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Mediappalti Pareri & Sentenze
Consiglio di Stato, Sez. IV, 19/2/2021, n. 1492
Sul nesso di strumentalità tra il diritto all’accesso e il documento di cui si invoca la conoscenza
“... il Collegio rileva in termini generali che secondo la disciplina positiva del diritto di accesso, da intendersi
come situazione soggettiva strumentale per la tutela di situazioni sostanziali (cfr. Cons. Stato, ad. pl., 18
aprile 2006, n. 6), sul piano della logica difensiva viene “comunque” garantito l’accesso, entro gli stringenti
limiti in cui la parte interessata all’ostensione dimostri la necessità (o la stretta indispensabilità per i dati
sensibili e giudiziari), la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il
documento di cui si invoca la conoscenza.
In particolare, come di recente statuito dall’Adunanza plenaria nella sentenza n. 20 del 25 settembre
2020, “la necessità (o la stretta indispensabilità) della conoscenza del documento determina il nesso
di strumentalità tra il diritto all’accesso e la situazione giuridica ‘finale’, nel senso che l’ostensione del
documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il
tramite – in questo senso strumentale – per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali
e secondari) integranti la fattispecie costitutiva della situazione giuridica ‘finale’ controversa e delle
correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. La delibazione è condotta sull’astratta pertinenza
della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa”.
Pertanto, se, da un lato, ai fini dell’accesso è sufficiente la sussistenza del solo nesso di necessaria
strumentalità tra l’accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici (v. art. 24, comma 7,
legge n. 241/1990 e s.m.i.), dall’altro, vi è la necessità di circoscrivere le qualità dell’interesse legittimante
a quelle ipotesi che – sole – garantiscono la piena corrispondenza tra la situazione (sostanziale)
giuridicamente tutelata ed i fatti (principali e secondari) di cui la stessa fattispecie si compone, atteso
il necessario raffronto che l’interprete deve operare, in termini di pratica sussunzione, tra la fattispecie
concreta di cui la parte domanda la tutela in giudizio e l’astratto paradigma legale che ne costituisce la base
legale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., n. 20/2020).
Inoltre, il legislatore ha ulteriormente richiesto che la situazione legittimante l’accesso sia “collegata al
documento al quale è chiesto l’accesso”, in modo tale da evidenziare in maniera diretta ed inequivoca
il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale al documento di cui viene richiesta
l’ostensione, e per l’ottenimento del quale l’accesso difensivo, in quanto situazione strumentale, fa da
tramite (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., n. 20/2020) ...”
Consiglio di Stato, Sez. III, 09/02/2020, n. 1225
Il “‘soccorso procedimentale’, nettamente distinto dal ‘soccorso istruttorio’, utile per risolvere dubbi
riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica””
“… rinviene nel sistema normativo degli appalti pubblici la possibilità, in relazione all’art. 83, di attivare da
parte della stazione appaltante un ‘soccorso procedimentale’, nettamente distinto dal ‘soccorso istruttorio’,
utile per risolvere dubbi riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica”, tramite
l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta,
ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà
del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità (Cons. Stato, sez. V, n. 680/2020).
Nel caso di specie, il “soccorso procedimentale” non avrebbe violato i segnalati limiti di ammissibilità,
posto che il chiarimento utile a dirimere il dubbio non avrebbe costituito una modifica dell’offerta tecnica
presentata in gara, né vi avrebbe apportato dati correttivi o manipolativi, ma si sarebbe limitato a
confermare la portata di elementi già in essa contenuti, ovvero a fornire riscontro della “svista” occorsa
nella compilazione dell’offerta economica.”
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