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Mediappalti Pareri & Sentenze
n. 50/2016 con le disposizioni UE, in quanto si applicava a prescindere dal fatto che l’appalto presentasse
o meno un interesse transfrontaliero certo; … Ritenuto che l’ampiezza della deroga temporanea all’art.
97, comma 8, apportata dall’art. 1, comma 3, d.l. n. 76/2020 va interpretata alla luce della necessaria
compatibilità della normativa nazionale con quella eurounitaria, per cui essa deve ritenersi circoscritta
alla deroga espressa del numero minimo di offerte ammesse (che passa da dieci a cinque), dovendosi
per il resto ritenere applicabile la disciplina dettata dall’art. 97, comma 8, ivi compresa la necessità di
rendere nota l’insorgenza dell’obbligo di procedere all’esclusione automatica a fronte del carattere non
transfrontaliero dell’appalto;”
Autorità Nazionale Anticorruzione
DELIBERA N. 842 del 21 ottobre 2020
PREC 170/2020/S
Definitività dell’accertamento relativo al requisito di regolarità fiscale
“… ai fini della risoluzione della prima questione, occorre richiamare il contenuto dispositivo dell’articolo
80, comma 4 nella formulazione vigente al momento dell’indizione della procedura di gara, secondo cui
« un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d’appalto se ha commesso
violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse
superiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del d. p. r. n. 602/1973. Costituiscono
violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad
impugnazione»; … la ratio del requisito di cd. regolarità fiscale è quella di tutelare la stazione appaltante,
consentendo la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica solo agli operatori economici solvibili e
solidi sotto il profilo finanziario, cioè che non presentino segnali di inaffidabilità tali da rendere incerta la
capacità di corretta esecuzione delle opere o servizi loro affidati. Con riferimento alle violazioni concernenti
gli obblighi relativi al pagamento delle imposte o delle tasse, la formulazione vigente e ratione temporis
applicabile, dell’articolo 80, comma 4, del d.lgs. n. 50/2016 precisa che l’esclusione opera solamente in
caso di: i) violazioni gravi, cioè di importo superiore alla soglia di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis,
del d.P.R. n. 602/1973 (vale a dire superiore ad € 5.000,00 in seguito alla modifica apportata con l’articolo
1, comma 986 della L. n. 205/2017); ii) violazioni “definitivamente accertate”,
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