Page 22 - MediAppalti, Anno XIV - N. 8
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Mediappalti Il Punto
2) ha comprovato le misure adottate L’art. 97 del Codice, così come lo strumento del
ai sensi del comma 2 o l’impossibilità di cd. self cleaning di cui all’art. 96 dello stesso
adottarle prima di quella data; Codice, istituisce pertanto una modalità di
superamento/deroga della regola generale
b) ha adottato e comunicato le misure di cui secondo cui «le stazioni appaltanti escludono
al comma 2 prima dell’aggiudicazione, un operatore economico in qualunque momento
se la causa escludente si è verificata della procedura d’appalto, qualora risulti che
successivamente alla presentazione questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi
dell’offerta o il requisito di qualificazione prima o nel corso della procedura, in una delle
è venuto meno successivamente alla situazioni di cui agli articoli 94 e 95» (art. 96
presentazione dell’offerta». comma 1).
Con la disposizione in parola, dunque, al comma
1 dell’art. 97 il legislatore ha riconosciuto la
possibilità che nel caso in cui un membro di
un RTI abbia perso uno dei requisiti (sia di L’art. 97 al comma 1 disciplina le
carattere generale che di carattere speciale)
l’RTI stesso non venga escluso dalla procedura specifiche ipotesi in cui la causa
di gara purché (i) si siano verificate entrambe escludente o il venir meno del
le condizioni indicate al successivo comma 2 requisito di qualificazione del
(che andremo ad esaminare) e (ii) l’RTI abbia componente RTI si siano verificati
adempiuto agli oneri ivi indicati. prima della presentazione dell’offerta
o dopo la presentazione dell’offerta
A tale riguardo la disposizione in parola
distingue:
• il caso in cui la causa escludente o il venir
meno del requisito di qualificazione si
siano verificati prima della presentazione A questo punto, per cogliere la completezza della
dell’offerta: in tal caso l’RTI, per non disposizione, è essenziale andare ad esaminare
incorrere nella misura espulsiva dalla gara la disciplina prescritta dall’art. 97 comma 2.
deve aver già nell’ambito dell’offerta:
– comunicato la specifica causa Testualmente la norma prevede che «2. Fermo
escludente ex artt. 94 o 95 e il venir restando l’articolo 96, se un partecipante
meno del requisito di qualificazione al raggruppamento si trova in una delle
ex art. 100, oltre che il componente situazioni di cui agli articoli 94 e 95 o non è in
dell’RTI interessato da dette possesso di uno dei requisiti di cui all’articolo
circostanze; 100, il raggruppamento può comprovare di
– comprovato le misure adottate ai averlo estromesso o sostituito con altro
sensi del comma 2 o in alternativa soggetto munito dei necessari requisiti, fatta
l’impossibilità di adottarle prima della salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta
data di presentazione dell’offerta; presentata.
Se tali misure sono ritenute sufficienti e
• il caso in cui la causa escludente o il tempestivamente adottate, il raggruppamento
venir meno del requisito di qualificazione non è escluso dalla procedura d’appalto. Se
si siano verificati dopo la presentazione la stazione appaltante ritiene che le misure
dell’offerta: in tal caso l’RTI, per non siano intempestive o insufficienti, l’operatore
incorrere nella misura espulsiva dalla economico è escluso con decisione motivata».
gara deve aver comunicato prima
dell’aggiudicazione le misure adottate ai
sensi del comma 2.
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