Page 59 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
P. 59
Il Punto Mediappalti
i primi (come, ad es., il possesso del fatturato in a disporre l’esclusione del concorrente in
servizi analoghi) è corretto ritenere che il periodo presenza di significative carenze nell’esecuzione
del possesso decorra a ritroso da una data fissa, di un precedente appalto come individuate in
valevole per tutti, così da garantire l’assoluta un provvedimento di risoluzione, a prescindere
parità di trattamento, per i secondi (e in generale dalla circostanza che la legittimità di detto
per tutti i requisiti il cui possesso non debba essere provvedimento sia sub judice.
dimostrato con riferimento ad un determinato
periodo continuativo, come, appunto, la mancanza Detta circostanza determina l’inevitabile effetto
di cause ostative alla partecipazione alla procedura) di un potenziale danno a carico dei concorrenti
è possibile la verifica del loro possesso in momenti in attesa della definizione dei giudizi pendenti
diversi per ciascun operatore coincidenti con la data circa l’illegittimità di provvedimenti di risoluzione
di presentazione della domanda di partecipazione, di precedenti appalti. A riguardo, benchè sia
poiché ciò non crea alcuna disparità di trattamento stato posto un bilanciamento prevedendo
tra i diversi operatori”, ha posto in risalto che in l’onere motivazionale a carico della stazione
ogni caso, “a prescindere appaltante, è opportuno
dalla distinzione tra requisiti evidenziare come l’istruttoria
di carattere oggettivo e Ai sensi del nuovo comma (non sempre agevole)
soggettivo” […] ogni […] 10-bis dell’art. 80 del Codice volta all’accertamento della
requisito di partecipazione Appalti deve ritenersi che fondatezza dell’esclusione da
alla procedura, deve essere la mancata dichiarazione disporre, viene eseguita sul
posseduto al momento di una risoluzione anteriore provvedimento di risoluzione
di presentazione della al triennio non può del contratto con riferimento
domanda di partecipazione giustificare l’esclusione di al quale potrebbe essere
alla procedura e, quindi, un concorrente pendente il relativo giudizio
in ultimo, al momento di all’esito del quale il giudice
scadenza del termine per la potrebbe successivamente
presentazione delle domande” dichiararne l’illegittimità. A ciò
(Cons. Stato, V, 3 settembre 2018, n. 5142). … si aggiunga che, considerato che detta motivazione
Alla luce di ciò, deve concludersi che ai fini del dovrebbe riguardare la gravità della fattispecie, la
possesso del requisito relativo all’assenza di connessione tra la condotta valutata e l’oggetto
precedenti risoluzioni per inadempimento occorre del contratto da affidare nonché il tempo trascorso
guardare al momento di scadenza del termine dalla precedente violazione ai fini della rilevanza,
per la presentazione delle offerte, essendo l’accertamento di detti elementi non risulta compito
necessario che a quel tempo non risultino a carico facile per l’Amministrazione, che non potrebbe
del concorrente atti di risoluzione ricadenti nel limitarsi a riferire circa l’esistenza di un mero fatto
precedente arco triennale». storico (segnalazione di inadempimento).
In sede di dichiarazione della risoluzione
4. Conclusioni intervenuta nel triennio di riferimento, si ritiene
comunque opportuno valorizzare la pendenza del
Alla luce delle argomentazioni sin qui rassegnate, giudizio civile con il quale si contesta la risoluzione
dopo l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni contrattuale, così da fornire un quadro quanto
si registra un incremento dei confini della più dettagliato ai fini del giudizio di affidabilità da
discrezionalità dell’Amministrazione con titolarità parte della stazione appaltante.
59