Page 42 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
P. 42
Mediappalti Il Punto
Il regime della qualificazione delle
stazioni appaltanti nel nuovo codice IL
PUN
TO
di Barbara Carducci
La recente Circolare del Ministero delle comportato, soprattutto per le stazioni
Infrastrutture e dei Trasporti n. 279 del 18 appaltanti più piccole e meno strutturate, una
novembre 2024 pubblicata il 21 novembre vera e propria rivoluzione in grado di rallentare
scorso offre l’occasione per una ricostruzione fortemente il mercato degli appalti pubblici.
sistematica delle norme previste in materia di
qualificazione delle stazioni appaltanti, tema E ancora oggi, a distanza di oltre un anno da
assolutamente centrale e pervasivo nel nuovo quando è divenuto efficace il nuovo Codice dei
Codice dei contratti e, di certo, tra i più sentiti Contratti, sono ancora molte le stazioni appaltanti
della riforma. impossibilitate a comprovare il possesso dei
requisiti minimi per la qualificazione (n. 1.716
L’obiettivo della Circolare dichiarato dal secondo la circolare del Ministero), soprattutto
Ministero, in aderenza ad una delle milestone per quanto concerne i livelli di valore più elevato
del PNRR (M1C1-73 bis) è quello di “fornire (tra i soggetti ad oggi qualificati in via ordinaria
orientamenti per sistematizzare le attuali norme o per riserva, pari a 4.391, figurano solo 694
applicabili, spiegare che la qualificazione anche stazioni appaltanti per la fascia di lavori L1 e
per le aggiudicazioni al di sotto delle soglie è 788 per la fascia di servizi/forniture SF1).
ancora possibile e auspicabile e incentivare il
ricorso a centrali di committenza (qualificate), È pur vero che l’obiettivo dichiarato dal
qualora la qualificazione non ci sia o non sia Legislatore nella legge delega n 78/2022 era
possibile (art. 62, comma 6, lettera a) del d.lgs. quello di procedere ad una ridefinizione e
36/2023”. rafforzamento della disciplina in materia di
qualificazione delle stazioni appaltanti “al fine di
L’istituto della qualificazione, per la verità, era conseguire la loro riduzione numerica, nonché
già stato introdotto dal d.lgs. n. 50/2016 ma, in l’accorpamento e la riorganizzazione delle
mancanza del d.P.C.M. contemplato dall’art. 38, stesse” ma presumibilmente l’entrata a regime
comma 2, del medesimo decreto, lo stesso non del sistema ha consentito di sperimentare che
aveva mai trovato attuazione presumibilmente l’auspicata riduzione rischia, almeno in questo
nella consapevolezza da parte del Legislatore momento storico, di ostacolare gli investimenti
che l’entrata a regime di tale sistema avrebbe pubblici più che di favorire l’economia.
42