Page 35 - MediAppalti, Anno XI - N. 1
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Il Punto Mediappalti
territoriale. Per intendersi, il RUP non deve del territorio di competenza tenendo conto “sia
concentrare gli inviti nella stessa zona territoriale delle dimensioni che della rilevanza del mercato di
e dovrà quindi, in caso di avviso pubblico, indicare riferimenti del medesimo territorio” e dello stesso
i criteri di riferimenti. Ad esempio, individuando oggetto dell’appalto.
degli ambiti caratterizzati dal un riferimento
geografico (es. Nord, Centro, Sud) e a seconda
della provenienza calibrare gli inviti, se intende 6. La questione dell’esclusione automatica
fare un sorteggio oppure invitare tutti gli operatori. a 5 partecipanti alla procedura (art. 1,
Questa è la possibilità, la c.d. procedura comma 3 della legge 120/2020)
sostanzialmente aperta, che consente anche di
superare la rotazione. Le semplificazioni, in tema di appalti nel sotto-
soglia comunitario, di cui all’articolo 1 della
Il RUP non può, in altri modi, aggirare la questione legge 120/2020 non possono essere applicate
della dislocazione territoriale e ciò risulta ben alle procedure in corso. Per procedure in corso
chiarito in un diverso parere del MIT n. 790/2020. si intende procedure di aggiudicazione già
Nel quesito si richiedeva all’ufficio di supporto della avviate con l’invio della lettera di invito (nel
possibilità di derogare al criterio stante la natura caso di appalti sopra soglia con la pubblicazione
della prestazione (si trattava di lavori). del bando di gara). Ad esempio, l’esclusione
L’ufficio nel parere risponde che “in senso pratico, automatica semplificata (a soli 5 concorrenti che
pur vero che per lavori la dislocazione territoriale partecipano alla competizione) non può essere
può avere un effetto penalizzante sulla fase applicata arbitrariamente al di fuori del caso in cui
esecutiva è altrettanto vero, pero, che il la determina a contrarre sia stata pubblicata a far
criterio della dislocazione territoriale non può data dal 17 luglio 2020 (data di entrata in vigore
subire, per ciò stesso, una interpretazione del DL 76/2020) e fino al 31 dicembre 2021.
strumentale “al solo fine di favorire le
imprese del territorio”. Non solo, l’esclusione automatica deve intendersi
anche di obbligatoria applicazione (Tar Lazio
Occorre, pertanto, valorizzare sentenza n. 2104/2021) e non
il buon senso nell’agire del RUP rimessa alla discrezionalità
che se motiva adeguatamente Nelle procedure del RUP. Sulla questione
– e sempre nel rispetto della negoziate “emergenziali” applicativa si è pronunciata
trasparenza - “potrà delimitare come previste l’autorità anticorruzione con il
l’ambito territoriale degli nell’articolo 1, comma 2, recente parere n. 31/2021.
operatori da invitare in base lett. b), gli inviti devono
alla sede legale e/o operativa rispettare oltre al criterio Nel parere si legge che
dell’impresa, da valutarsi della rotazione anche il l’esclusione automatica
in maniera proporzionale al dell’offerta anomala con soli
valore dell’affidamento, tenuto criterio dell’adeguata 5 partecipanti non si applica
conto del luogo di esecuzione e dislocazione territoriale. alle procedure in corso all’atto
dell’oggetto dell’appalto”. dell’entrata in vigore dei
provvedimenti semplificazioni
Motivazione, pertanto, che dovrà essere esplicitata per una chiara esplicitazione del legislatore.
fin dall’avviso pubblico e/o nella determina a
contrarre che approva la lettera di invito. Nel primo periodo dell’articolo 1, comma 1, del
D.L. n. 76/2020, si legge nel parere, il legislatore
In ogni caso, si legge ancora nel parere, “la ha espressamente stabilito che le disposizioni
stazione appaltante dovrà evitare la concentrazione derogatorie in tema di affidamenti sotto soglia “si
territoriale degli inviti, che potrebbe dar luogo applicano [al]le procedure di affidamento di cui ai
ad una chiusura del mercato, in contrasto con i commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre
principi comunitari di parità di trattamento e di non o altro atto di avvio del procedimento equivalente
discriminazione” anche richiamati nell’articolo 1 sia adottato entro il 31 luglio 2021”. Termine poi
del DL 76/2020. Il RUP, in ogni caso, deve invitare differito con la legge di conversione al 31 dicembre
anche operatori economici che si trovano al di fuori 2021.
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