Page 23 - MediAppalti, Anno XIV - N. 8
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Il Punto                                                                             Mediappalti






               Con  il  comma  2  dell’art.  97  il  legislatore    2. Estromissione     e    sostituzione
               ha,  dunque,  introdotto  una  disposizione  ad         dall’RTI  ai  sensi dell’art. 97  del
               hoc  con  riferimento  alle  cause  di  esclusione      Codice
               dalla procedura  per  gli  operatori  economici
               componenti di un RTI prevedendo la possibilità   Come rilevato nei paragrafi precedenti, la norma
               per l’RTI stesso di procedere all’estromissione o   dell’art. 97 del Codice trae origine dall’art. 63
               alla sostituzione del componente che sia incorso   della  direttiva  appalti  24/2014  che  prevede
               in una  causa  escludente  o  nel venir  meno  di   espressamente  l’ipotesi  della  sostituzione
               un  requisito  di  qualificazione, salvaguardando   dell’operatore  economico  carente  dei  requisiti.
               quindi le altre imprese dell’RTI.               Il nostro legislatore va oltre e accanto all’ipotesi
                                                               della  sostituzione del membro  dell’RTI
               Come riporta la Relazione al Codice «La facoltà   introduce  anche  l’ipotesi dell’estromissione,
               di sostituire o estromettere l’operatore è stata   quindi una modifica per riduzione dell’RTI.
               riconosciuta  per  le  cause  escludenti  che  si
               verificano in corso di gara e per le cause che si   Torna  utile  la  consultazione  della  Relazione
               verificano in precedenza per le quali l’offerente   al  Codice  in  cui  sul  punto  viene  riferito  circa
               abbia comprovato l’impossibilità di farvi fronte   l’art.  97  che  «Il  comma  2  è  stato  formulato
               prima  della  presentazione  dell’offerta,  così   sulla  scorta  della  convinzione  che  l’istituto  di
               ritenendo  di  contemperare il  principio  di   cui  all’art.  63,  paragrafo  1,  comma  2,  della
               par condicio con la pretesa del candidato       direttiva 24/2014 possa applicarsi non solo alla
               di partecipare alla gara,  sacrificando  la     sostituzione,  prevista  espressamente  dalla
               posizione di colui che non ha posto rimedio     direttiva  medesima,  ma  anche  alla  modifica
               per tempo alla causa (pur potendolo fare)       per  riduzione  dell’operatore  economico
               a  favore  della  parità  di  trattamento  con   con identità  plurisoggettiva,  in  ragione
               gli altri offerenti che si sono adoperati per   del  minore  impatto  di  tale  ultimo  fenomeno
               presentare  un’offerta  ammissibile  e  della   sull’identità dell’operatore economico offerente
               velocità della procedura».                      e  delle  pronunce  dell’Adunanze  plenarie  nn.
                                                               5  del  2021,  9  del  2021  e  2  del  2022,  che
               Resta infine inteso che, per espressa previsione   hanno  ammesso  detta  ultima  tipologia  di
               normativa,  è rimessa  alla stazione appaltante   modificazione».
               la valutazione discrezionale circa l’idoneità o
               meno delle misure adottate dall’RTI e, quindi,   Già sotto la vigenza del D.Lgs. 50/2016 si era,
               sul  mantenimento  dei  requisiti  in  capo  all’RTI   infatti, registrato un contrasto giurisprudenziale
               a  seguito delle  misure  adottate  ai sensi del   in ordine alle modifiche degli operatori economici
               comma  2,  a condizione che l’offerta resti     plurisoggettivi in caso di perdita dei requisiti di
               sostanzialmente immutata.                       cui all’art. 80 dello stesso D.Lgs. 50/2016.


                                                               Ai  fini  del  presente  contributo  si  ritiene
                                                               sufficiente  richiamare  i  principi  di  diritto
                                                               espressi  dall’Adunanza  Plenaria  del Consiglio
                 L’art. 97 al comma 2 dispone che le           di Stato al fine di conciliare le diverse correnti
                                                               ermeneutiche, dai quali il legislatore del D.Lgs
               misure che l’RTI deve comprovare per            n. 36/2023 è partito ai fini della stesura dell’art.
                 evitare l’esclusione dalla gara sono          97 oggetto di commento.
                l’estromissione o la sostituzione del
                    membro carente del requisito               Tra  queste,  la  pronuncia  del  Consiglio  di
                                                               Stato  in Adunanza Plenaria, 25 maggio
                                                               2021 n. 9  ha  affermato  il  principio  secondo
                                                               cui  «l’art.  48,  commi  17,  18  e  19-ter,  del  d.
                                                               lgs. n. 50 del 2016, nella formulazione attuale,
                                                               consente la sostituzione, nella fase di gara, del

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