Page 27 - MediAppalti, Anno XI - N. 10
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 Con i motivi di ricorso, la ricorrente  contesta  la   –  non  si  sarebbe  verificato  alcun  vulnus  per  la
                 legittimità dell’aggiudicazione, in ordine ai profili di   società  ricorrente,  come  risulterebbe  dal  fatto
                 seguito sinteticamente descritti:              che la ricorrente, nell’identica situazione, avrebbe
                                                                potuto  presentare  offerta,  tenuto,  anzi,  conto
                 - la  stazione appaltante  - sostiene  la ricorrente   della natura standardizzata del servizio e, in ogni
                 -, scegliendo di dare  corso  ad  una  procedura   caso, della situazione di urgenza  estrema  che
                 negoziata, si sarebbe autovincolata al rispetto dei   caratterizza l’affidamento di cui trattasi;
                 termini minimi di legge, per la presentazione delle
                 offerte,  fissati  dal  Codice  dei  contratti,  oltre  che   -  l’estrema urgenza dell’affidamento renderebbe
                 imposti dal rispetto dai principi generali del giusto   legittimo l’operato del Comune.
                 procedimento, dell’imparzialità e della correttezza
                 nello svolgimento del procedimento selettivo. Tali   Il TAR prende atto dell’improcedibilità del ricorso
                 termini minimi (stabiliti in 10 giorni dal combinato   per  carenza  di interesse  limitatamente  alla
                 disposto  di  cui  agli  artt.  79,  61  co.6,  lett.  b)   domanda di annullamento degli atti impugnati, vista
                 e  36,  co.9  D.Lgs.n.  50/2016)  sarebbero  stati   l’integrale esecuzione del contratto sottoscritto tra
                 violati atteso che il termine concesso per l’esame   stazione  appaltante  e  contro-interessata  tale  da
                 della  richiesta  e  per  la  trasmissione  dell’offerta   far  venire  meno  l’interesse  alla  caducazione  dei
                 (appena  54  minuti)  sarebbero  assolutamente   relativi effetti. Al contempo però il TAR conferma
                 insufficienti  per  la  consapevole  valutazione  da   l’interesse  rispetto  alle  censure  formulate  a  fini
                 parte dell’operatore economico;                risarcitori ai sensi dell’art. 34, co.3 c.p.a..
                                                                All’esito di tale scrutinio, il TAR ritiene illegittima la
                 - dalla violazione  dei termini minimi di legge   procedura di affidamento diretto.
                 perpetrata dal Comune deriverebbe un vizio della
                 intera  procedura  tale  da  imporre  la  declaratoria
                 di  inefficacia  del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  121   2. L’affidamento diretto «comparativo»  o
                 c.p.a..                                              «mediato»

                 Per contro, la società aggiudicataria replicava che:   Il  tipo  di procedura  selettiva  sotto  la  lente  del
                                                                TAR  Salerno  non  corrisponde  ad  una  procedura
                 - la tipologia di affidamento prescelto (affidamento   negoziata,  bensì  ad  un  affidamento  diretto
                 diretto,  giustificato  dall’importo  ridotto  della   comparativo  (talvolta  denominato  “mediato”),
                 commessa)  non  sarebbe  assoggettata  al  rispetto   previsto espressamente dall’art. 36, co. 2, lett. b)
                 di un termine minimo predefinito per la ricezione   del Codice dei contratti (nella versione precedente
                 delle offerte, né troverebbe applicazione l’art. 79   l’art.  1  L.120/2020,  nonché  dall’art.  36,  co.  2,
                 D.Lgs.n.50/2016,  applicabile  unicamente  sopra   lett. a) della versione post novella)  che detta la
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                 soglia, né si applicherebbe l’art. 36, co.9, destinato   disciplina dei contratti cd. sottosoglia.
                 alle sole procedure ordinarie;                 In  particolare,  all’art.  36,  comma  2,  lett.  b  si



                 2. V. art 36, comma 2, lett. a: “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità
                 di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e
                 forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
                 a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
                 consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta. La pubblicazione
                 dell’avviso  sui  risultati  della  procedura  di  affidamento  non  è  obbligatoria;  ...  (comma  così  modificato
                 dall’art. 1, comma 5-bis, legge n. 120 del 2020)”.
                 V art. 36, comma 2, lett. b: “b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a
                 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante affidamento
                 diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno
                 cinque operatori economici  individuati  sulla  base  di  indagini  di  mercato  o  tramite  elenchi  di  operatori
                 economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in
                 amministrazione  diretta,  fatto  salvo  l’acquisto  e  il  noleggio  di  mezzi,  per  i  quali  si  applica  comunque
                 la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene
                 l’indicazione anche dei soggetti invitati;”.

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