Page 27 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Il Punto Mediappalti
Con i motivi di ricorso, la ricorrente contesta la – non si sarebbe verificato alcun vulnus per la
legittimità dell’aggiudicazione, in ordine ai profili di società ricorrente, come risulterebbe dal fatto
seguito sinteticamente descritti: che la ricorrente, nell’identica situazione, avrebbe
potuto presentare offerta, tenuto, anzi, conto
- la stazione appaltante - sostiene la ricorrente della natura standardizzata del servizio e, in ogni
-, scegliendo di dare corso ad una procedura caso, della situazione di urgenza estrema che
negoziata, si sarebbe autovincolata al rispetto dei caratterizza l’affidamento di cui trattasi;
termini minimi di legge, per la presentazione delle
offerte, fissati dal Codice dei contratti, oltre che - l’estrema urgenza dell’affidamento renderebbe
imposti dal rispetto dai principi generali del giusto legittimo l’operato del Comune.
procedimento, dell’imparzialità e della correttezza
nello svolgimento del procedimento selettivo. Tali Il TAR prende atto dell’improcedibilità del ricorso
termini minimi (stabiliti in 10 giorni dal combinato per carenza di interesse limitatamente alla
disposto di cui agli artt. 79, 61 co.6, lett. b) domanda di annullamento degli atti impugnati, vista
e 36, co.9 D.Lgs.n. 50/2016) sarebbero stati l’integrale esecuzione del contratto sottoscritto tra
violati atteso che il termine concesso per l’esame stazione appaltante e contro-interessata tale da
della richiesta e per la trasmissione dell’offerta far venire meno l’interesse alla caducazione dei
(appena 54 minuti) sarebbero assolutamente relativi effetti. Al contempo però il TAR conferma
insufficienti per la consapevole valutazione da l’interesse rispetto alle censure formulate a fini
parte dell’operatore economico; risarcitori ai sensi dell’art. 34, co.3 c.p.a..
All’esito di tale scrutinio, il TAR ritiene illegittima la
- dalla violazione dei termini minimi di legge procedura di affidamento diretto.
perpetrata dal Comune deriverebbe un vizio della
intera procedura tale da imporre la declaratoria
di inefficacia del contratto, ai sensi dell’art. 121 2. L’affidamento diretto «comparativo» o
c.p.a.. «mediato»
Per contro, la società aggiudicataria replicava che: Il tipo di procedura selettiva sotto la lente del
TAR Salerno non corrisponde ad una procedura
- la tipologia di affidamento prescelto (affidamento negoziata, bensì ad un affidamento diretto
diretto, giustificato dall’importo ridotto della comparativo (talvolta denominato “mediato”),
commessa) non sarebbe assoggettata al rispetto previsto espressamente dall’art. 36, co. 2, lett. b)
di un termine minimo predefinito per la ricezione del Codice dei contratti (nella versione precedente
delle offerte, né troverebbe applicazione l’art. 79 l’art. 1 L.120/2020, nonché dall’art. 36, co. 2,
D.Lgs.n.50/2016, applicabile unicamente sopra lett. a) della versione post novella) che detta la
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soglia, né si applicherebbe l’art. 36, co.9, destinato disciplina dei contratti cd. sottosoglia.
alle sole procedure ordinarie; In particolare, all’art. 36, comma 2, lett. b si
2. V. art 36, comma 2, lett. a: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità
di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione
dell’avviso sui risultati della procedura di affidamento non è obbligatoria; ... (comma così modificato
dall’art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020)”.
V art. 36, comma 2, lett. b: “b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento
diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori
economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque
la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
l’indicazione anche dei soggetti invitati;”.
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