Page 32 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
P. 32
Mediappalti Il Punto
di riferimento applicabile anche all’affidamento termine (minimo) di presentazione delle offerte,
diretto comparativo nell’art. 79 d.lgs. n. 50/2016, gli interpreti considerino dei riferimenti aliunde
che, al primo comma, afferma il fondamentale rinvenibili nel Codice, se non quali parametri
principio per cui “Nel fissare i termini per la invalicabili in senso assoluto, almeno in termini di
ricezione delle domande di partecipazione e delle riferimento che, ragionevolmente, dovrebbe essere
offerte, le amministrazioni aggiudicatrici tengono rispettato e che, in ogni caso, se rispettato preclude
conto in particolare della complessità dell’appalto e in radice qualsivoglia eccezione di illegittimità.
del tempo necessario per preparare le offerte, fatti Al riguardo, stante l’identità della struttura del
salvi i termini minimi stabiliti negli articoli 60, 61, procedimento selettivo, quanto meno nella fase
62, 64 e 65”. La disposizione è del resto coerente a valle dell’individuazione dei competitors, nella
con quanto previsto dall’art. 47 della Direttiva procedura negoziata si dovrebbe fare riferimento
2014/24/UE. al termine previsto (per la procedura ristretta)
dall’art. 61, co. 6, lett. b), che consente, in caso di
A base del proprio ragionamento il TAR ripone le urgenza, la riduzione dei termini di ricezione delle
seguenti considerazioni. L’art. 79 non menziona offerte fino a dieci giorni .
9
le procedure negoziate. La disciplina dettata dal
Codice circa i termini minimi per la presentazione Con riguardo agli affidamenti sotto soglia,
delle offerte per le procedure negoziate è difatti da inoltre, occorre ulteriormente considerare la
individuarsi nell’art. 63, che non detta specifiche facoltà di dimidiazione prevista dall’art. 36, co.
disposizioni sui termini per la ricezione delle 9 D.Lgs.n.50/2016, confermata e generalizzata,
offerte (a differenza di quanto prevedeva l’art. nel regime transitorio che opera fino al 30.6.23,
70 del D.Lgs.n.163/2006, che, al comma 5, per dall’art.8, co.1, lett. c) L.n.120/2020; ne
le negoziate senza bando, indicava il termine di discende che, nella negoziata senza bando sotto
venti giorni e, al comma 12, in caso di urgenza soglia, il termine di cinque giorni costituisce,
improcrastinabile, non fissava un termine minimo indicativamente, il termine minimo assegnabile agli
assoluto imponendo comunque, con la clausola operatori economici interpellati per la presentazione
“ove possibile”, il rispetto dei principi generali dell’offerta. D’altra parte, ragionando a contrario,
in tema di complessità dell’appalto e tempo se nelle procedure ristrette (che costituiscono una
necessario alla predisposizione delle offerte). tipologia di procedura ordinaria, e quindi sempre
utilizzabili dalla stazione appaltante), il legislatore
L’assenza di un termine minimo – osserva il TAR - ha stabilito un termine di 10 giorni (dimezzabile
si spiega con la natura eccezionale della negoziata sotto soglia), allora, giocoforza, se nella negoziata
senza bando, ammissibile soltanto nelle ipotesi senza bando tale termine viene rispettato, la
tassative e utilizzabile in condizioni di unicità stazione appaltante si pone, necessariamente, al
del fornitore o di urgenza nell’acquisizione della riparo da qualsivoglia censura. Viceversa, qualora
prestazione, tali da rendere impossibile l’utilizzo sia assegnato un termine inferiore, si impone,
delle procedure ordinarie e, dunque, la previsione di in concreto, la verifica di congruità di detto
termini stringenti, imponibili sempre e comunque. termine. Resta, infatti, evidente, secondo il TAR,
La lacuna, in altri termini, apparrebbe intenzionale. che la procedura negoziata, quando prevede (per
Nondimeno, l’attuale legislazione sotto soglia, ossequio alla legge o per autovincolo della stazione
avendo generalizzato la facoltà di utilizzo della appaltante) l’interpello di più operatori economici,
negoziata senza bando (in tal senso, si veda va assoggettata, analogamente a quanto accade
l’attuale art. 36, co.2 lett. b) a prescindere quindi per le restanti procedure, ai principi di cui all’art.
dal ricorrere di situazioni derogatorie, impone di 79 del Codice, dovendo la stazione appaltante
considerare la possibilità che, nella fissazione del tenere conto della complessità dell’appalto e del
9. V. ar.t 61 comma 6: “Quando, per motivi di urgenza debitamente motivati è impossibile rispettare i
termini minimi previsti al presente articolo, l’amministrazione aggiudicatrice può fissare: a) per la ricezione
delle domande di partecipazione, un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del
bando di gara; b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni a decorrere dalla data di
invio dell’invito a presentare offerte.”.
32