Page 59 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 i primi (come, ad es., il possesso del fatturato in   a  disporre  l’esclusione  del concorrente  in
                 servizi analoghi) è corretto ritenere che il periodo   presenza  di  significative  carenze  nell’esecuzione
                 del possesso decorra a ritroso da una data fissa,   di un  precedente  appalto  come  individuate  in
                 valevole  per  tutti,  così  da  garantire  l’assoluta   un  provvedimento  di risoluzione,  a  prescindere
                 parità di trattamento, per i secondi (e in generale   dalla  circostanza  che  la  legittimità di detto
                 per tutti i requisiti il cui possesso non debba essere   provvedimento sia sub judice.
                 dimostrato  con  riferimento  ad  un  determinato
                 periodo continuativo, come, appunto, la mancanza   Detta  circostanza  determina  l’inevitabile  effetto
                 di cause ostative alla partecipazione alla procedura)   di un  potenziale  danno  a  carico  dei  concorrenti
                 è possibile la verifica del loro possesso in momenti   in  attesa  della  definizione  dei  giudizi  pendenti
                 diversi per ciascun operatore coincidenti con la data   circa l’illegittimità di provvedimenti di risoluzione
                 di presentazione della domanda di partecipazione,   di precedenti  appalti.  A  riguardo,  benchè  sia
                 poiché ciò non crea alcuna disparità di trattamento   stato  posto  un  bilanciamento  prevedendo
                 tra i diversi operatori”, ha posto in risalto che in   l’onere  motivazionale a  carico  della stazione
                 ogni caso,  “a  prescindere                                     appaltante,  è    opportuno
                 dalla distinzione  tra  requisiti                               evidenziare  come  l’istruttoria
                 di  carattere  oggettivo  e     Ai sensi del nuovo comma        (non     sempre    agevole)
                 soggettivo”   […]   ogni   […]   10-bis dell’art. 80 del Codice   volta all’accertamento  della
                 requisito  di  partecipazione   Appalti deve ritenersi che      fondatezza  dell’esclusione  da
                 alla  procedura,  deve  essere   la mancata dichiarazione       disporre,  viene eseguita  sul
                 posseduto   al    momento       di una risoluzione anteriore    provvedimento  di risoluzione
                 di    presentazione   della         al triennio non può         del  contratto  con  riferimento
                 domanda  di  partecipazione     giustificare l’esclusione di    al  quale  potrebbe  essere
                 alla  procedura  e,  quindi,          un concorrente            pendente  il relativo  giudizio
                 in  ultimo,  al  momento  di                                    all’esito  del  quale  il  giudice
                 scadenza  del  termine  per  la                                 potrebbe    successivamente
                 presentazione delle domande”                                    dichiararne l’illegittimità. A ciò
                 (Cons.  Stato,  V,  3  settembre  2018,  n.  5142).  …   si aggiunga che, considerato che detta motivazione
                 Alla  luce  di  ciò,  deve  concludersi  che  ai  fini  del   dovrebbe riguardare la gravità della fattispecie, la
                 possesso del requisito relativo all’assenza  di   connessione  tra  la  condotta  valutata  e  l’oggetto
                 precedenti risoluzioni per inadempimento occorre   del contratto da affidare nonché il tempo trascorso
                 guardare al momento di scadenza del termine    dalla precedente violazione ai fini della rilevanza,
                 per la  presentazione delle offerte, essendo   l’accertamento di detti elementi non risulta compito
                 necessario che a quel tempo non risultino a carico   facile  per  l’Amministrazione,  che  non  potrebbe
                 del concorrente  atti di risoluzione ricadenti  nel   limitarsi a riferire circa l’esistenza di un mero fatto
                 precedente arco triennale».                    storico (segnalazione di inadempimento).

                                                                In  sede  di dichiarazione  della risoluzione
                    4. Conclusioni                              intervenuta  nel  triennio  di  riferimento,  si  ritiene
                                                                comunque opportuno valorizzare la pendenza del
                 Alla luce delle argomentazioni sin qui rassegnate,   giudizio civile con il quale si contesta la risoluzione
                 dopo l’entrata in vigore del Decreto Semplificazioni   contrattuale,  così  da  fornire  un  quadro  quanto
                 si  registra  un  incremento  dei  confini  della   più dettagliato ai fini del giudizio di affidabilità da
                 discrezionalità dell’Amministrazione  con  titolarità   parte della stazione appaltante.















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