Page 60 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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                 Pareri &                     PARERI

                 Sentenze                       E SEN
                                                 TENZE












                 Consiglio di Stato, Sez. V, 01/03/2021, n. 1700

                 Le competenze dei commissari di gara


                 “ ... relativamente alla composizione della commissione, l’art. 77, comma 1, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
                 prevede “Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di
                 aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal
                 punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello
                 specifico settore cui afferisce l’oggetto del contratto”.
                 La giurisprudenza amministrativa ha precisato:
                 che  la  predetta  disposizione non  impone  una  rigida  corrispondenza  tra  competenza  dei  membri  della
                 commissione e ambiti materiali che concorrono alla integrazione del complessivo oggetto del contratto;
                 – che la competenza ed esperienza richieste ai commissari deve essere riferita ad aree tematiche omogenee,
                 e non anche alle singole e specifiche attività oggetto dell’appalto (cfr. Cons. Stato, sez. V, 1 ottobre 2018,
                 n. 5603)...che la competenza tecnica dei commissari di gara non deve essere necessariamente desunta da
                 uno specifico titolo di studio, potendo, invece, risultare anche da attività espletate e da incarichi svolti in
                 precedenza (cfr. Cons. Stato, sez. III, 23 dicembre 2019, n. 8700).”





                 TAR Catanzaro, 01/03/2021, n. 444

                 “l’avvalimento è un istituto utilizzabile esclusivamente per accedere alla gara, non anche per conseguire un
                 punteggio più elevato per l’offerta tecnica”

                 “...  la  giurisprudenza  (cfr.,  per  tutte,  Cons.  Stato,  sez.  III,  5  marzo  2018,  n.  1339)  ha  chiarito  che,
                 nell’avvalimento c.d. di garanzia - avente cioè ad oggetto, come nel caso di specie, il requisito di capacità
                 economica finanziaria, rappresentato dal fatturato sia globale che specifico - proprio ad evitare il rischio che
                 il prestito dei requisiti rimanga soltanto su un piano astratto e cartolare e l’impresa ausiliaria si trasformi
                 in una semplice cartiera produttiva di schemi contrattuali privi di sostanza, occorre che dalla dichiarazione
                 dell’ausiliaria emerga con certezza ed in modo circostanziato l’impegno contrattuale a prestare e a mettere
                 a disposizione dell’ausiliata la complessiva solidità finanziaria e il patrimonio esperienziale della prima, così
                 garantendo una determinata affidabilità e un concreto supplemento di responsabilità ... è <<...>>> fondato
                 il primo dei motivi aggiunti, con cui si deduce che l’amministrazione ha illegittimamente considerato i servizi
                 analoghi svolti da una delle società ausiliarie non solo per ritenere soddisfatti i requisiti di partecipazione
                 alla procedura, ma anche ai fini dell’attribuzione del punteggio con riferimento all’offerta tecnica;
                 – l1) ed infatti, l’avvalimento è un istituto utilizzabile esclusivamente per accedere alla gara, non anche
                 per conseguire un punteggio più elevato per l’offerta tecnica (cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 17 marzo
                 2020, n. 1916; Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2020, n. 4785).”

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