Page 26 - MediAppalti, Anno XIV - N. 8
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Mediappalti Il Punto
sanante della sostituzione occorre, infatti, che e che, anche per tali motivi, non costituisce
il raggruppamento dimostri di aver tenuto un uno strumento idoneo ad assicurare la tutela
comportamento diligente e che ciononostante di quelle situazioni particolari che meritano
sia rimasto all’oscuro della causa di esclusione. di essere attenzionate. Il principio di parità
di trattamento e l’obbligo di trasparenza, che
In particolare, si segnala l’interessante pronuncia “costituiscono la base delle norme dell’Unione
con cui i Giudici di Palazzo Spada hanno rilevato relative ai procedimenti di aggiudicazione degli
che al momento di presentazione dell’offerta, appalti pubblici”, con lo “scopo di favorire lo
deve presumersi che il raggruppamento conosca sviluppo di una concorrenza sana ed effettiva
la situazione dei propri componenti e presenti tra le imprese”, presuppongono infatti che
una domanda di partecipazione che tenga conto gli offerenti “devono trovarsi su un piano di
della situazione di ciascuno. parità sia al momento in cui preparano le loro
offerte sia al momento in cui queste sono
Pertanto, la mera dichiarazione della mandataria valutate dall’amministrazione aggiudicatrice e
di non essere a conoscenza della carenza di costituiscono la base delle norme dell’Unione
un requisito di partecipazione in capo ad una relative ai procedimenti di aggiudicazione degli
mandante e di averne appreso l’esistenza appalti pubblici” (Cgue, Grande Sezione, 24
soltanto in sede di verifica dei requisiti non è maggio 2016, n. C-396/14)».
di per sé sola sufficiente per supportare la
declaratoria di illegittimità della decisione della
stazione appaltante di ritirare l’aggiudicazione
disposta a favore del raggruppamento Il Giudice Amministrativo ha in
medesimo. più riprese confermato che ai fini
dell’applicazione dell’art. 97 l’RTI
In tali termini si è espresso Consiglio di Stato,
Sez. V, sentenza 2 agosto 2024, n. 6944 deve aver rispettato tutte le
secondo cui dal principio di auto-responsabilità condizioni previste dalla norma e
che grava in capo a ciascun operatore deriva adempiuto ai corrispondenti oneri
che «il raggruppamento non può farsi scudo
della posizione individuale dei partecipanti allo
stesso che hanno ritenuto di non partecipare
singolarmente ma di presentare un’offerta 4. Conclusioni
unica insieme ad altre soggettività giuridiche,
dovendo sopportare le conseguenze della scelta È evidente la portata innovativa della nuova
imprenditoriale effettuata. Mina infatti lo stesso disposizione del D.Lgs. n. 36/2023 rispetto
principio di parità di trattamento consentire al precedente impianto normativo in tema di
ai partecipanti del raggruppamento di ovviare modificazione soggettiva della compagine di un
alla mancanza dei requisiti di ammissione RTI in fase di partecipazione a una procedura
attraverso la semplice dichiarazione di non di gara.
essere a conoscenza del motivo escludente
del soggetto con il quale hanno presentato la Un’innovazione che, superando il principio
domanda in quanto fa venir meno la cogenza di immodificabilità dell’RTI, consentirà agli
degli obblighi dichiarativi connessi alla domanda operatori economici riuniti di fronteggiare
di partecipazione, che costituiscono espressione eventuali ipotesi di esclusione che colpiscano un
della par condicio e richiedono l’esercizio dei componente sulle cui capacità l’RTI intende fare
doveri di autoresponsabilità. E ciò in quanto la affidamento nel rispetto di tutte le stringenti
dichiarazione costituisce un’attività agevole per condizioni indicate all’art. 97 del Codice, ferma
chi la rende (priva di costi, di ogni tipo), nonché restando la valutazione dell’idoneità o meno
effettuabile a posteriori da parte del soggetto, delle misure adottate dall’RTI rimessa al giudizio
il raggruppamento, che può beneficiare delle discrezionale della stazione appaltante.
conseguenze positive di detta affermazione
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