Page 55 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Il Punto Mediappalti
Sul punto un orientamento del Giudice quale la contestazione in giudizio della decisione
Amministrativo aveva affermato che qualora la di risolvere un contratto di appalto pubblico,
risoluzione contrattuale fosse stata ancora sub assunta da un’amministrazione aggiudicatrice
iudice, alla stazione appaltante non fosse attribuito per via di significative carenze verificatesi nella
il potere di escludere il concorrente in quanto sua esecuzione, impedisce all’amministrazione
«la pendenza del giudizio, avente ad oggetto aggiudicatrice che indice una nuova gara d’appalto
la contestazione di una risoluzione contrattuale di effettuare una qualsiasi valutazione, nella fase
pronunciata nei confronti di un’impresa, non della selezione degli offerenti, sull’affidabilità
giustifica l’esclusione dalla gara della medesima dell’operatore cui la suddetta risoluzione si
impresa, stante l’assenza di una pronuncia riferisce».
definitiva in merito» (cfr. Come detto, contestualmente
Consiglio di Stato, Sez. III, 29 La prima versione si è registrato l’intervento del
agosto 2018, n. 5094). dell’art. 80, comma 5 nostro legislatore nell’ambito
lett. c) del Codice Appalti del Decreto Semplificazioni
Contestualmente, si registrava con cui è stata interamente
un altro orientamento - che prevedeva un’unica riscritta la lett. c) dell’articolo
ha condotto alla modifica della macro-fattispecie in cui, 80 del Codice Appalti, nel solco
norma da parte del legislatore in via esemplificativa delle valutazioni compiute dal
– secondo cui «Anche in e non tassativa, erano Giudice Amministrativo.
presenza di una risoluzione elencate talune vicende
per inadempimento che si riconducibili al grave È stata così operata la
trovi sub iudice, infatti, alla suddivisione delle
stazione appaltante non è illecito professionale, fattispecie ivi disciplinate in
precluso applicare ugualmente tra cui la pregressa tre ipotesi distinte (lettere
la causa di esclusione in risoluzione anticipata, c), c-bis) e c-ter), l’ultima
discussione, valorizzando non contestata ovvero delle quali concernente
la clausola normativa di confermata in giudizio l’ipotesi in cui l’operatore
chiusura sulla possibilità economico abbia dimostrato
di dimostrare comunque significative o persistenti
«con mezzi adeguati che carenze nell’esecuzione di un
l’operatore economico si è reso colpevole di gravi precedente contratto di appalto o di concessione che
illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua ne hanno causato la risoluzione per inadempimento
integrità o affidabilità» (cfr. Consiglio di Stato, Sez. ovvero la condanna al risarcimento del danno o
V, 24 settembre 2018, n. 5500). altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la
stazione appaltante motiva anche con riferimento
La questione può ormai considerarsi definitivamente al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità
risolta in forza della normativa susseguitasi, come della stessa».
suffragata dell’evoluzione giurisprudenziale medio
tempore registratasi, fra cui si segnala la sentenza
della Corte di Giustizia del 19.6.2019 resa nella 2. La nuova formulazione dell’articolo 80
causa C-41/2018 (a seguito dell’ordinanza di
rimessione del TAR Campania - Napoli, Sez. Come anticipato, il nuovo testo dell’art. 80, comma
IV, 13 dicembre 2017, n. 5893) ad avviso della 5 lett. c) del Codice Appalti, nella sostituzione
quale la pendenza del giudizio non costituisce una operata con il Decreto Semplificazioni, non
preclusione alla valutazione dell’evento risolutivo ai contempla più quale specifica ipotesi di grave
fini dell’eventuale (e discrezionale) esclusione dalla illecito professionale (tale da rendere dubbia
gara. In particolare, la Corte di Giustizia europea l’integrità o l’affidabilità dei concorrenti alle gare
ha chiarito che «l’articolo 57, paragrafo 4, lettere d’appalto) la pregressa risoluzione anticipata
c) e g), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento di un precedente contratto determinata da
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, significative carenze nell’esecuzione che abbiano
sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva potuto determinare, in alternativa, anche una
2004/18/CE, deve essere interpretato nel senso condanna al risarcimento del danno o ad altre
che osta a una normativa nazionale in forza della sanzioni.
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