Page 62 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Mediappalti                                                                    Pareri & Sentenze






                 Consiglio di Stato, Sez. IV, 19/2/2021, n. 1492

                 Sul nesso di strumentalità tra il diritto all’accesso e il documento di cui si invoca la conoscenza


                 “... il Collegio rileva in termini generali che secondo la disciplina positiva del diritto di accesso, da intendersi
                 come situazione soggettiva strumentale per la tutela di situazioni sostanziali (cfr. Cons. Stato, ad. pl., 18
                 aprile 2006, n. 6), sul piano della logica difensiva viene “comunque” garantito l’accesso, entro gli stringenti
                 limiti in cui la parte interessata all’ostensione dimostri la necessità (o la stretta indispensabilità per i dati
                 sensibili e giudiziari), la corrispondenza e il collegamento tra la situazione che si assume protetta ed il
                 documento di cui si invoca la conoscenza.
                 In  particolare,  come  di  recente  statuito  dall’Adunanza  plenaria  nella  sentenza  n.  20  del  25  settembre
                 2020,  “la  necessità  (o  la  stretta  indispensabilità)  della  conoscenza  del  documento  determina  il  nesso
                 di  strumentalità  tra  il  diritto  all’accesso  e  la  situazione  giuridica  ‘finale’,  nel  senso  che  l’ostensione  del
                 documento amministrativo deve essere valutata, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, come il
                 tramite – in questo senso strumentale – per acquisire gli elementi di prova in ordine ai fatti (principali
                 e  secondari)  integranti  la  fattispecie  costitutiva  della  situazione  giuridica  ‘finale’  controversa  e  delle
                 correlative pretese astrattamente azionabili in giudizio. La delibazione è condotta sull’astratta pertinenza
                 della documentazione rispetto all’oggetto della res controversa”.
                 Pertanto,  se,  da  un  lato,  ai  fini  dell’accesso  è  sufficiente  la  sussistenza  del  solo  nesso  di  necessaria
                 strumentalità tra l’accesso e la cura o la difesa in giudizio dei propri interessi giuridici (v. art. 24, comma 7,
                 legge n. 241/1990 e s.m.i.), dall’altro, vi è la necessità di circoscrivere le qualità dell’interesse legittimante
                 a  quelle  ipotesi  che  –  sole  –  garantiscono  la  piena  corrispondenza  tra  la  situazione  (sostanziale)
                 giuridicamente tutelata ed i fatti (principali e secondari) di cui la stessa fattispecie si compone, atteso
                 il necessario raffronto che l’interprete deve operare, in termini di pratica sussunzione, tra la fattispecie
                 concreta di cui la parte domanda la tutela in giudizio e l’astratto paradigma legale che ne costituisce la base
                 legale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., n. 20/2020).
                 Inoltre, il legislatore ha ulteriormente richiesto che la situazione legittimante l’accesso sia “collegata al
                 documento al quale è chiesto l’accesso”, in modo tale da evidenziare in maniera diretta ed inequivoca
                 il nesso di strumentalità che avvince la situazione soggettiva finale al documento di cui viene richiesta
                 l’ostensione,  e  per  l’ottenimento  del  quale  l’accesso  difensivo,  in  quanto  situazione  strumentale,  fa  da
                 tramite (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., n. 20/2020) ...”



                 Consiglio di Stato, Sez. III, 09/02/2020, n. 1225


                 Il  “‘soccorso  procedimentale’,  nettamente  distinto  dal  ‘soccorso  istruttorio’,  utile  per  risolvere  dubbi
                 riguardanti “gli elementi essenziali dell’offerta tecnica ed economica””

                 “… rinviene nel sistema normativo degli appalti pubblici la possibilità, in relazione all’art. 83, di attivare da
                 parte della stazione appaltante un ‘soccorso procedimentale’, nettamente distinto dal ‘soccorso istruttorio’,
                 utile  per  risolvere  dubbi  riguardanti  “gli  elementi  essenziali  dell’offerta  tecnica  ed  economica”,  tramite
                 l’acquisizione di chiarimenti da parte del concorrente che non assumano carattere integrativo dell’offerta,
                 ma che siano finalizzati unicamente a consentirne l’esatta interpretazione e a ricercare l’effettiva volontà
                 del partecipante alla gara, superandone le eventuali ambiguità (Cons. Stato, sez. V, n. 680/2020).
                 Nel  caso  di  specie,  il  “soccorso  procedimentale”  non  avrebbe  violato  i  segnalati  limiti  di  ammissibilità,
                 posto che il chiarimento utile a dirimere il dubbio non avrebbe costituito una modifica dell’offerta tecnica
                 presentata  in  gara,  né  vi  avrebbe  apportato  dati  correttivi  o  manipolativi,  ma  si sarebbe  limitato a
                 confermare la portata di elementi già in essa contenuti, ovvero a fornire riscontro della “svista” occorsa
                 nella compilazione dell’offerta economica.”

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