Page 47 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               •   la  possibilità  di prevedere  che  le  stazioni   Per entrambi i Regolamenti sono stati sollevati
                   appaltanti   non   qualificate   possono    dubbi  di  legittimità  soprattutto  da  parte  degli
                   ricorrere a stazioni appaltanti o centrali di   operatori  del settore  che,  oltre  a  mettere
                   committenza  qualificate  anche  al  di  sotto   in  discussione  l’efficacia  di  tali  atti,  ritenuti
                   della soglia di 500 mila euro per i lavori e   preclusivi  della  concorrenza  e  quindi  violativi
                   140 mila euro per servizi e forniture;      delle  norme  comunitarie  di  riferimento  e  di
               •   l’obbligo   di   qualificazione   per   la   quelle  costituzionali,  hanno  anche  evidenziato
                   progettazione, l’affidamento e l’esecuzione   un vizio di eccesso di delega, atteso che la legge
                   di contratti di partenariato  pubblico  e   delega n. 78/2024 che ha individuato i principi
                   privato solo al di sopra delle soglie minime   direttivi del nuovo Codice, non ha mai dettato
                   di qualificazione.                          alcuna  limitazione  soggettiva  circa  la  tipologia
                                                               dei  soggetti  che  si possono  accreditare  né
               Il Correttivo  interviene  anche  per  dirimere   tantomeno ha espressamente devoluto alla SNA
               la   querelle  originatasi  dall’adozione  dei  il compito di individuare i requisiti degli enti di
               Regolamenti SNA adottati in tema di formazione   formazione e dei corsi da prendere a riferimento
               valida ai fini dell’attribuzione di punteggio per la   ai fini della qualificazione.
               qualificazione delle stazioni appaltanti.
                                                               La  bozza  di Correttivo  approvata  lo scorso
               Sul  tema  si  rammenta  che  l’art.  63,  comma   21  ottobre  mira  ora  ad ampliare  l’ambito di
               10  del  Codice  ha  espressamente  limitato la   soggetti accreditabili  e apporta  anche  un’altra
               possibilità di erogare corsi di formazione validi a   importante modifica: elide il riferimento al fatto
               fini di qualificazione delle stazioni appaltanti ai   che i requisiti di accreditamento possano essere
               soggetti privati aventi scopo di lucro, devolvendo   individuati dalla SNA.
               alla SNA anche il compito di individuare, da un
               lato, i requisiti dei soggetti erogatori dei corsi e,   Tutto  ciò  allo  scopo  di  “ampliare il  novero  dei
               dall’altro, le modalità di accreditamento.      soggetti accreditabili … non solo al fine di aprire
                                                               il mercato, ma anche con l’obiettivo di rendere
               Relativamente ai requisiti per l’accreditamento,   maggiormente accessibile e realizzabile (anche
               la SNA,  avvalendosi  di un  Gruppo di Lavoro   mediante  il riconoscimento  dei relativi crediti
               costituito  con  ANAC  e  Ministero  Infrastrutture   formativi,  già  largamente  in  uso  nella  prassi
               e Trasporti (decreto n. 115 dell’8 giugno 2023)   amministrativa) il sistema di formazione  del
               ha adottato apposito Regolamento (decreto 13    personale e quindi di professionalizzazione delle
               febbraio  n.  22)  nel  quale  sono  stati  declinati   stazioni appaltanti”  (cfr.  Relazione  illustrativa
               i  requisiti  “soggettivi”  che  devono essere   del Correttivo).
               posseduti dagli enti erogatori, e quelli “oggettivi”
               relativi alle attività formative di cui, nel decreto,   Nelle more che tali modifiche possano trovare
               sono specificate finalità, modalità e durata.   attuazione,  trova  comunque  applicazione  la
                                                               disposizione transitoria  di cui  all’art.  8  del
               Relativamente alle modalità di accreditamento,   decreto SNA n. 176/2024 a mente del quale, in
               la SNA ha inoltre adottato il decreto 24 ottobre   fase di prima applicazione, “permane la validità
               2024, n. 176 che, in attuazione del citato art.   della formazione realizzata ed autocertificata in
               63,  comma  10,  oltre  a  ribadire  la  possibilità   base ai criteri di cui alle Linee Guida ANAC sulla
               di erogare corsi di formazione utili ai fini della   qualificazione delle stazioni appaltanti (delibera
               qualificazione  delle  stazioni  appaltanti  ai  soli   n. 141/2022 e Delibera n. 441/2022 e specifiche
               soggetti pubblici o a quelli privati no profit, ha   FAQ pubblicate sul sito ANAC di cui ai nn.21-24)
               previsto un iter procedurale di accreditamento   nel biennio di qualificazione 2023/2024, nonché
               articolato, che richiede non meno di 90 giorni   di  quella  avviata,  nel  rispetto  delle  suddette
               dalla presentazione  della relativa  istanza,   Linee  Guida,  anche  successivamente  alla
               la  quale  deve  essere  valutata  da  apposita   pubblicazione del decreto n. 22 del 13 febbraio
               Commissione  (entro  60  giorni)  oltreché  dal   2024, purché effettivamente erogata entro il 31
               Presidente della SNA (entro 30 giorni).         dicembre 2024”.

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