Page 58 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
P. 58

Mediappalti                                                                              Il Punto






                 Codice  Appalti , ha  rilevato  che  «le  informazioni   riconoscere  un  qualche  apprezzabile valore,
                             2
                 omesse  devono  essere  quelle  «dovute  ai  fini  del   oltreché  alla  risoluzione anteriore  al  triennio  in
                 corretto svolgimento della procedura di selezione»   sé, anche alla sua mancata comunicazione in fase
                 (cfr.  Consiglio  di  Stato,  Sez.  V,  6  luglio  2020,  n.   partecipativa» (cfr. cit. Consiglio di Stato, Sez. III,
                 4314).  A riguardo, rileva anche  la pronuncia   7 dicembre 2020, n. 7730).
                 dell’Adunanza  Plenaria  del  Consiglio  di  Stato,  28
                 agosto  2020,  n.  16  la  quale  ha  posto  in  rilievo   Pertanto,  in  conformità  ai  più  recenti  indirizzi
                 che  l’elemento  caratterizzante  le dichiarazioni   giurisprudenziali  deve  ritenersi che  la mancata
                 false  o  fuorvianti  di  cui  all’art.  80,  comma  5   dichiarazione di una  risoluzione anteriore
                 lett. c-bis)  del  Codice  Appalti  è  costituito  dalla   al   triennio   giammai   possa   giustificare
                 idoneità a «influenzare le decisioni sull’esclusione,   l’esclusione di un concorrente.
                 la selezione o l’aggiudicazione»  della  stazione
                 appaltante.  Ai  fini  dell’esclusione  non  è  dunque   La  medesima  giurisprudenza  si è  poi interrogata
                 sufficiente  che  l’informazione  sia  falsa  ma  anche   al fine di chiarire quali siano gli estremi temporali
                 che  la stessa  sia diretta  ed in grado  di sviare   rilevanti  ai  fini  della  delimitazione  del  triennio:
                 l’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti   considerato  che  quest’ultimo  ai  sensi  del  comma
                 concernenti la procedura di gara.              10-bis decorre  dalla data  di adozione  del
                                                                provvedimento  amministrativo  di risoluzione,
                 Convenendo  con  la  giurisprudenza  che  ha   occorre definire se il momento che assume valore
                 posto in risalto la insussistenza dell’omissione   ai  fini  della  verifica  dello  spirarsi  del  periodo
                 dichiarativa  relativa  a  vicende  anteriori  al   triennale coincida con la pubblicazione del bando
                 triennio, con conseguente impossibilità di rilevare   di gara ovvero con il termine per la presentazione
                 l’inadempimento  a  un  obbligo che,  altrimenti,   delle  offerte  (od  eventualmente,  ancora,  con  la
                 sarebbe  eccessivamente  oneroso  per  l’operatore   data  di  effettiva  presentazione  dell’offerta  del
                 economico  e  non  apporterebbe  significativi   singolo concorrente).
                 elementi  di conoscenza  alla stazione appaltante,
                 trattandosi  di  vicende  professionali  datate  o,   Sul  punto  è  stato  osservato  che  «Il  riferimento
                 comunque, ormai insignificanti (Cons. Stato, V, 12   ai  precedenti  di  giurisprudenza  che  richiamano
                 marzo  2020,  n.  1774;  nello  stesso  senso,  Id.,  5   all’uopo  la  data  di  pubblicazione  del  bando  …
                 marzo 2020, n. 1605; 24 giugno 2020, n. 4044;   non  appare  dirimente,  atteso  che  l’affermazione
                 IV,  n.  4937  del  2020),  il  Consiglio  di  Stato  ha   si  presenta  in  tali  precedenti  quale  mero  obiter
                 poi «escluso, in termini generali, che la mancata   dictum  non  specificamente  rilevante  ai  fini  della
                 comunicazione  di  una  risoluzione  anteriore  al   soluzione del caso.
                 triennio  possa  assumere  rilievo  di  per  sé  a  fini
                 espulsivi: le omissioni comunicative rilevanti non   Per dare risposta al quesito occorre premettere che
                 possono infatti riguardare altro che «informazioni   la dichiarazione circa l’assenza di atti di risoluzione
                 […]  suscettibili  di  influenzare  le  decisioni   rilevanti  a  fini  escludenti  afferisce  al  possesso  di
                 sull’esclusione,  la selezione o  l’aggiudicazione,   uno dei requisiti generali di gara… Trattandosi di
                 ovvero […] informazioni dovute ai fini del corretto   un requisito, non può dunque che farsi riferimento
                 svolgimento della procedura» (art. 80, comma 5,   al  relativo  regime,  generale  e  speciale  di  gara.
                 lett. c-bis), d.lgs. n. 50 del 2016), e nella specie la   Al  riguardo  la  giurisprudenza  di  questo  Consiglio
                 risoluzione anteriore al triennio forma già oggetto   di Stato, ricordata l’opinione di chi distingue “tra
                 di  una  valutazione  legale  tipica  d’irrilevanza  a   requisiti  (di  partecipazione)  oggettivi  e  requisiti
                 fini escludenti. Di qui l’assenza di spazi per poter   (di partecipazione) soggettivi” ritenendo che “per





                 2. Ai sensi della quale la stazione appaltante può disporre l’esclusione nel caso in cui «c-bis) l’operatore
                 economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o
                 di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza,
                 informazioni  false  o  fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le  decisioni  sull’esclusione,  la  selezione  o
                 l’aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura
                 di selezione».

                                                             58
   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63