Page 43 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 consulenza  professionale  ad  hoc,  in  particolare   di Stato,  Sez.  V,  sul rapporto  tra  progettisti e
                 qualora tale rapporto non risulti dichiarato e quindi   concorrente” ha rappresentato che: “se il gruppo di
                 formalizzato prima dell’affidamento dell’incarico”.  lavoro non concorre alla qualificazione, quindi alla
                                                                soddisfazione dei requisiti di partecipazione  (ad
                 Conclude   il   Consesso   stabilendo   che   “(i)  esempio tramite un raggruppamento temporaneo
                 n  definitiva,  va  ribadito  come  debba  ritenersi   di  impresa)  ma  solo  all’offerta  tecnica  (quindi
                 irrilevante  la natura  del rapporto  giuridico tra   all’ottenimento del punteggio tecnico) è possibile
                 l’impresa e il geologo, nel senso che esso potrebbe   che  i soggetti  indicati  nel gruppo di lavoro  non
                 essere sia di natura indipendente, sia subordinata,   abbiano rapporti “stabili” con i concorrenti. Infatti,
                 parasubordinata,  coordinata,  continuativa,  sia   da  un  lato,  l’art.46  del d.lgs. 18/04/2016  n.  50
                 sotto  forma  di  associazione  temporanea,  con   ammette  alla  partecipazione  alle  procedure  di
                 l’esclusione del solo rapporto di subappalto”.  affidamento  dei  servizi  attinenti  all’architettura  e
                                                                all’ingegneria tra gli altri: – lett. a) i professionisti
                 I principi sopra  rassegnati,  si ravvedevano  in   singoli,  associati  e  alla  lett.  e)  i  raggruppamenti
                 nuce anche in un precedente arresto dal Consiglio   temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere
                 di Stato ,  che  aveva,  seppur  succintamente,   da a) a d); dall’altro, l’art. 24, comma 5 prevede
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                 affrontato  il  tema,  evidenziando  come  “l’art.   espressamente  che  “Indipendentemente  dalla
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                 partecipazione  alle  procedure  di  affidamento  dei   è espletato da professionisti iscritti negli appositi
                 servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, tra   albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali,
                 gli altri, rispettivamente: alla lett. a) i professionisti   personalmente  responsabili  e  nominativamente
                 singoli, associati; -- alla lett. e) i raggruppamenti   indicati già  in  sede  di presentazione  dell’offerta,
                 temporanei  costituiti  dai  soggetti  di  cui  alle   con la specificazione delle rispettive qualificazioni
                 lettere  da  a)  a  d).  A  sua  volta,  il  precedente   professionali.” Dalla norma si ricava, dunque, che
                 art.  24,  comma  5  espressamente  prevede  che   è  sufficiente  che  l’offerta  indichi  analiticamente
                 “Indipendentemente  dalla  natura  giuridica  del   i singoli professionisti designati,  le  relative
                 soggetto  affidatario  l’incarico  è  espletato  da   specifiche  attività  e  le  connesse  necessarie
                 professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai   qualificazioni professionali, non essendo in questo
                 vigenti  ordinamenti  professionali,  personalmente   caso  richiesto  che,  tra  gli  stessi,  intercorra  un
                 responsabili e nominativamente indicati già in sede   rapporto associativo o di dipendenza. Pertanto, con
                 di presentazione dell’offerta, con la specificazione   riferimento ai quesiti posti, si ritiene che, ai soli fini
                 delle   rispettive   qualificazioni   professionali”.    della presentazione dell’offerta tecnica, è possibile
                 Dalle predette disposizioni è dunque evidente che   l’indicazione di un  professionista  che  non  sia
                 non vi è alcun obbligo di inserire il professionista   legato da alcun rapporto diretto con il concorrente,
                 nel raggruppamento temporaneo di professionisti   purché siano indicate analiticamente nell’offerta le
                 ma è necessario, e sufficiente, che l’offerta indichi   relative specifiche attività e le connesse necessarie
                 analiticamente i singoli professionisti designati, le   qualificazioni professionali.”
                 relative specifiche attività e le connesse necessarie
                 qualificazioni  professionali.  Il  nuovo  codice,
                 sulla scia delle previgenti  disposizioni  di cui al   4. Conclusioni
                 d.lgs.  n.163/2010,  quindi  ammette  la  possibilità
                 alternativa  dell’offerente  di avvalersi  di “liberi   Dalla  disamina  dei  recenti  arresti  della
                 professionisti singoli o associati” ovvero di inserirli   giurisprudenza  appena  ricordati  -  traendo  le
                 nel raggruppamento temporaneo”.                adeguate e coerenti conclusioni circa le modalità
                                                                di ingaggio dei professionisti del gruppo di lavoro
                 Proprio sul punto, il Ministero delle Infrastrutture   che  non  rivestono  la  qualifica  di  progettisti  -,  è
                 e  dei Trasporti,  in un  proprio  chiarimento  n.   possibile approdare  verso  lidi ermeneutici  meno
                 632 del 22 marzo 2020 in merito alla interpretazione   restrittivi rispetto a quelle tinteggiati da ANAC.
                 della sentenza 8 aprile 2019, n. 2276 del Consiglio




                 8. CONSIGLIO DI STATO SEZ. V 8/4/2019 N. 2276

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