Page 56 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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                 In particolare, nella nuova formulazione dell’articolo   dell’operatore  quale  esimente,  sembrerebbe  che,
                 80 è stato rimosso dalla lettera c) il capoverso che   ai  fini  dell’esclusione,  rilevi  la  sola  risoluzione
                 elencava  a  titolo  esemplificativo  e  non  tassativo   per  inadempimento  del precedente  appalto:
                 i  casi  nei  quali,  ad  avviso  del  legislatore,  si   sembrerebbe  sufficiente  il  mero  fatto  storico  di
                 configurava un grave illecito professionale.   una precedente risoluzione per inadempimento per
                                                                comminare l’esclusione, a prescindere dal fatto che
                 Contestualmente  sono  state  inserite  due  cause   l’operatore l’abbia sottoposta al vaglio del giudice
                 di esclusione  ciascuna  con  carattere  autonomo   per accertarne l’illegittimità.
                 che  riproducono  quanto  contenuto  nell’elenco  in
                 precedenza riportato alla lett. c), con delle eccezioni   È  stato  infatti  osservato  che  «a seguito
                 e novità rispetto alla precedente formulazione.  dell’introduzione  della  lett.  c-ter)  nel  corpo
                                                                dell’art.  80,  comma  5,  cit.,  sono  previste,  quale
                 Soffermandoci  sulla  fattispecie  di  cui  alla  nuova   distinta fattispecie di esclusione, le gravi carenze
                 lett.  c-ter)  dell’art. 80 comma 5,  la norma   esecutive  che  abbiano  causato  la risoluzione
                 appare  strutturata  secondo  un  nesso  eziologico   per  inadempimento  di  un  precedente  contratto
                 tra le carenze nell’esecuzione  del precedente   di appalto,  senza  richiedere  la  definitività  della
                 contratto  «che  hanno  causato»  specifici  effetti   stessa, cioè la non contestazione della risoluzione
                 ovvero «la risoluzione per inadempimento ovvero   da parte dell’appaltatore, ovvero la sua conferma
                 la  condanna  al  risarcimento  del  danno  o  altre   giudiziale, com’era nel testo originario dell’art. 80,
                 sanzioni comparabili».                         comma 5, lett. c), del Codice: il che, tuttavia, non
                                                                significa che la stazione appaltante sia esonerata
                 Rileva  ancora  come  detta  norma  –  rispetto  alla   dal dover manifestare con un atto formale la propria
                 precedente  formulazione  –  dia  oggi  rilievo  non   determinazione  di  risoluzione  del  contratto  nei
                 soltanto  alle  carenze  “significative”,  ma  anche  a   confronti dell’appaltatore, al fine di dare conto in
                 quelle “persistenti”.                          via definitiva delle carenze esecutive riscontrate»
                 È stato  inoltre  introdotto  l’obbligo a  carico  della   (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21 luglio 2020, n.
                 stazione appaltante di motivazione dell’eventuale   4668).
                 provvedimento di esclusione, tenendo in specifica
                 considerazione il tempo trascorso dalla violazione.   Come  ancora  evidenziato  anche  dal  Giudice
                 Detta  motivazione  dovrebbe  infatti  riguardare   Amministrativo,  «l’espunzione  dal testo  dall’art.
                 la  gravità  della  fattispecie,  la  connessione  tra  la   80, co. 5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 di pregressa
                 condotta  valutata  e  l’oggetto                               risoluzione contrattuale  o  di
                 del   contratto   da   affidare                                condanna  al  risarcimento  o
                 nonché il tempo trascorso dalla   Nella nuova formulazione     ad  altre  sanzioni,  determinate
                 precedente  violazione  ai  fini   dell’art. 80 del Codice     da    “significative   carenze
                 della rilevanza.                    Appalti l’originaria       nell’esecuzione    di    un
                                                  macro-fattispecie è stata     precedente contratto di appalto
                 Il  legislatore  del  Decreto     suddivisa in tre ipotesi     o di concessione”, contemplata
                 Semplificazioni ha poi eliminato   distinte (lettere c), c-bis) e   dall’originaria  versione  del
                 l’inciso «non  contestata  in    c-ter), l’ultima delle quali   codice,  fa  tabula  rasa  di ogni
                 giudizio,  ovvero  confermata                                  questione,  che  è  stata  oggetto
                 all’esito di un  giudizio»  riferito   concernente l’ipotesi della   anche di elegante disputa tra le
                 alla risoluzione anticipata di un   pregressa risoluzione      opposte  difese,  concernente  la
                 precedente  contratto:  ai  fini        anticipata             pregressa risoluzione, togliendo
                 della  partecipazione  alla  gara                              così  rilievo  alla  necessità  che
                 rileverebbe,  infatti,  la  mera                               essa,  per  non  poter  essere
                 risoluzione per  inadempimento  del  contratto  la   addotta  dall’amministrazione  debba  essere  stata
                 quale  deve  essere  dichiarata  anche  se  pende   impugnata dal concorrente» (cfr. TAR Lazio, Sez.
                 un  giudizio di  primo  grado  per  accertarne  il   III, 12 giugno 2020, n. 6498).
                 fondamento.
                                                                Appare, quindi, chiara la volontà del legislatore di
                 A  riguardo,  non  essendo  più prevista  la   superare il dubbio interpretativo circa la rilevanza
                 possibile  contestazione  in giudizio  da  parte   o  meno,  quale  “esimente”,  della  pendenza  di  un

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