Page 69 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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In Pillole                                                                           Mediappalti







                 dei  punteggi  attribuiti  dai  singoli  commissari,   non  risulti  specificatamente  che  si  sia  proceduto
                 trattandosi  di  formalità  interna  relativa  ai  lavori   conformemente  alla  lex  specialis  di  gara  non
                 della  Commissione  esaminatrice,  i  cui  giudizi,   assume  alcuna  valenza  dirimente  ai  fini  dedotti
                 ai  fini  della  verbalizzazione  e  della  pubblicità   in ricorso,  proprio in quanto,  nella lex specialis
                 esterna,  sono  sufficientemente  documentati  con   interessante la gara sottoposta a giudizio, non era
                 la  sola  attribuzione  del  voto  complessivo  finale”   espressamente prevista la specifica verbalizzazione
                 (Cons. Stato, Sez. V, 14/2/2018, n. 952; Sez. III,   sul punto. Né può inferirsi, dalla sola circostanza
                 8/9/2015, n. 4209; Sez. IV, 16/2/2012, n. 810).”  che  il  punteggio  finale  attribuito  da  parte  della
                                                                nuova  commissione  sia  pari  a  zero,  che  sia  del
                 A  seguire  il Tar  Sicilia, Palermo,  sez.  III,  10   tutto  mancata  la  fase  della  valutazione  singola
                 ottobre  2019,  n.  2340  il  quale  ribadisce  che:  “…   da parte di ciascun commissario, anche proprio in
                 E, tuttavia, si premette, sul punto, che un’attività   considerazione del peculiare punteggio attribuito.”
                 di valutazione  effettuata  da  parte  di un  organo
                 collegiale  dà  luogo  a  un  inevitabile  scambio  di   Più  di  recente,  Consiglio  di  Stato,  sez.  III,
                 informazioni e riflessioni, per cui il naturale dialogo   09.12.2020  n.  7787,  ricorda  che:  “Sul  punto
                 tra  Commissari  comporta  che  ognuno  di  loro   è  sufficiente  opporre  i  più  recenti  arresti  della
                 conosca le opinioni degli altri e subisca una certa   giurisprudenza  amministrativa,  che  ha  oramai
                 “influenza”.                                   da  tempo  affermato  il  principio  secondo  cui  “in
                                                                assenza  di  una  espresso  obbligo  di  specifica
                 E,  dall’altro,  la  disposizione  della  lex  specialis   verbalizzazione  imposto  dal  disciplinare  di  gara,
                 richiamata da parte ricorrente e sopra riportata nei   non vi è ragione per derogare dal principio generale
                 suoi elementi essenziali ai fini che interessano, non   secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari
                 fa specifica menzione, in alcuna parte, dell’obbligo   sono destinati ad essere assorbiti nella decisione
                 di  verbalizzazione  dei  coefficienti  attribuiti  dai   collegiale  finale,  costituente  momento  di  sintesi
                 singoli  commissari,  richiedendosi  esclusivamente   della  comparazione  e  composizione  dei  giudizi
                 che  i  detti  coefficienti  vengano  valutati  dalla   individuali;  mentre  la  separata  enunciazione  dei
                 Commissione  per  l’attribuzione  del  coefficiente   punteggi attribuiti dai singoli commissari assume
                 discrezionale finale.                          valore di  formalità  interna relativa  ai  lavori  della
                                                                commissione  esaminatrice  –  i  cui  giudizi,  ai  fini
                 In  analoga  fattispecie  quanto  alla  formulazione   della verbalizzazione e della pubblicità  esterna,
                 della lex specialis, è stato statuito che “In assenza   sono  sufficientemente  documentati  con  la  sola
                 di una espresso obbligo di specifica verbalizzazione   attribuzione del voto complessivo finale” (Consiglio
                 imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione   di Stato sez. V, 14/02/2018, n.952, Cons. St., Sez.
                 per  derogare  dal  principio generale  secondo  il   III, 13 ottobre 2017 n. 4772; Cons. St., Sez. V, 8
                 quale  gli  apprezzamenti  dei  commissari  sono   settembre  2015,  n.  4209  e  Sez.  IV,  16  febbraio
                 destinati  ad  essere  assorbiti nella  decisione   2012, n. 810 ). Non vi è ragione, per quanto asserito
                 collegiale  finale,  costituente  momento  di  sintesi   da parte appellante e per quanto risulta agli atti,
                 della  comparazione  e  composizione  dei  giudizi   per ritenere che questo principio non debba trovare
                 individuali;  mentre  la  separata  enunciazione  dei   applicazione  anche  nel  caso  che  ci  occupa.  La
                 punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume   disposizione, infatti, non fa menzione dell’obbligo
                 valore di  formalità  interna relativa  ai  lavori  della   di  verbalizzazione  dei  coefficienti  attribuiti  dai
                 Commissione  esaminatrice  –  i  cui  giudizi,  ai  fini   singoli  commissari,  ma  si  richiede  soltanto  che
                 della verbalizzazione e della pubblicità  esterna,   le  valutazioni  dei  singoli  commissari  vengano
                 sono  sufficientemente  documentati  con  la  sola   trasformati  in  media  e  dunque  nell’attribuzione
                 attribuzione del voto complessivo finale” (Consiglio   finale del coefficiente discrezionale. Nessun pregio
                 di Stato, sez. III, 13.10.2017 n. 4772) (principio   hanno, dunque, le allegazioni di parte appellante
                 ribadito, da ultimo, con la successiva sentenza del   circa il presunto metodo collegiale adottato di fatto
                 C.d.S.  n.  3033/2018);  conclusioni  cui,  nella  loro   dalla  commissione  posto  che  le  stesse  appaiono
                 piena condivisione, si ritiene di dovere addivenire   come indicazioni di massima al fine di una coerente
                 anche  nella  vicenda  in  esame.  E  la  circostanza   e razionale attribuzione dei punteggi.”
                 che,  nella  vicenda  in  esame,  a  differenza  di
                 quanto  avvenuto  nella  fattispecie  oggetto  del
                 precedente  di cui sopra,  nel  verbale  di interesse

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