Page 57 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Il Punto Mediappalti
contenzioso circa la risoluzione contrattuale. deve essere interpretata in connessione con il
successivo comma 10-bis del medesimo articolo
Pertanto, ai fini dichiarativi nell’ambito di 80, introdotto dal Decreto Sblocca Cantieri.
una procedura di gara, deve ritenersi che la
mancata dichiarazione di una pregressa Ai sensi del richiamato comma 10-bis testualmente
risoluzione, anche se impugnata dal «… Nei casi di cui al comma 5, la durata della
concorrente, giustificherebbe l’esclusione di esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data
un concorrente. di adozione del provvedimento amministrativo
di esclusione ovvero, in caso di contestazione in
Fermo restando quanto sopra, con riferimento agli giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della
effetti derivanti da una risoluzione per carenze sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione
nell’esecuzione del precedente contratto e come tali del giudizio, la stazione appaltante deve tenere
oggetto di obblighi dichiarativi nell’ambito di una conto di tale fatto ai fini della propria valutazione
procedura di gara, la giurisprudenza si è interrogata circa la sussistenza del presupposto per escludere
sulla necessità di portare a conoscenza della dalla partecipazione alla procedura l’operatore
stazione appaltante una transazione stipulata a economico che l’abbia commesso.»
seguito della risoluzione contrattuale disposta
dalla stazione appaltante per grave inadempimento È dunque indicato in tre anni il periodo entro cui
dell’appaltatore. Ciò in quanto, la transazione una pregressa vicenda professionale negativa può
impedisce l’accertamento comportare l’esclusione di un
giudiziale circa la legittimità o operatore economico dalle
meno della risoluzione stessa, Nella nuova formulazione procedure di gara.
ma determina definitivamente dell’art. 80, comma 5 lett.
il consolidamento del fatto Ne deriva che la risoluzione
storico costituito dalla c-ter) del Codice Appalti per inadempimento di un
risoluzione per inadempimento appare chiara la volontà del precedente contratto d’appalto
disposta dalla stazione legislatore di superare il può fondare una valutazione
appaltante, che richiede, dubbio interpretativo circa di inaffidabilità e non integrità
ai sensi dell’art. 1455 c.c., la rilevanza o meno, quale dell’operatore per un periodo
l’importanza e quindi la gravità “esimente”, della pendenza che non superi il triennio,
dell’inadempimento. Ad avviso di un contenzioso circa la assumendo rilevanza, ai fini
della giurisprudenza, tale risoluzione contrattuale della decorrenza di detto
circostanza «integra comunque periodo, la data di adozione
il presupposto di cui all’art. 80, della determinazione
comma 5 lett. C ter, del d.lgs. amministrativa di risoluzione
n. 50/2016. Pertanto doveva essere dichiarata unilaterale (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29
compiutamente in sede di partecipazione e valutata ottobre 2020 n. 6635; Consiglio di Stato, Sez. V, 5
dalla commissione di gara la duplice risoluzione marzo 2020, n. 1605).
del contratto per reiterate inadempienze ascritte
alla controinteressata, non potendo il concorrente In ambito giurisprudenziale è stato anche rilevato
dichiarante omettere di rendere in modo esauriente come la risoluzione contrattuale anteriore al
la dichiarazione facendo riferimento ad una propria triennio, benchè non possa assumere rilievo a fini
valutazione di non gravità della vicenda (Cons. escludenti, non possa neanche formare oggetto
Stato, III, 13 giugno 2018, n. 3628; idem, V, di obbligo dichiarativo assistito da sanzione
5.3.2020, n. 1605; TAR Campania, Napoli, IV, (potenzialmente) espulsiva. In caso contrario
17.6.2019, n. 3342)» (cfr. Tar Toscana, Sez. III, si giungerebbe altrimenti al paradosso di poter
29 giugno 2020, n. 819). escludere il concorrente che non abbia comunicato
una circostanza di per sè inidonea a determinarne
l’esclusione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 7
3. La rilevanza temporale ai fini dichiarativi dicembre 2020 n. 7730).
Ai fini applicativi della norma di cui all’articolo 80, A riguardo, infatti, il Consiglio di Stato, considerata
comma 5 lett. c-ter) del Codice Appalti, la stessa la portata dell’art. 80, comma 5, lettera c-bis) del
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