Page 33 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Il Punto                                                                             Mediappalti







                 ad  aggiudicazione  nei  termini  fissati  dalla  legge   laddove la S.A., anche in presenza di una negoziata,
                 120/2020.                                      non  rivolga  l’invito  ad  alcuni  operatori  economici
                                                                discrezionalmente  selezionati ma  demandi  al
                 Questa sottolineatura è espressa con l’inciso (nel   mercato l’individuazione dei concorrenti interessati
                 parere) per cui “gli affidamenti dovranno avvenire   a presentare la propria offerta per la prestazione
                 comunque  nel  rispetto  dei                                     del servizio, senza prevedere
                 tempi previsti dal nuovo                                         limiti   numerici   o   filtri
                 decreto  e  potranno  essere       Non può sfuggire,             selettivi,   quindi   laddove
                 utilizzate  le  semplificazioni   quindi, che l’aver scelto      l’amministrazione   rivolga
                 procedimentali  introdotte.  In   di procedere non con           l’invito a  tutti i soggetti che
                 tal caso, si consiglia di dar      la deroga ma con i            abbiano  manifestato  il  loro
                 conto di tale scelta mediante                                    interesse,  senza  esclusioni o
                 motivazione”.                    procedimenti ordinari           vincoli”.
                                                     senza addirittura
                 Non  può  sfuggire,  quindi,      alcuna motivazione             Questa       configurazione,
                 che l’aver scelto di procedere   potrebbe esporre il RUP         consacrata in giurisprudenza,
                 non  con  la  deroga  ma  con     a responsabilità per           opera,  secondo  il  MIT,  “una
                 i   procedimenti   ordinari    danni erariali qualora tali       ricostruzione     esegetica
                 senza   addirittura  alcuna     danni si determinino (si         perfettamente     coerente
                 motivazione potrebbe esporre    pensi alla perdita di un         con  il sistema  e  con  la  ratio
                 il RUP a  responsabilità  per                                    del  principio  in  esame.
                 danni  erariali  qualora  tali   finanziamento oppure al         Infatti,  la  rotazione  mira  ad
                 danni  si  determinino  (si    c.d. danno da disservizio).       assicurare  l’avvicendamento
                 pensi  alla  perdita  di un                                      degli  affidatari  di  contratti
                 finanziamento  oppure  al  c.d.                                  pubblici  e  trova  applicazione
                 danno da disservizio).                         unicamente    negli   affidamenti   sotto-soglia
                 È  importante,  pertanto,  che  la  motivazione  della   comunitaria,  in  quanto  l’esigenza  di  prevedere
                 mancata applicazione delle semplificazioni sottenda   procedure più rapide e per certi versi “semplificate”,
                 ad una esigenza reale e non al mero tentativo di   deve  necessariamente  essere  bilanciata  con
                 voler affrancarsi dall’assunzione di responsabilità.  dei meccanismi volti ad  evitare  che  il carattere
                                                                discrezionale della scelta dei soggetti da invitare,
                                                                si traduca in uno strumento di favoritismo dando
                    3. La rotazione                             così luogo ad una sostanziale elusione delle regole
                                                                della concorrenza, a discapito di alcuni operatori.
                 La  legge  120/2020,  evidentemente,  ripropone   La rotazione, quindi, “deve essere intesa non già
                 la questione della rotazione visto che si tratta di   come obbligo di escludere il gestore uscente dalla
                 criterio, ovviamente, non derogato né derogabile.   selezione  dell’affidatario  bensì,  soltanto,  di  non
                 Il Ministero delle Infrastrutture condivide l’approdo   favorirlo,  risolvendosi  altrimenti  tale  principio  in
                 giurisprudenziale,  oramai  consolidato,  che  la   una  causa  di esclusione  dalle  gare  non  solo  non
                 rotazione  ovvero  l’alternanza  degli  affidamenti   codificata,  ma  in  totale  contrasto  col  principio  di
                 non  deve  essere  applicata  nel caso  in cui il RUP   tutela della concorrenza su cui è imperniato l’intero
                 non  scelga  discrezionalmente  i  competitori  e,   sistema degli appalti” (Cons. St. 2654/2020).
                 ad  esempio,  individui  gli stessi con  un  avviso
                 a  partecipazione  aperta  a  tutti gli operatori  in   Peraltro,  tale  interpretazione,  risulta  esplicitata
                 possesso dei requisiti oppure scelta i competitori   nelle linee guida ANAC N. n. 4, sia nella versione
                 con estrazione.                                adottata con Delib. 1° marzo 2018, n. 206 (punto
                                                                3.6) che, nella versione aggiornata con Delib. del
                 Tali opzioni vengono confermate con il parere del   10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.
                 MIT n. 685/2020 in cui si legge che il principio di   32, in cui viene specificato che “la rotazione non
                 rotazione non trova applicazione in una procedura   si  applica  laddove  il  nuovo  affidamento  avvenga
                 sostanzialmente “aperta” al mercato.           tramite  procedure  ordinarie  o  comunque  aperte
                 Più precisamente, prosegue il parere, “la procedura   al  mercato,  nelle  quali  la  stazione  appaltante,  in
                 può ritenersi “sostanzialmente aperta al mercato”   virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti

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