Page 57 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
P. 57

Il Punto                                                                             Mediappalti







                 contenzioso circa la risoluzione contrattuale.  deve  essere  interpretata  in  connessione  con  il
                                                                successivo comma 10-bis del medesimo articolo
                 Pertanto,  ai  fini  dichiarativi  nell’ambito  di   80, introdotto dal Decreto Sblocca Cantieri.
                 una  procedura  di gara,  deve  ritenersi  che  la
                 mancata dichiarazione di una  pregressa        Ai sensi del richiamato comma 10-bis testualmente
                 risoluzione,  anche   se   impugnata    dal    «…  Nei  casi  di  cui  al  comma  5,  la  durata  della
                 concorrente,  giustificherebbe  l’esclusione  di   esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data
                 un concorrente.                                di  adozione  del  provvedimento  amministrativo
                                                                di esclusione  ovvero,  in  caso  di contestazione  in
                 Fermo restando quanto sopra, con riferimento agli   giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della
                 effetti  derivanti  da  una  risoluzione  per  carenze   sentenza.  Nel  tempo  occorrente  alla  definizione
                 nell’esecuzione del precedente contratto e come tali   del giudizio, la  stazione  appaltante  deve  tenere
                 oggetto di obblighi dichiarativi nell’ambito di una   conto di tale fatto ai fini della propria valutazione
                 procedura di gara, la giurisprudenza si è interrogata   circa la sussistenza del presupposto per escludere
                 sulla necessità di portare  a  conoscenza  della   dalla partecipazione  alla procedura  l’operatore
                 stazione appaltante una transazione stipulata a   economico che l’abbia commesso.»
                 seguito della risoluzione contrattuale disposta
                 dalla stazione appaltante per grave inadempimento   È dunque indicato in tre anni il periodo entro cui
                 dell’appaltatore.  Ciò  in  quanto,  la  transazione   una pregressa vicenda professionale negativa può
                 impedisce    l’accertamento                                     comportare  l’esclusione  di un
                 giudiziale circa la legittimità o                               operatore  economico   dalle
                 meno della risoluzione stessa,   Nella nuova formulazione       procedure di gara.
                 ma determina definitivamente     dell’art. 80, comma 5 lett.
                 il  consolidamento  del  fatto                                  Ne  deriva  che  la  risoluzione
                 storico   costituito  dalla      c-ter) del Codice Appalti      per  inadempimento  di un
                 risoluzione per inadempimento   appare chiara la volontà del    precedente contratto d’appalto
                 disposta   dalla   stazione      legislatore di superare il     può  fondare  una  valutazione
                 appaltante,  che   richiede,    dubbio interpretativo circa     di inaffidabilità e non integrità
                 ai  sensi  dell’art.  1455  c.c.,   la rilevanza o meno, quale   dell’operatore  per  un  periodo
                 l’importanza e quindi la gravità   “esimente”, della pendenza   che  non  superi  il triennio,
                 dell’inadempimento. Ad avviso    di un contenzioso circa la     assumendo  rilevanza,  ai  fini
                 della  giurisprudenza,  tale     risoluzione contrattuale       della  decorrenza  di  detto
                 circostanza «integra comunque                                   periodo, la data  di adozione
                 il presupposto di cui all’art. 80,                              della        determinazione
                 comma 5 lett. C ter, del d.lgs.                                 amministrativa  di risoluzione
                 n.  50/2016.  Pertanto  doveva  essere  dichiarata   unilaterale  (cfr.  Consiglio  di  Stato,  Sez.  V,  29
                 compiutamente in sede di partecipazione e valutata   ottobre 2020 n. 6635; Consiglio di Stato, Sez. V, 5
                 dalla  commissione  di  gara la duplice risoluzione   marzo 2020, n. 1605).
                 del  contratto  per  reiterate  inadempienze  ascritte
                 alla controinteressata, non potendo il concorrente   In ambito giurisprudenziale è stato anche rilevato
                 dichiarante omettere di rendere in modo esauriente   come  la  risoluzione  contrattuale  anteriore  al
                 la dichiarazione facendo riferimento ad una propria   triennio, benchè non possa assumere rilievo a fini
                 valutazione  di non  gravità  della  vicenda  (Cons.   escludenti,  non  possa  neanche  formare  oggetto
                 Stato,  III,  13  giugno  2018,  n.  3628;  idem,  V,   di obbligo dichiarativo  assistito da  sanzione
                 5.3.2020,  n.  1605;  TAR  Campania,  Napoli,  IV,   (potenzialmente)  espulsiva.  In caso  contrario
                 17.6.2019, n. 3342)» (cfr. Tar Toscana, Sez. III,   si giungerebbe  altrimenti  al  paradosso  di poter
                 29 giugno 2020, n. 819).                       escludere il concorrente che non abbia comunicato
                                                                una circostanza di per sè inidonea a determinarne
                                                                l’esclusione  (cfr.  Consiglio  di  Stato,  Sez.  III,  7
                    3. La rilevanza temporale ai fini dichiarativi  dicembre 2020 n. 7730).

                 Ai fini applicativi della norma di cui all’articolo 80,   A riguardo, infatti, il Consiglio di Stato, considerata
                 comma 5 lett. c-ter) del Codice Appalti, la stessa   la portata dell’art. 80, comma 5, lettera c-bis) del

                                                             57
   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62