Page 56 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Mediappalti Il Punto
In particolare, nella nuova formulazione dell’articolo dell’operatore quale esimente, sembrerebbe che,
80 è stato rimosso dalla lettera c) il capoverso che ai fini dell’esclusione, rilevi la sola risoluzione
elencava a titolo esemplificativo e non tassativo per inadempimento del precedente appalto:
i casi nei quali, ad avviso del legislatore, si sembrerebbe sufficiente il mero fatto storico di
configurava un grave illecito professionale. una precedente risoluzione per inadempimento per
comminare l’esclusione, a prescindere dal fatto che
Contestualmente sono state inserite due cause l’operatore l’abbia sottoposta al vaglio del giudice
di esclusione ciascuna con carattere autonomo per accertarne l’illegittimità.
che riproducono quanto contenuto nell’elenco in
precedenza riportato alla lett. c), con delle eccezioni È stato infatti osservato che «a seguito
e novità rispetto alla precedente formulazione. dell’introduzione della lett. c-ter) nel corpo
dell’art. 80, comma 5, cit., sono previste, quale
Soffermandoci sulla fattispecie di cui alla nuova distinta fattispecie di esclusione, le gravi carenze
lett. c-ter) dell’art. 80 comma 5, la norma esecutive che abbiano causato la risoluzione
appare strutturata secondo un nesso eziologico per inadempimento di un precedente contratto
tra le carenze nell’esecuzione del precedente di appalto, senza richiedere la definitività della
contratto «che hanno causato» specifici effetti stessa, cioè la non contestazione della risoluzione
ovvero «la risoluzione per inadempimento ovvero da parte dell’appaltatore, ovvero la sua conferma
la condanna al risarcimento del danno o altre giudiziale, com’era nel testo originario dell’art. 80,
sanzioni comparabili». comma 5, lett. c), del Codice: il che, tuttavia, non
significa che la stazione appaltante sia esonerata
Rileva ancora come detta norma – rispetto alla dal dover manifestare con un atto formale la propria
precedente formulazione – dia oggi rilievo non determinazione di risoluzione del contratto nei
soltanto alle carenze “significative”, ma anche a confronti dell’appaltatore, al fine di dare conto in
quelle “persistenti”. via definitiva delle carenze esecutive riscontrate»
È stato inoltre introdotto l’obbligo a carico della (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 21 luglio 2020, n.
stazione appaltante di motivazione dell’eventuale 4668).
provvedimento di esclusione, tenendo in specifica
considerazione il tempo trascorso dalla violazione. Come ancora evidenziato anche dal Giudice
Detta motivazione dovrebbe infatti riguardare Amministrativo, «l’espunzione dal testo dall’art.
la gravità della fattispecie, la connessione tra la 80, co. 5, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 di pregressa
condotta valutata e l’oggetto risoluzione contrattuale o di
del contratto da affidare condanna al risarcimento o
nonché il tempo trascorso dalla Nella nuova formulazione ad altre sanzioni, determinate
precedente violazione ai fini dell’art. 80 del Codice da “significative carenze
della rilevanza. Appalti l’originaria nell’esecuzione di un
macro-fattispecie è stata precedente contratto di appalto
Il legislatore del Decreto suddivisa in tre ipotesi o di concessione”, contemplata
Semplificazioni ha poi eliminato distinte (lettere c), c-bis) e dall’originaria versione del
l’inciso «non contestata in c-ter), l’ultima delle quali codice, fa tabula rasa di ogni
giudizio, ovvero confermata questione, che è stata oggetto
all’esito di un giudizio» riferito concernente l’ipotesi della anche di elegante disputa tra le
alla risoluzione anticipata di un pregressa risoluzione opposte difese, concernente la
precedente contratto: ai fini anticipata pregressa risoluzione, togliendo
della partecipazione alla gara così rilievo alla necessità che
rileverebbe, infatti, la mera essa, per non poter essere
risoluzione per inadempimento del contratto la addotta dall’amministrazione debba essere stata
quale deve essere dichiarata anche se pende impugnata dal concorrente» (cfr. TAR Lazio, Sez.
un giudizio di primo grado per accertarne il III, 12 giugno 2020, n. 6498).
fondamento.
Appare, quindi, chiara la volontà del legislatore di
A riguardo, non essendo più prevista la superare il dubbio interpretativo circa la rilevanza
possibile contestazione in giudizio da parte o meno, quale “esimente”, della pendenza di un
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