L’assenza di un termine minimo – osserva il TAR -   ha  stabilito  un  termine  di 10  giorni (dimezzabile
                 si spiega con la natura eccezionale della negoziata   sotto soglia), allora, giocoforza, se nella negoziata
                 senza  bando,  ammissibile soltanto  nelle  ipotesi   senza  bando  tale  termine  viene  rispettato,  la
                 tassative  e utilizzabile  in condizioni  di unicità   stazione appaltante  si pone,  necessariamente, al
                 del  fornitore  o  di  urgenza  nell’acquisizione  della   riparo da qualsivoglia censura. Viceversa, qualora
                 prestazione,  tali da  rendere  impossibile l’utilizzo   sia  assegnato  un  termine  inferiore,  si  impone,
                 delle procedure ordinarie e, dunque, la previsione di   in  concreto,  la  verifica  di  congruità  di  detto
                 termini stringenti, imponibili sempre e comunque.   termine.  Resta,  infatti,  evidente,  secondo  il  TAR,
                 La lacuna, in altri termini, apparrebbe intenzionale.   che la procedura negoziata, quando prevede (per
                 Nondimeno,  l’attuale  legislazione sotto  soglia,   ossequio alla legge o per autovincolo della stazione
                 avendo  generalizzato  la  facoltà  di  utilizzo  della   appaltante) l’interpello di più operatori economici,
                 negoziata  senza  bando  (in  tal  senso,  si  veda   va  assoggettata,  analogamente  a  quanto  accade
                 l’attuale art. 36, co.2 lett. b) a prescindere quindi   per le restanti procedure, ai principi di cui all’art.
                 dal ricorrere  di situazioni derogatorie,  impone  di   79  del  Codice,  dovendo  la  stazione  appaltante
                 considerare la possibilità che, nella fissazione del   tenere  conto della complessità dell’appalto e del




                 9. V. ar.t 61 comma 6: “Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i
                 termini minimi previsti al presente articolo, l’amministrazione aggiudicatrice può fissare: a) per la ricezione
                 delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del
                 bando di gara; b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di
                 invio dell’invito a presentare offerte.”.

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