Page 37 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Il Punto Mediappalti
Alcune riflessioni sugli appalti di servizi di
ingegneria ed architettura. Le limitazioni
imposte dall’articolo 31, co. 8 del Codice
dei Contratti. Nota a margine della Sentenza
Consiglio di Stato, Sez. V, 28.01.2021, n. 857
di Giuseppe Totino IL
PUN
TO
Premesse: la genesi dell’articolo 31, La sua non perspicua collocazione sistematica
co. 8 del Codice dei Contratti sembra indurre a ritenere che quanto ivi predicato
sia da considerarsi più un memento per il RUP
Qual è la norma di riferimento in tema di che una norma di carattere prescrittivo di un
subappalto nell’ambito degli affidamenti dei servizi aspetto esecutivo di un appalto pubblico . Invero,
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di ingegneria e architettura? se si pone memoria alle discussioni che avevano
accompagnato la genesi dell’attuale Codice
La si trova ben nascosta, tra le pieghe dell’articolo dei Contratti, allorquando era necessario dare
31, del d.lgs. 50/2016 (in seguito “Codice dei attuazione alla Direttiva appalto 24/2014, sarebbe
Contratti”), rubricato “Ruolo e funzioni del facile rammentare come il furor semplificatorio
responsabile del procedimento negli appalti e nelle positivizzato anche nella legge di delega si sia
concessioni”, norma, evidentemente, deputata tradotto poi in un mero decremento del numero
a stabilire i compiti del ruolo maggiormente degli articoli rispetto al previgente Codice (d.lgs.
preminente e direttivo nell’ambito di una procedura 163/06), con ciò affastellando alcuni articoli di un
ad evidenza pubblica, e inserita precisamente al numero di commi non congrui per una opera di
comma 8 di tale articolo. codificatoria.
1. Il Consiglio di Stato ha infatti ha più volte sottolineato come vada “condiviso l’orientamento
giurisprudenziale, a cui va data continuità, che ascrive l’identificazione del subappaltatore e la verifica del
possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dal bando alla fase dell’esecuzione dell’appalto” (in termini,
da ultimo, Cons. Stato, sez. V 21/6/2016 n. 2720, conf. Cons. Stato, ad. plen., 2 novembre 2015 n. 9),
illuminando la relativa disciplina come una costola della fase paritetica e non già della fase della formazione
di volontà della p.a. nella scelta del contraente.
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