Page 69 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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In Pillole Mediappalti
dei punteggi attribuiti dai singoli commissari, non risulti specificatamente che si sia proceduto
trattandosi di formalità interna relativa ai lavori conformemente alla lex specialis di gara non
della Commissione esaminatrice, i cui giudizi, assume alcuna valenza dirimente ai fini dedotti
ai fini della verbalizzazione e della pubblicità in ricorso, proprio in quanto, nella lex specialis
esterna, sono sufficientemente documentati con interessante la gara sottoposta a giudizio, non era
la sola attribuzione del voto complessivo finale” espressamente prevista la specifica verbalizzazione
(Cons. Stato, Sez. V, 14/2/2018, n. 952; Sez. III, sul punto. Né può inferirsi, dalla sola circostanza
8/9/2015, n. 4209; Sez. IV, 16/2/2012, n. 810).” che il punteggio finale attribuito da parte della
nuova commissione sia pari a zero, che sia del
A seguire il Tar Sicilia, Palermo, sez. III, 10 tutto mancata la fase della valutazione singola
ottobre 2019, n. 2340 il quale ribadisce che: “… da parte di ciascun commissario, anche proprio in
E, tuttavia, si premette, sul punto, che un’attività considerazione del peculiare punteggio attribuito.”
di valutazione effettuata da parte di un organo
collegiale dà luogo a un inevitabile scambio di Più di recente, Consiglio di Stato, sez. III,
informazioni e riflessioni, per cui il naturale dialogo 09.12.2020 n. 7787, ricorda che: “Sul punto
tra Commissari comporta che ognuno di loro è sufficiente opporre i più recenti arresti della
conosca le opinioni degli altri e subisca una certa giurisprudenza amministrativa, che ha oramai
“influenza”. da tempo affermato il principio secondo cui “in
assenza di una espresso obbligo di specifica
E, dall’altro, la disposizione della lex specialis verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara,
richiamata da parte ricorrente e sopra riportata nei non vi è ragione per derogare dal principio generale
suoi elementi essenziali ai fini che interessano, non secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari
fa specifica menzione, in alcuna parte, dell’obbligo sono destinati ad essere assorbiti nella decisione
di verbalizzazione dei coefficienti attribuiti dai collegiale finale, costituente momento di sintesi
singoli commissari, richiedendosi esclusivamente della comparazione e composizione dei giudizi
che i detti coefficienti vengano valutati dalla individuali; mentre la separata enunciazione dei
Commissione per l’attribuzione del coefficiente punteggi attribuiti dai singoli commissari assume
discrezionale finale. valore di formalità interna relativa ai lavori della
commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini
In analoga fattispecie quanto alla formulazione della verbalizzazione e della pubblicità esterna,
della lex specialis, è stato statuito che “In assenza sono sufficientemente documentati con la sola
di una espresso obbligo di specifica verbalizzazione attribuzione del voto complessivo finale” (Consiglio
imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione di Stato sez. V, 14/02/2018, n.952, Cons. St., Sez.
per derogare dal principio generale secondo il III, 13 ottobre 2017 n. 4772; Cons. St., Sez. V, 8
quale gli apprezzamenti dei commissari sono settembre 2015, n. 4209 e Sez. IV, 16 febbraio
destinati ad essere assorbiti nella decisione 2012, n. 810 ). Non vi è ragione, per quanto asserito
collegiale finale, costituente momento di sintesi da parte appellante e per quanto risulta agli atti,
della comparazione e composizione dei giudizi per ritenere che questo principio non debba trovare
individuali; mentre la separata enunciazione dei applicazione anche nel caso che ci occupa. La
punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume disposizione, infatti, non fa menzione dell’obbligo
valore di formalità interna relativa ai lavori della di verbalizzazione dei coefficienti attribuiti dai
Commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini singoli commissari, ma si richiede soltanto che
della verbalizzazione e della pubblicità esterna, le valutazioni dei singoli commissari vengano
sono sufficientemente documentati con la sola trasformati in media e dunque nell’attribuzione
attribuzione del voto complessivo finale” (Consiglio finale del coefficiente discrezionale. Nessun pregio
di Stato, sez. III, 13.10.2017 n. 4772) (principio hanno, dunque, le allegazioni di parte appellante
ribadito, da ultimo, con la successiva sentenza del circa il presunto metodo collegiale adottato di fatto
C.d.S. n. 3033/2018); conclusioni cui, nella loro dalla commissione posto che le stesse appaiono
piena condivisione, si ritiene di dovere addivenire come indicazioni di massima al fine di una coerente
anche nella vicenda in esame. E la circostanza e razionale attribuzione dei punteggi.”
che, nella vicenda in esame, a differenza di
quanto avvenuto nella fattispecie oggetto del
precedente di cui sopra, nel verbale di interesse
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