Page 61 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Pareri & Sentenze                                                                    Mediappalti







                 TAR Campania Napoli, Sez. VIII, 25/2/2021, n. 1271

                 Il contratto di avvalimento avente ad oggetto il prestito del requisito relativo all’”esperienza pregressa”
                 deve consistere nel mettere a disposizione dell’ausiliata determinate e/o concrete risorse

                 “... si evince come l’intento del legislatore sia quello di fare un passo ulteriore in termini di concretezza ed
                 effettività̀ del requisito esperienziale oggetto di avvalimento, non essendo sufficiente neppure la rigorosa
                 specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione, richiesta per il normale avvalimento
                 operativo, richiedendo l’impegno dell’ausiliaria ad eseguire direttamente i lavori o i servizi.
                 In tale ottica ha inteso la disposizione anche l’Autorità̀ di vigilanza per i contratti pubblici, che non ha
                 ritenuto legittimo il ricorso all’avvalimento di requisiti rappresentati da “esperienze professionali pertinenti”
                 quando  il  contratto  di  avvalimento  non  reca  l’impegno  dell’ausiliaria  ad  eseguire  direttamente  i  servizi
                 per i quali tali capacità sono richieste (Parere di Precontenzioso n. 221 del 01/03/2017; nonché Parere di
                 Precontenzioso n. 1343 del 20/12/2017). È stato ritenuto, infatti, che il contratto debba contenere tale
                 impegno, analogamente alla necessaria specifica indicazione delle risorse messe a disposizione, per dare
                 concretezza all’obbligo dell’ausiliaria di fornire all’ausiliata i mezzi necessari per garantire l’affidabilità ; e
                 che il supplemento di responsabilità, insito nell’istituto dell’ avvalimento, deve consistere nel mettere a
                 disposizione dell’ausiliata determinate e/o concrete risorse, che devono essere specificatamente indicate
                 nel contratto di avvalimento, come prescritto, a pena di nullità, dall’art. 89, comma 1, ultimo periodo,
                 D.Lg.vo 50/2016. La posizione viene ribadita nella Delibera Anac N. 419/2018, e nella giurisprudenza più
                 recente (Tar Veneto, Venezia, sez. I, 23 aprile 2018, n. 439, Consiglio di Stato - sentenza n. 2191 del 3
                 aprile 2019), richiedendosi che il contratto di avvalimento avente ad oggetto il prestito del requisito di
                 “esperienza pregressa” deve prevedere, a pena di nullità, l’assunzione da parte dell’ausiliaria di un concreto
                 ed effettivo ruolo esecutivo.”




                 Consiglio di Stato, Sez. III, 23/02/2021, n. 1576


                 “la verifica dei requisiti può essere ultimata anche dopo l’aggiudicazione”

                 “l’aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice, all’esito positivo della verifica
                 del  possesso  dei  requisiti  prescritti.  In  caso  di  esito  negativo  delle  verifiche,  la  stazione  appaltante
                 procederà alla revoca dell’aggiudicazione”. Ne viene, secondo il ragionamento illustrato in sentenza, che
                 la verifica dei requisiti può essere ultimata anche dopo l’aggiudicazione. Pertanto, il fatto che l’efficacia
                 dell’aggiudicazione soggiaccia alla condizione sospensiva del positivo esito di dette attività, non costituisce
                 motivo  di  illegittimità  dell’azione  amministrativa  ...  La  ricorrente  segnala  la  contraddittorietà  di  questa
                 soluzione  rispetto  al  dettato  dell’art.  23  del  disciplinare,  nella  parte  in  cui  dispone  che  “la  stazione
                 appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma
                 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l’appalto”... Il motivo è infondato...non è affatto corretto sostenere
                 che la stazione appaltante era tenuta ad effettuare tutti i controlli e le verifiche disposte dalla normativa di
                 settore prima di aggiudicare il servizio; ed il passaggio dell’art. 23 richiamato in tal senso dall’appellante è
                 inconferente ai fini che qui rilevano, perché riferito ad un diverso momento procedimentale (l’approvazione
                 della proposta di aggiudicazione).”










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