Page 58 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Mediappalti Il Punto
Codice Appalti , ha rilevato che «le informazioni riconoscere un qualche apprezzabile valore,
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omesse devono essere quelle «dovute ai fini del oltreché alla risoluzione anteriore al triennio in
corretto svolgimento della procedura di selezione» sé, anche alla sua mancata comunicazione in fase
(cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 6 luglio 2020, n. partecipativa» (cfr. cit. Consiglio di Stato, Sez. III,
4314). A riguardo, rileva anche la pronuncia 7 dicembre 2020, n. 7730).
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 28
agosto 2020, n. 16 la quale ha posto in rilievo Pertanto, in conformità ai più recenti indirizzi
che l’elemento caratterizzante le dichiarazioni giurisprudenziali deve ritenersi che la mancata
false o fuorvianti di cui all’art. 80, comma 5 dichiarazione di una risoluzione anteriore
lett. c-bis) del Codice Appalti è costituito dalla al triennio giammai possa giustificare
idoneità a «influenzare le decisioni sull’esclusione, l’esclusione di un concorrente.
la selezione o l’aggiudicazione» della stazione
appaltante. Ai fini dell’esclusione non è dunque La medesima giurisprudenza si è poi interrogata
sufficiente che l’informazione sia falsa ma anche al fine di chiarire quali siano gli estremi temporali
che la stessa sia diretta ed in grado di sviare rilevanti ai fini della delimitazione del triennio:
l’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti considerato che quest’ultimo ai sensi del comma
concernenti la procedura di gara. 10-bis decorre dalla data di adozione del
provvedimento amministrativo di risoluzione,
Convenendo con la giurisprudenza che ha occorre definire se il momento che assume valore
posto in risalto la insussistenza dell’omissione ai fini della verifica dello spirarsi del periodo
dichiarativa relativa a vicende anteriori al triennale coincida con la pubblicazione del bando
triennio, con conseguente impossibilità di rilevare di gara ovvero con il termine per la presentazione
l’inadempimento a un obbligo che, altrimenti, delle offerte (od eventualmente, ancora, con la
sarebbe eccessivamente oneroso per l’operatore data di effettiva presentazione dell’offerta del
economico e non apporterebbe significativi singolo concorrente).
elementi di conoscenza alla stazione appaltante,
trattandosi di vicende professionali datate o, Sul punto è stato osservato che «Il riferimento
comunque, ormai insignificanti (Cons. Stato, V, 12 ai precedenti di giurisprudenza che richiamano
marzo 2020, n. 1774; nello stesso senso, Id., 5 all’uopo la data di pubblicazione del bando …
marzo 2020, n. 1605; 24 giugno 2020, n. 4044; non appare dirimente, atteso che l’affermazione
IV, n. 4937 del 2020), il Consiglio di Stato ha si presenta in tali precedenti quale mero obiter
poi «escluso, in termini generali, che la mancata dictum non specificamente rilevante ai fini della
comunicazione di una risoluzione anteriore al soluzione del caso.
triennio possa assumere rilievo di per sé a fini
espulsivi: le omissioni comunicative rilevanti non Per dare risposta al quesito occorre premettere che
possono infatti riguardare altro che «informazioni la dichiarazione circa l’assenza di atti di risoluzione
[…] suscettibili di influenzare le decisioni rilevanti a fini escludenti afferisce al possesso di
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione, uno dei requisiti generali di gara… Trattandosi di
ovvero […] informazioni dovute ai fini del corretto un requisito, non può dunque che farsi riferimento
svolgimento della procedura» (art. 80, comma 5, al relativo regime, generale e speciale di gara.
lett. c-bis), d.lgs. n. 50 del 2016), e nella specie la Al riguardo la giurisprudenza di questo Consiglio
risoluzione anteriore al triennio forma già oggetto di Stato, ricordata l’opinione di chi distingue “tra
di una valutazione legale tipica d’irrilevanza a requisiti (di partecipazione) oggettivi e requisiti
fini escludenti. Di qui l’assenza di spazi per poter (di partecipazione) soggettivi” ritenendo che “per
2. Ai sensi della quale la stazione appaltante può disporre l’esclusione nel caso in cui «c-bis) l’operatore
economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o
di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,
informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o
l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura
di selezione».
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