Page 54 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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                    1. L’originaria versione dell’articolo 80   Linee Guida n. 6 (recanti “Indicazione dei mezzi
                                                                di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione
                 La  prima  versione  dell’articolo  80,  comma  5  del   di un precedente contratto di appalto che possano
                 Codice Appalti, alla lettera c) prevedeva un’unica   considerarsi significative per la dimostrazione delle
                 macro-fattispecie in forza della quale la stazione   circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma
                 appaltante  poteva  escludere  un  operatore   5, lett. c) del Codice”) approvate con delibera n.
                 economico nel caso in cui «la stazione appaltante   1293  del  16  novembre  2016  e  successivamente
                 dimostri  con  mezzi  adeguati  che  l’operatore   aggiornate  al  D.Lgs.  56  del  19  aprile  2017  con
                 economico  si  è  reso  colpevole  di  gravi  illeciti   deliberazione n. 1008 dell’11 ottobre 2017.
                 professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità
                 o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative   Ad  avviso  dell’ANAC,  «la  stazione  appaltante
                 carenze nell’esecuzione di un precedente contratto   deve valutare, ai fini dell’eventuale esclusione del
                 di appalto o di concessione che ne hanno causato   concorrente, i comportamenti gravi e significativi
                 la    risoluzione anticipata,  non  contestata  in   riscontrati nell’esecuzione di precedenti contratti,
                 giudizio, ovvero confermata all’esito di un giudizio,   anche   stipulati   con   altre   amministrazioni,
                 ovvero  hanno  dato  luogo  ad una  condanna  al   che  abbiano  comportato,  alternativamente  o
                 risarcimento  del  danno  o  ad  altre  sanzioni;  il   cumulativamente:
                 tentativo di influenzare  indebitamente  il processo   a)  la risoluzione  anticipata  non  contestata  in
                 decisionale della stazione appaltante o di ottenere   giudizio,  ovvero  confermata  con  provvedimento
                 informazioni riservate ai fini di proprio  vantaggio;   esecutivo all’esito di un giudizio;
                 il fornire, anche per negligenza, informazioni false   b) la condanna al risarcimento del danno o ad altre
                 o  fuorvianti  suscettibili  di  influenzare  le  decisioni   sanzioni quali l’applicazione di penali o l’escussione
                 sull’esclusione,  la  selezione o  l’aggiudicazione   delle  garanzie  ai  sensi  degli  artt.  103  e  104  del
                 ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del   Codice o della previgente disciplina».
                 corretto svolgimento della procedura di selezione».
                                                                Anche in ragione di detta impostazione avanzata
                 Il  legislatore  aveva  dunque  fornito  nell’originaria   in ambito di prassi, le stazioni appaltanti potevano
                 formulazione   dell’articolo   80   un   elenco,   quindi  escludere  un  concorrente  in  presenza  di
                 esemplificativo  e  non  tassativo,  di  vicende   una risoluzione non contestata in giudizio ovvero
                 riconducibili  al  grave  illecito  professionale: tra   confermata  con  un  provvedimento:  pertanto
                 queste  figurava  la  risoluzione  anticipata  del   in  caso  di risoluzione in  danno  attuata  da  un
                 contratto  d’appalto  o  della  concessione,  non   committente,  l’operatore  economico  poteva
                 contestata ovvero confermata in giudizio.      proteggersi  dall’effetto  immediato  e  diretto  sulla
                                                                propria capacità di partecipare alle gare formulando
                 Con  riferimento  a  detta  formulazione,  il  Giudice   opposizione alla stessa in giudizio.
                 Amministrativo  non  aveva  mancato  di rilevare
                 come  nell’originaria  versione  della lettera  c) del   In ambito applicativo la portata  della norma
                 comma  5  dell’articolo  80  risultava  meramente   aveva tuttavia generato fra gli operatori del diritto
                 esemplificativa  l’elencazione  dei  gravi  illeciti   il  dubbio  interpretativo  se  una  risoluzione
                 professionali  rilevanti  contenuta  (cfr.  Consiglio  di   contrattuale contestata in un giudizio non ancora
                 Stato, Sez. V, 2 marzo 2018, n. 1299).         definito  alla  data  di  presentazione  dell’offerta
                                                                fosse suscettibile o meno di valutazione da parte
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                 In  applicazione del comma  13   dell’articolo 80   della stazione  appaltante,  tale  che  l’operatore
                 del  Codice  Appalti,  l’ANAC ha  poi pubblicato le   economico fosse tenuto a dichiararla o meno.




                 1. Il comma 13 dell’articolo 80 – ancora oggi - prevede che «13. Con linee guida l’ANAC, da adottarsi
                 entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire
                 omogeneità  di  prassi  da  parte  delle  stazioni  appaltanti,  quali  mezzi  di  prova  considerare  adeguati  per
                 la  dimostrazione  delle  circostanze  di  esclusione  di  cui  al  comma  5,  lettera  c),  ovvero  quali  carenze
                 nell’esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5,
                 lettera c)».


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