Page 33 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Il Punto Mediappalti
ad aggiudicazione nei termini fissati dalla legge laddove la S.A., anche in presenza di una negoziata,
120/2020. non rivolga l’invito ad alcuni operatori economici
discrezionalmente selezionati ma demandi al
Questa sottolineatura è espressa con l’inciso (nel mercato l’individuazione dei concorrenti interessati
parere) per cui “gli affidamenti dovranno avvenire a presentare la propria offerta per la prestazione
comunque nel rispetto dei del servizio, senza prevedere
tempi previsti dal nuovo limiti numerici o filtri
decreto e potranno essere Non può sfuggire, selettivi, quindi laddove
utilizzate le semplificazioni quindi, che l’aver scelto l’amministrazione rivolga
procedimentali introdotte. In di procedere non con l’invito a tutti i soggetti che
tal caso, si consiglia di dar la deroga ma con i abbiano manifestato il loro
conto di tale scelta mediante interesse, senza esclusioni o
motivazione”. procedimenti ordinari vincoli”.
senza addirittura
Non può sfuggire, quindi, alcuna motivazione Questa configurazione,
che l’aver scelto di procedere potrebbe esporre il RUP consacrata in giurisprudenza,
non con la deroga ma con a responsabilità per opera, secondo il MIT, “una
i procedimenti ordinari danni erariali qualora tali ricostruzione esegetica
senza addirittura alcuna danni si determinino (si perfettamente coerente
motivazione potrebbe esporre pensi alla perdita di un con il sistema e con la ratio
il RUP a responsabilità per del principio in esame.
danni erariali qualora tali finanziamento oppure al Infatti, la rotazione mira ad
danni si determinino (si c.d. danno da disservizio). assicurare l’avvicendamento
pensi alla perdita di un degli affidatari di contratti
finanziamento oppure al c.d. pubblici e trova applicazione
danno da disservizio). unicamente negli affidamenti sotto-soglia
È importante, pertanto, che la motivazione della comunitaria, in quanto l’esigenza di prevedere
mancata applicazione delle semplificazioni sottenda procedure più rapide e per certi versi “semplificate”,
ad una esigenza reale e non al mero tentativo di deve necessariamente essere bilanciata con
voler affrancarsi dall’assunzione di responsabilità. dei meccanismi volti ad evitare che il carattere
discrezionale della scelta dei soggetti da invitare,
si traduca in uno strumento di favoritismo dando
3. La rotazione così luogo ad una sostanziale elusione delle regole
della concorrenza, a discapito di alcuni operatori.
La legge 120/2020, evidentemente, ripropone La rotazione, quindi, “deve essere intesa non già
la questione della rotazione visto che si tratta di come obbligo di escludere il gestore uscente dalla
criterio, ovviamente, non derogato né derogabile. selezione dell’affidatario bensì, soltanto, di non
Il Ministero delle Infrastrutture condivide l’approdo favorirlo, risolvendosi altrimenti tale principio in
giurisprudenziale, oramai consolidato, che la una causa di esclusione dalle gare non solo non
rotazione ovvero l’alternanza degli affidamenti codificata, ma in totale contrasto col principio di
non deve essere applicata nel caso in cui il RUP tutela della concorrenza su cui è imperniato l’intero
non scelga discrezionalmente i competitori e, sistema degli appalti” (Cons. St. 2654/2020).
ad esempio, individui gli stessi con un avviso
a partecipazione aperta a tutti gli operatori in Peraltro, tale interpretazione, risulta esplicitata
possesso dei requisiti oppure scelta i competitori nelle linee guida ANAC N. n. 4, sia nella versione
con estrazione. adottata con Delib. 1° marzo 2018, n. 206 (punto
3.6) che, nella versione aggiornata con Delib. del
Tali opzioni vengono confermate con il parere del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n.
MIT n. 685/2020 in cui si legge che il principio di 32, in cui viene specificato che “la rotazione non
rotazione non trova applicazione in una procedura si applica laddove il nuovo affidamento avvenga
sostanzialmente “aperta” al mercato. tramite procedure ordinarie o comunque aperte
Più precisamente, prosegue il parere, “la procedura al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in
può ritenersi “sostanzialmente aperta al mercato” virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti
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