Page 46 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
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Mediappalti Il Punto
e) assolvimento degli obblighi di l’esecuzione rispettivamente di lavori, di
comunicazione dei dati sui contratti servizi e forniture o di entrambe le tipologie
pubblici che alimentano le banche dati contrattuali per i corrispondenti livelli di
detenute o gestite dall’ANAC; qualifica;
f) assolvimento degli obblighi di cui agli • le stazioni appaltanti e le centrali di
artt. 1 e 2 del decreto legislativo 29 committenza qualificate per la progettazione
dicembre 2011, n. 229; e per l’affidamento di lavori, di servizi e
forniture possano eseguire il contratto per i
• le stazioni appaltanti e le centrali di livelli superiori a quelli di qualifica sulla base
committenza qualificate per la progettazione dei seguenti requisiti:
e per l’affidamento possano considerarsi a) rispetto dei tempi previsti per i pagamenti
qualificate anche per i livelli superiori a quelli di imprese e fornitori;
di qualifica se siano in grado di comprovare b) assolvimento degli obblighi di comunicazione
i seguenti requisiti: dei dati sui contratti pubblici che alimentano
a) rispetto dei tempi previsti per i le banche dati detenute o gestite dall’ANAC;
pagamenti di imprese e fornitori; c) partecipazione al sistema di formazione
b) assolvimento degli obblighi di e aggiornamento del personale
comunicazione dei dati sui contratti
pubblici che alimentano le banche dati Tali requisiti sono poi modulati in modo diverso a
detenute o gestite dall’ANAC; seconda dell’ambito e del livello di qualificazione
c) assolvimento degli obblighi di cui agli che si vuole conseguire nelle tabelle D) ed E)
artt. 1 e 2 del decreto legislativo 29 del nuovo Allegato.
dicembre 2011, n. 229 circa gli obblighi
di monitoraggio degli appalti pubblici;
6. Le novità contenute nello schema
Come detto, lo schema di Correttivo al Codice correttivo
dovrebbe introdurre alcune novità per tale
ambito. Come già accennato, lo schema di Correttivo
al Codice approvato il 21 ottobre scorso ha
In particolare, la nuova formulazione dell’art. 8 la finalità di facilitare la qualificazione per le
dell’allegato II.4 prevede ora che a decorrere stazioni appaltanti prive dei requisiti di legge.
dal 1° gennaio 2025:
• le stazioni appaltanti non qualificate Il Governo, a tale scopo, ha previsto l’adozione
potranno accedere alla qualificazione sulla di una serie di misure volte, da un lato, ad
base dei seguenti requisiti: agevolare l’ingresso al sistema di qualificazione
a) siano iscritte all’AUSA; e, dall’altro, ad incentivare il ricorso ai
b) possano avvalersi di un RUP; soggetti aggregatori per le stazioni appaltanti
c) possano dichiarare il rispetto della impossibilitate ad accedervi. Tali misure
normativa sui pagamenti delle P.A, prevedono, in particolare:
d) siano in regola con l’assolvimento degli • l’introduzione di ulteriori requisiti per il
obblighi di comunicazione delle schede computo dei punteggi di qualificazione,
SIMOG; • incentivi per le stazioni appaltanti non
e) abbiano svolto corsi di formazione che, qualificate per affidamenti anche al di sotto
in tema di lavori, devono riguardare delle soglie obbligatorie di qualificazione;
anche il BIM; • l’istituzione, presso l’ANAC, di un Tavolo di
coordinamento dei soggetti aggregatori, allo
• le stazioni appaltanti e le centrali scopo di monitorare l’attività di questi ultimi
di committenza qualificate per la individuando degli ambiti ove si registra uno
progettazione e l’affidamento di lavori, di scostamento tra la domanda e l’offerta di
servizi e forniture o di entrambe le tipologie attività di committenza e promuovendo la
contrattuali sono qualificate anche per specializzazione dei soggetti aggregatori;
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