Page 31 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 procedimento  è  quella  definita  dal  codice  da   alle stazioni appaltanti di adattarne lo svolgimento
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                 cui il  RUP non  si può  discostare . La  ragione  che   alle caratteristiche dell’appalto, in base al principio
                 potrebbe  indurre  verso  un  perdurante  utilizzo   di  proporzionalità.  In  quest’ottica,  la  richiesta
                 dell’affidamento  mediato  è  data  proprio  dalla   dei  preventivi  costituisce la  garanzia  minima  del
                 maggiore discrezionalità del Rup che può “agire” in   principio di concorrenza  imposta  dal legislatore,
                 un ambito meno formalizzato rispetto all’autentica   mentre  le stazioni appaltanti  hanno  in ogni caso
                 procedura  negoziata  disciplinata, appunto,  nei   il potere-dovere di svolgere la procedura in modo
                 provvedimenti emergenziali.                    da  assicurare  il rispetto  dei principi generali
                                                                in materia  di procedure  ad  evidenza  pubblica,
                 La procedura negoziata difatti costituisce, secondo   tenendo conto delle specificità dell’affidamento. Le
                 l’art. 63, co. 6, D.Lgs. n. 50/2016, un meccanismo   stazioni appaltanti possono in definitiva introdurre
                 selettivo ad evidenza  pubblica, assimilabile  alle   forme  di  garanzia  della  concorrenza  ulteriori
                 procedure ordinarie, quanto meno a partire dalla   rispetto  alla  mera  richiesta  di preventivi,  senza
                 fase successiva all’individuazione dei competitors,   con ciò vincolarsi all’applicazione integrale della
                 ossia  in  relazione  al  procedimento  di valutazione   disciplina relativa alle procedure ordinarie e senza
                 delle offerte e di selezione del contraente.   incorrere in una violazione del principio di tipicità
                                                                delle procedure (TAR Veneto, sentenza 27/4/2021
                 Nella sentenza in esame, per l’appunto, si evidenzia   n. 542).
                 come  la procedura  negoziata  rappresenti,  a  tutti
                 gli effetti, un procedimento selettivo tramite gara
                 (salvo che nei casi in cui sussistano le condizioni   4.   Il   termine   per   le   offerte
                 per derogarvi, v. ad es., art.63, co.2, lett. b, del   nell’affidamento comparativo
                 Codice), con tutto ciò che ne consegue in termini di
                 struttura del meccanismo selettivo, nell’affidamento   Una  delle  questioni  affrontate  dalla  sentenza  in
                 diretto  la  scelta  è  operata  “direttamente”  (a   esame  riguarda  il  termine  per la ricezione delle
                 monte)  dalla  stazione  appaltante,  sia  pure  nel   domande  o  offerte  applicabile  all’affidamento
                 rispetto dei criteri, quali-quantitativi, di selezione   diretto comparativo. Secondo la società ricorrente,
                 degli operatori economici, previsti dalla legge.  occorrerebbe applicare a tale fattispecie i termini
                                                                minimi  previsti  per  le  procedure  “negoziate
                 Il  TAR  in  proposito  conferma  la  possibilità  (già   ristrette”  dall’art.  61,  co.  6,  lett.  b)  d.lgs.  n.
                 pacificamente  affermata  dall’ANAC)  di  avviare   50/2016,  il  quale  fissa,  in  situazioni  di  urgenza,
                 procedure  ordinarie  infra  soglia,  “non  essendo   un termine di ricezione delle offerte non inferiore
                 precluso  alla  stazione  appaltante  il potere  di   a dieci giorni, riducibile alla metà ex art. 36, co. 9
                 procedere, sotto soglia, con il ricorso a procedure   d.lgs. n.50/2016, e senza tralasciare di considerare
                 comparative,  né  tanto  meno  alle  procedure   il principio ricavabile dall’art. 79, co.1 del Codice.
                 ordinarie  (come  confermato  dall’art.  36,  co.  9   Diversa è la tesi della società contro-interessata,
                 D.Lgs. n. 50/2016, tuttora vigente e applicabile”).  secondo cui, trattandosi di affidamento diretto, la
                 Vale  la  pena  qui  richiamare  l’altro  principio   fissazione  del  termine  minimo  (non  prevista  dal
                 ribadito dalla recente giurisprudenza secondo cui   Codice)  rientrerebbe  nella  piena  discrezionalità
                 l’affidamento  diretto  è  una  procedura  informale   dell’Amministrazione, in modo, peraltro, da tener
                 per la quale il legislatore ha evitato di imporre una   conto dell’urgenza di assicurare l’affidamento.
                 precisa  sequenza  procedimentale,  consentendo   Il TAR dirime la questione, individuando la norma





                 8. S. Usai, La Gazzetta degli Enti Locali 21/12/2021, Nell’affidamento diretto mediato il RUP può scegliere
                 discrezionalmente chi far competere: “Nel caso dell’affidamento diretto l’istruttoria risulta “svincolata” da
                 complicanze fin dal momento della scelta di (eventuali) operatori/preventivi/offerte da far competere (da
                 “mediare”). Ogni tentativo di complicarne l’approccio rende l’assegnazione diretta, pur nella sua forma
                 “mediata/temperata”,  se  non  impraticabile,  molto  complessa.  Paradossalmente  lo  manifesta  anche  la
                 sentenza  in  parola  laddove  il  tentativo  di  “mediare”  preventivi,  pur  risultando  possibile  l’assegnazione
                 diretta, ha determinato complicazioni: pur nell’urgenza si è cercato di mediare più preventivi riducendo
                 drasticamente (secondo il giudice in modo irrituale) i tempi di presentazione dei preventivi/offerte.”.

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