Page 51 - MediAppalti, Anno XIV - N. 9
P. 51
Il Punto Mediappalti
il Consiglio di Stato abbia voluto rimarcare che, anche
per tali appalti, l’interpretazione teleologica aveva già Profondità di ambiti di
soccorso. competenza lascia aperti, per
vero, alcuni quesiti in merito ai
2.2 Il ricorso obbligatorio al CCT rapporti tra gli attori coinvolti in
un appalto pubblico.
In linea generale, come fatto cenno nelle premesse,
la bozza di correttivo sembrerebbe far emergere la
volontà del legislatore di voler allontanarsi dalle prime In tema di riserve, ad esempio, il collaudatore, di
impostazioni che avevano informato il CCT come concerto col Direttore dei lavori, era stato ritenuto da
un organo attivato on demand per la risoluzione di sempre l’organo deputato ad esprimersi su tali pretese.
insorgende controversie nate in corso di esecuzione
di contratto tra stazione appaltante e appaltatore, ma L’obbligatorietà della loro devoluzione al vaglio del
quale organo, per certi versi, di carattere direttivo. CCT spoglia di fatto il collaudatore di una prerogativa
assai rilevante, la cui competenza, rimasta immutata
Tale nuova veste di organo consultivo o addirittura nella legge, rischia di atteggiarsi a mera reportistica
direttivo si apprezza se si pone riguardo alle ipotesi della valutazione del CCT in merito.
di devoluzione obbligatorie di questioni nascenti
fisiologicamente in corso d’opera. A tal riguardo appare opportuno segnalare, dal punto
di vista metodologico, quanto previsto sul tema delle
Tale preoccupazione risulta essere espressa dalla riserve dalla nuova bozza dell’Allegato V.2 all’articolo
Commissione speciale del Consiglio di Stato laddove 4, comma 1, ultimo periodo, secondo cui “(s)e
viene stigmatizzata la natura “giustiziale” dell’organo, l’appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze,
coerentemente con la legge delega che aveva dato iscriva riserve senza formulare anche il relativo
indirizzo al legislatore delegato di normare in tema di quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal
“estensione e rafforzamento dei metodi di risoluzione responsabile del procedimento se la riserva è tale da
delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, incidere sulla regolare esecuzione dei lavori”.
anche in materia di esecuzione del contratto” (articolo
1, comma 2, lettera ll), della legge n. 78 del 2022). Tale precisazione, lascia quindi intendere che, qualora
l’appaltatore non intenda devolvere la decisione
Infatti, la bozza di correttivo amplia le ipotesi in cui sulle riserve iscritte al CCT, il RUP è tenuto ad
risulta obbligatorio passare da una valutazione da attivarlo solo se la riserva è “tale da incidere sulla
esprimersi come parere o determinazione del CCT, regolare esecuzione dei lavori”. Solo in tal caso, si
annoverando tra tali ipotesi: riespanderebbe integralmente la competenza del
collaudatore.
• l’apposizione di riserve da parte dell’appaltatore;
• la proposta di modifica contrattuale; Così come il collaudatore, sembra essere spogliato
• la sospensione, ipotesi già originariamente il RUP dalla valutazione di opportunità, interesse
prevista e confermata; pubblico ovvero necessità di procedere con una
• ogni altra disputa; variante in corso d’opera, proposta dal direttore dei
• la risoluzione del contatto. lavori.
Una tale profondità di ambiti di competenza lascia Il RUP, infatti, ai sensi di legge (i.e. articolo 8, comma
aperti, per vero, alcuni quesiti in ordine al margine di 1, lett. l), dell’allegato I.2), “autorizza le modifiche dei
discrezionalità amministrativa del RUP e di altri attori contratti di appalto in corso di esecuzione anche su
coinvolti dalla legge nella gestione di un contratto proposta del direttore dei lavori”.
pubblico che di fatto vengono a ridursi, soprattutto
allorquando le parti del contratto abbiano deciso di In che termini, quindi, il CCT potrà addentrarsi
conferire valore di lodo alle decisioni assunte dal CCT nella valutazione opportunità tecnica di procedere
stesso. o meno con una variante? Potrà, poi, esprimersi
51