Page 38 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Mediappalti                                                                              Il Punto






                 Motivo  per  cui  la  disposizione  in  questione  è   partendo, dalla nozione di subappalto, secondo la
                 rintracciata in un ambito non proprio.         linea con la recente sentenza del Consiglio di Stato,
                                                                sez. V, 28.01.2021 n. 857, è il ventaglio percorribile
                 Essa  stabilisce  che  “(l)’affidatario  (n.d.r.  di   di rapporti  giuridici e  la  natura  degli stessi  che
                 incarichi  di  progettazione)  non  può  avvalersi   appare  possibile  instaurare  tra  i progettisti e  le
                 del subappalto, fatta  eccezione per  indagini   altre figure che costituiscono il gruppo di lavoro di
                 geologiche,  geotecniche  e  sismiche,  sondaggi,   progettazione di cui al citato articolo 24, co.5.
                 rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione
                 di elaborati  specialistici  e  di dettaglio,  con
                 esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la   1. Sulla nozione di subappalto: i contratti
                 sola redazione grafica degli elaborati progettuali.   d’opera intellettuale
                 Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva
                 del progettista”.                              Dal  punto  di  vista  normativo,  l’unica  definizione
                                                                rintracciabile di subappalto è la scarna indicazione
                 Invero,  la  norma,  nel  previgente  articolo  91   fornita dall’art. 105, co. 2 del d.lgs. 50/2016 (nel
                 co.2,  del d.lgs. 163/2006,  trovava  più coerente   prosieguo  “Codice  dei  Contratti”),  a  mente  della
                 collocazione nell’ambito  della  disciplina degli   quale  viene  precisato  che  “(i)l subappalto  è  il
                 incarichi di progettazione,  e  stabiliva  che  “(i)  contratto  con  il  quale  l’appaltatore  affida  a  terzi
                 n  tutti  gli  affidamenti  di  cui  al  presente  articolo   l’esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni
                 (n.d.r. incarichi di progettazione) l’affidatario non   oggetto del contratto di appalto”.
                 può  avvalersi  del  subappalto,  fatta  eccezione
                 per  le  attività  relative  alle  indagini  geologiche,   Nel  settore  degli  appalti  pubblici,  viene  quindi  in
                 geotecniche  e  sismiche,  a  sondaggi,  a  rilievi,  a   rilievo il titolo derivativo del contratto di subappalto,
                 misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di   essendo lo stesso precipuamente connotato dalla
                 elaborati specialistici e di dettaglio, con l’esclusione   medesima causa dell’affidamento principale.
                 delle relazioni geologiche,  nonché  per  la  sola
                 redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta   Di recente,  la giurisprudenza amministrativa ha
                 comunque  impregiudicata  la  responsabilità  del   ribadito  il  granitico  orientamento  per  il  quale,
                 progettista.”                                  attesa la funzione economico sociale del contratto
                                                                di subappalto, lo stesso debba essere ricondotto,
                 Pertanto, nulla di nuovo: l’attività di progettazione   dal  punto  di vista  sistematico,  nell’alveo  civil-
                 strettamente  inteso,  non  può  essere  oggetto  di   codicisto del contratto di appalto, come disciplinato
                 affidamento a terzi da parte progettista incaricato.  dall’art. 1655, secondo cui “L’appalto è il contratto
                                                                col quale una parte assume, con organizzazione dei
                 La  limitazione sopra  rammentata  è,  peraltro,   mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il
                 coerente  con  la  natura  prettamente  intellettuale   compimento di una opera o di un servizio verso un
                 svolta dal progettista, nonché con la responsabilità   corrispettivo in danaro.”.
                 personale professionale sancita dall’articolo 24, co.
                 5, del Codice dei Contratti, per l’espletamento di tali   Il Consiglio di Stato  ha, infatti, chiarito che “(c)
                                                                                  2
                 attività,  secondo  cui  “(i)ndipendentemente  dalla   on il subappalto di cui all’art. 105 comma 2, del D.
                 natura giuridica del soggetto affidatario l’incarico   Lgs.  18.4.2016  n.  50  (sulla  scia  della  fattispecie
                 è espletato da professionisti iscritti negli appositi   di  cui  all’art.  1676  e  segg.  c.c.),  l’appaltatore
                 albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,   trasferisce  a  terzi  l’esecuzione  direttamente  a
                 personalmente  responsabili  e  nominativamente   favore  della stazione  appaltante  di una  parte
                 indicati già  in  sede  di presentazione  dell’offerta,   delle  prestazioni  negoziali,  configurando  così  un
                 con la specificazione delle rispettive qualificazioni   vero  e  proprio contratto  - derivato  di carattere
                 professionali.”.                               trilaterale; al contrario, il contratto di subfornitura
                                                                è  una  forma  non  paritetica  di  cooperazione
                 Ciò  che  si  intende  analizzare  in  questa  sede,   imprenditoriale nella quale il ruolo del subfornitore




                 2. Consiglio di Stato sez. III 30/11/2018 n. 6822.

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