Page 26 - MediAppalti, Anno XIV - N. 8
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               sanante della sostituzione  occorre, infatti, che   e  che,  anche  per  tali  motivi,  non  costituisce
               il raggruppamento  dimostri  di aver  tenuto  un   uno  strumento  idoneo  ad  assicurare  la  tutela
               comportamento  diligente e  che  ciononostante   di  quelle  situazioni  particolari  che  meritano
               sia rimasto all’oscuro della causa di esclusione.  di  essere  attenzionate.  Il  principio  di  parità
                                                               di  trattamento  e  l’obbligo  di  trasparenza,  che
               In particolare, si segnala l’interessante pronuncia   “costituiscono  la  base  delle  norme  dell’Unione
               con cui i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato   relative ai procedimenti di aggiudicazione degli
               che  al  momento  di  presentazione  dell’offerta,   appalti  pubblici”,  con  lo  “scopo  di  favorire  lo
               deve presumersi che il raggruppamento conosca   sviluppo  di  una  concorrenza  sana  ed  effettiva
               la situazione dei propri componenti e presenti   tra  le  imprese”,  presuppongono  infatti  che
               una domanda di partecipazione che tenga conto   gli  offerenti  “devono  trovarsi  su  un  piano  di
               della situazione di ciascuno.                   parità sia al momento in cui preparano le loro
                                                               offerte  sia  al  momento  in  cui  queste  sono
               Pertanto, la mera dichiarazione della mandataria   valutate  dall’amministrazione  aggiudicatrice  e
               di non  essere  a  conoscenza  della carenza  di   costituiscono  la  base  delle  norme  dell’Unione
               un  requisito  di  partecipazione  in  capo  ad  una   relative ai procedimenti di aggiudicazione degli
               mandante  e  di averne  appreso  l’esistenza    appalti  pubblici”  (Cgue,  Grande  Sezione,  24
               soltanto  in  sede  di  verifica  dei  requisiti  non  è   maggio 2016, n. C-396/14)».
               di  per  sé  sola  sufficiente  per  supportare  la
               declaratoria di illegittimità della decisione della
               stazione  appaltante  di ritirare  l’aggiudicazione
               disposta   a   favore   del   raggruppamento        Il Giudice Amministrativo ha in
               medesimo.                                         più riprese confermato che ai fini
                                                                  dell’applicazione dell’art. 97 l’RTI
               In tali termini si è espresso Consiglio di Stato,
               Sez. V, sentenza  2  agosto  2024,  n. 6944           deve aver rispettato tutte le
               secondo cui dal principio di auto-responsabilità   condizioni previste dalla norma e
               che  grava  in capo  a  ciascun  operatore  deriva   adempiuto ai corrispondenti oneri
               che  «il  raggruppamento  non  può  farsi  scudo
               della posizione individuale dei partecipanti allo
               stesso  che  hanno  ritenuto  di  non  partecipare
               singolarmente  ma  di  presentare  un’offerta      4. Conclusioni
               unica  insieme  ad  altre  soggettività  giuridiche,
               dovendo sopportare le conseguenze della scelta   È evidente  la  portata  innovativa  della nuova
               imprenditoriale effettuata. Mina infatti lo stesso   disposizione  del  D.Lgs.  n.  36/2023  rispetto
               principio di parità di trattamento consentire   al  precedente  impianto  normativo  in  tema  di
               ai  partecipanti  del  raggruppamento  di  ovviare   modificazione soggettiva della compagine di un
               alla  mancanza  dei  requisiti  di  ammissione   RTI  in  fase  di  partecipazione  a  una  procedura
               attraverso  la  semplice  dichiarazione  di  non   di gara.
               essere  a  conoscenza  del  motivo  escludente
               del  soggetto  con  il  quale  hanno  presentato  la   Un’innovazione che,  superando  il  principio
               domanda  in  quanto  fa  venir  meno  la  cogenza   di  immodificabilità  dell’RTI,  consentirà  agli
               degli obblighi dichiarativi connessi alla domanda   operatori  economici  riuniti  di  fronteggiare
               di partecipazione, che costituiscono espressione   eventuali ipotesi di esclusione che colpiscano un
               della  par  condicio  e  richiedono  l’esercizio  dei   componente sulle cui capacità l’RTI intende fare
               doveri di autoresponsabilità. E ciò in quanto la   affidamento  nel  rispetto  di  tutte  le  stringenti
               dichiarazione costituisce un’attività agevole per   condizioni indicate all’art. 97 del Codice, ferma
               chi la rende (priva di costi, di ogni tipo), nonché   restando  la valutazione  dell’idoneità o meno
               effettuabile a posteriori da parte del soggetto,   delle misure adottate dall’RTI rimessa al giudizio
               il  raggruppamento,  che  può  beneficiare  delle   discrezionale della stazione appaltante.
               conseguenze  positive  di  detta  affermazione

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