Page 31 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Il Punto Mediappalti
procedimento è quella definita dal codice da alle stazioni appaltanti di adattarne lo svolgimento
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cui il RUP non si può discostare . La ragione che alle caratteristiche dell’appalto, in base al principio
potrebbe indurre verso un perdurante utilizzo di proporzionalità. In quest’ottica, la richiesta
dell’affidamento mediato è data proprio dalla dei preventivi costituisce la garanzia minima del
maggiore discrezionalità del Rup che può “agire” in principio di concorrenza imposta dal legislatore,
un ambito meno formalizzato rispetto all’autentica mentre le stazioni appaltanti hanno in ogni caso
procedura negoziata disciplinata, appunto, nei il potere-dovere di svolgere la procedura in modo
provvedimenti emergenziali. da assicurare il rispetto dei principi generali
in materia di procedure ad evidenza pubblica,
La procedura negoziata difatti costituisce, secondo tenendo conto delle specificità dell’affidamento. Le
l’art. 63, co. 6, D.Lgs. n. 50/2016, un meccanismo stazioni appaltanti possono in definitiva introdurre
selettivo ad evidenza pubblica, assimilabile alle forme di garanzia della concorrenza ulteriori
procedure ordinarie, quanto meno a partire dalla rispetto alla mera richiesta di preventivi, senza
fase successiva all’individuazione dei competitors, con ciò vincolarsi all’applicazione integrale della
ossia in relazione al procedimento di valutazione disciplina relativa alle procedure ordinarie e senza
delle offerte e di selezione del contraente. incorrere in una violazione del principio di tipicità
delle procedure (TAR Veneto, sentenza 27/4/2021
Nella sentenza in esame, per l’appunto, si evidenzia n. 542).
come la procedura negoziata rappresenti, a tutti
gli effetti, un procedimento selettivo tramite gara
(salvo che nei casi in cui sussistano le condizioni 4. Il termine per le offerte
per derogarvi, v. ad es., art.63, co.2, lett. b, del nell’affidamento comparativo
Codice), con tutto ciò che ne consegue in termini di
struttura del meccanismo selettivo, nell’affidamento Una delle questioni affrontate dalla sentenza in
diretto la scelta è operata “direttamente” (a esame riguarda il termine per la ricezione delle
monte) dalla stazione appaltante, sia pure nel domande o offerte applicabile all’affidamento
rispetto dei criteri, quali-quantitativi, di selezione diretto comparativo. Secondo la società ricorrente,
degli operatori economici, previsti dalla legge. occorrerebbe applicare a tale fattispecie i termini
minimi previsti per le procedure “negoziate
Il TAR in proposito conferma la possibilità (già ristrette” dall’art. 61, co. 6, lett. b) d.lgs. n.
pacificamente affermata dall’ANAC) di avviare 50/2016, il quale fissa, in situazioni di urgenza,
procedure ordinarie infra soglia, “non essendo un termine di ricezione delle offerte non inferiore
precluso alla stazione appaltante il potere di a dieci giorni, riducibile alla metà ex art. 36, co. 9
procedere, sotto soglia, con il ricorso a procedure d.lgs. n.50/2016, e senza tralasciare di considerare
comparative, né tanto meno alle procedure il principio ricavabile dall’art. 79, co.1 del Codice.
ordinarie (come confermato dall’art. 36, co. 9 Diversa è la tesi della società contro-interessata,
D.Lgs. n. 50/2016, tuttora vigente e applicabile”). secondo cui, trattandosi di affidamento diretto, la
Vale la pena qui richiamare l’altro principio fissazione del termine minimo (non prevista dal
ribadito dalla recente giurisprudenza secondo cui Codice) rientrerebbe nella piena discrezionalità
l’affidamento diretto è una procedura informale dell’Amministrazione, in modo, peraltro, da tener
per la quale il legislatore ha evitato di imporre una conto dell’urgenza di assicurare l’affidamento.
precisa sequenza procedimentale, consentendo Il TAR dirime la questione, individuando la norma
8. S. Usai, La Gazzetta degli Enti Locali 21/12/2021, Nell’affidamento diretto mediato il RUP può scegliere
discrezionalmente chi far competere: “Nel caso dell’affidamento diretto l’istruttoria risulta “svincolata” da
complicanze fin dal momento della scelta di (eventuali) operatori/preventivi/offerte da far competere (da
“mediare”). Ogni tentativo di complicarne l’approccio rende l’assegnazione diretta, pur nella sua forma
“mediata/temperata”, se non impraticabile, molto complessa. Paradossalmente lo manifesta anche la
sentenza in parola laddove il tentativo di “mediare” preventivi, pur risultando possibile l’assegnazione
diretta, ha determinato complicazioni: pur nell’urgenza si è cercato di mediare più preventivi riducendo
drasticamente (secondo il giudice in modo irrituale) i tempi di presentazione dei preventivi/offerte.”.
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