Page 38 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Mediappalti Il Punto
Motivo per cui la disposizione in questione è partendo, dalla nozione di subappalto, secondo la
rintracciata in un ambito non proprio. linea con la recente sentenza del Consiglio di Stato,
sez. V, 28.01.2021 n. 857, è il ventaglio percorribile
Essa stabilisce che “(l)’affidatario (n.d.r. di di rapporti giuridici e la natura degli stessi che
incarichi di progettazione) non può avvalersi appare possibile instaurare tra i progettisti e le
del subappalto, fatta eccezione per indagini altre figure che costituiscono il gruppo di lavoro di
geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, progettazione di cui al citato articolo 24, co.5.
rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione
di elaborati specialistici e di dettaglio, con
esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la 1. Sulla nozione di subappalto: i contratti
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. d’opera intellettuale
Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva
del progettista”. Dal punto di vista normativo, l’unica definizione
rintracciabile di subappalto è la scarna indicazione
Invero, la norma, nel previgente articolo 91 fornita dall’art. 105, co. 2 del d.lgs. 50/2016 (nel
co.2, del d.lgs. 163/2006, trovava più coerente prosieguo “Codice dei Contratti”), a mente della
collocazione nell’ambito della disciplina degli quale viene precisato che “(i)l subappalto è il
incarichi di progettazione, e stabiliva che “(i) contratto con il quale l’appaltatore affida a terzi
n tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni
(n.d.r. incarichi di progettazione) l’affidatario non oggetto del contratto di appalto”.
può avvalersi del subappalto, fatta eccezione
per le attività relative alle indagini geologiche, Nel settore degli appalti pubblici, viene quindi in
geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a rilievo il titolo derivativo del contratto di subappalto,
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di essendo lo stesso precipuamente connotato dalla
elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione medesima causa dell’affidamento principale.
delle relazioni geologiche, nonché per la sola
redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta Di recente, la giurisprudenza amministrativa ha
comunque impregiudicata la responsabilità del ribadito il granitico orientamento per il quale,
progettista.” attesa la funzione economico sociale del contratto
di subappalto, lo stesso debba essere ricondotto,
Pertanto, nulla di nuovo: l’attività di progettazione dal punto di vista sistematico, nell’alveo civil-
strettamente inteso, non può essere oggetto di codicisto del contratto di appalto, come disciplinato
affidamento a terzi da parte progettista incaricato. dall’art. 1655, secondo cui “L’appalto è il contratto
col quale una parte assume, con organizzazione dei
La limitazione sopra rammentata è, peraltro, mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
coerente con la natura prettamente intellettuale compimento di una opera o di un servizio verso un
svolta dal progettista, nonché con la responsabilità corrispettivo in danaro.”.
personale professionale sancita dall’articolo 24, co.
5, del Codice dei Contratti, per l’espletamento di tali Il Consiglio di Stato ha, infatti, chiarito che “(c)
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attività, secondo cui “(i)ndipendentemente dalla on il subappalto di cui all’art. 105 comma 2, del D.
natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico Lgs. 18.4.2016 n. 50 (sulla scia della fattispecie
è espletato da professionisti iscritti negli appositi di cui all’art. 1676 e segg. c.c.), l’appaltatore
albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, trasferisce a terzi l’esecuzione direttamente a
personalmente responsabili e nominativamente favore della stazione appaltante di una parte
indicati già in sede di presentazione dell’offerta, delle prestazioni negoziali, configurando così un
con la specificazione delle rispettive qualificazioni vero e proprio contratto - derivato di carattere
professionali.”. trilaterale; al contrario, il contratto di subfornitura
è una forma non paritetica di cooperazione
Ciò che si intende analizzare in questa sede, imprenditoriale nella quale il ruolo del subfornitore
2. Consiglio di Stato sez. III 30/11/2018 n. 6822.
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