Page 54 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Mediappalti Il Punto
1. L’originaria versione dell’articolo 80 Linee Guida n. 6 (recanti “Indicazione dei mezzi
di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione
La prima versione dell’articolo 80, comma 5 del di un precedente contratto di appalto che possano
Codice Appalti, alla lettera c) prevedeva un’unica considerarsi significative per la dimostrazione delle
macro-fattispecie in forza della quale la stazione circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma
appaltante poteva escludere un operatore 5, lett. c) del Codice”) approvate con delibera n.
economico nel caso in cui «la stazione appaltante 1293 del 16 novembre 2016 e successivamente
dimostri con mezzi adeguati che l’operatore aggiornate al D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017 con
economico si è reso colpevole di gravi illeciti deliberazione n. 1008 dell’11 ottobre 2017.
professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative Ad avviso dell’ANAC, «la stazione appaltante
carenze nell’esecuzione di un precedente contratto deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del
di appalto o di concessione che ne hanno causato concorrente, i comportamenti gravi e significativi
la risoluzione anticipata, non contestata in riscontrati nell’esecuzione di precedenti contratti,
giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio, anche stipulati con altre amministrazioni,
ovvero hanno dato luogo ad una condanna al che abbiano comportato, alternativamente o
risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il cumulativamente:
tentativo di influenzare indebitamente il processo a) la risoluzione anticipata non contestata in
decisionale della stazione appaltante o di ottenere giudizio, ovvero confermata con provvedimento
informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; esecutivo all’esito di un giudizio;
il fornire, anche per negligenza, informazioni false b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre
o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sanzioni quali l’applicazione di penali o l’escussione
sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione delle garanzie ai sensi degli artt. 103 e 104 del
ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del Codice o della previgente disciplina».
corretto svolgimento della procedura di selezione».
Anche in ragione di detta impostazione avanzata
Il legislatore aveva dunque fornito nell’originaria in ambito di prassi, le stazioni appaltanti potevano
formulazione dell’articolo 80 un elenco, quindi escludere un concorrente in presenza di
esemplificativo e non tassativo, di vicende una risoluzione non contestata in giudizio ovvero
riconducibili al grave illecito professionale: tra confermata con un provvedimento: pertanto
queste figurava la risoluzione anticipata del in caso di risoluzione in danno attuata da un
contratto d’appalto o della concessione, non committente, l’operatore economico poteva
contestata ovvero confermata in giudizio. proteggersi dall’effetto immediato e diretto sulla
propria capacità di partecipare alle gare formulando
Con riferimento a detta formulazione, il Giudice opposizione alla stessa in giudizio.
Amministrativo non aveva mancato di rilevare
come nell’originaria versione della lettera c) del In ambito applicativo la portata della norma
comma 5 dell’articolo 80 risultava meramente aveva tuttavia generato fra gli operatori del diritto
esemplificativa l’elencazione dei gravi illeciti il dubbio interpretativo se una risoluzione
professionali rilevanti contenuta (cfr. Consiglio di contrattuale contestata in un giudizio non ancora
Stato, Sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299). definito alla data di presentazione dell’offerta
fosse suscettibile o meno di valutazione da parte
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In applicazione del comma 13 dell’articolo 80 della stazione appaltante, tale che l’operatore
del Codice Appalti, l’ANAC ha poi pubblicato le economico fosse tenuto a dichiararla o meno.
1. Il comma 13 dell’articolo 80 – ancora oggi - prevede che «13. Con linee guida l’ANAC, da adottarsi
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire
omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per
la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze
nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5,
lettera c)».
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